20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/414


DIRETTIVA 2006/108/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 90/377/CEE (2) e 2001/77/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(2)  GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

(3)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.


ALLEGATO

ENERGIA

1.

31990 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:

31993 L 0087: Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22.10.1993 (GU L 277 del 10.11.1993, pag. 32),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

a)

Nell'allegato I, punto 11, si inserisce:

«—   Bulgaria: Sofia,»

«—   Romania: Bucarest,»;

b)

Nell'allegato II, punto I.2, si inserisce:

«—   Bulgaria: l'intero paese,»

«—   Romania: l'intero paese».

2.

32001 L 0077: Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a)

Nell'allegato si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:

«Bulgaria

1,7

6

11(7

e, dopo la voce relativa al Portogallo:

«Romania

14,9

28

33»

b)

Nell'allegato, la voce relativa alla Comunità è sostituita dalla seguente:

«Comunità

372

13,2

21»

c)

Nell'allegato, le note in calce (**) e (***) sono sostituite dalle seguenti:

«(**)

I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997, eccetto per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, per le quali i dati si riferiscono al 1999, e per la Bulgaria e la Romania, per le quali i dati si riferiscono al 2001.

(***)

Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 (nel 1999-2000 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, nel 2001 per la Bulgaria e la Romania) e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2000. Per la Bulgaria e la Romania il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2001. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta o origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità.».

d)

Nell'allegato è aggiunta la seguente nota relativa alla voce per la Bulgaria:

«(7)

Sulla scorta delle analisi preliminari e delle informazioni aggiornate, l'obiettivo dell'11 % si basa su un'evoluzione positiva delle energie rinnovabili e su condizioni climatiche favorevoli. La possibilità di raggiungere questo obiettivo indicativo dipende in larga misura dalle precipitazioni annuali totali, dall'epoca delle precipitazioni durante l'anno, dal loro volume e da altri fattori climatici che esercitano una forte influenza sul livello di produzione idroelettrica e sull'utilizzazione dell'energia solare ed eolica. Inoltre, l'impiego delle FER è limitato dalla legislazione nazionale in materia di ambiente e settori connessi, corrispondente alla rispettiva normativa dell'UE.».