20.12.2006
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 363/344
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DIRETTIVA 2006/103/CE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione di Bulgaria e Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
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A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
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(2)
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Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
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(3)
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Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 82/714/CEE (2), 91/439/CEE (3), 91/440/CEE (4), 91/672/CEE (5), 92/106/CEE (6), 96/26/CE (7), 1999/37/CE (8), 1999/62/CE (9) e 2003/59/CE (10),
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 82/714/CEE, 91/439/CEE, 91/440/CEE, 91/672/CEE, 92/106/CEE, 96/26/CE, 1999/37/CE, 1999/62/CE e 2003/59/CE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione di Bulgaria e Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1.
(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
(4) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.
(5) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
(6) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.
(7) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.
(8) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57.
(9) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.
(10) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
ALLEGATO
POLITICA DEI TRASPORTI
A. TRASPORTI SU STRADA
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1.
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31991 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1), modificata da:
—
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11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
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—
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
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a)
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All'allegato I, punto 2, il terzo trattino dopo le parole «pagina 1: contiene:» è sostituito dal seguente:
«—
|
la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:
B
|
:
|
Belgio
|
BG
|
:
|
Bulgaria
|
CZ
|
:
|
Repubblica ceca
|
DK
|
:
|
Danimarca
|
D
|
:
|
Germania
|
EST
|
:
|
Estonia
|
GR
|
:
|
Grecia
|
E
|
:
|
Spagna
|
F
|
:
|
Francia
|
IRL
|
:
|
Irlanda
|
I
|
:
|
Italia
|
CY
|
:
|
Cipro
|
LV
|
:
|
Lettonia
|
LT
|
:
|
Lituania
|
L
|
:
|
Lussemburgo
|
H
|
:
|
Ungheria
|
M
|
:
|
Malta
|
NL
|
:
|
Paesi Bassi
|
A
|
:
|
Austria
|
PL
|
:
|
Polonia
|
P
|
:
|
Portogallo
|
RO
|
:
|
Romania
|
SLO
|
:
|
Slovenia
|
SK
|
:
|
Slovacchia
|
FIN
|
:
|
Finlandia
|
S
|
:
|
Svezia
|
UK
|
:
|
Regno Unito».
|
|
|
b)
|
All'allegato I, punto 3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.»
|
c)
|
All'allegato I bis, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
|
il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:
B
|
:
|
Belgio
|
BG
|
:
|
Bulgaria
|
CZ
|
:
|
Repubblica ceca
|
DK
|
:
|
Danimarca
|
D
|
:
|
Germania
|
EST
|
:
|
Estonia
|
GR
|
:
|
Grecia
|
E
|
:
|
Spagna
|
F
|
:
|
Francia
|
IRL
|
:
|
Irlanda
|
I
|
:
|
Italia
|
CY
|
:
|
Cipro
|
LV
|
:
|
Lettonia
|
LT
|
:
|
Lituania
|
L
|
:
|
Lussemburgo
|
H
|
:
|
Ungheria
|
M
|
:
|
Malta
|
NL
|
:
|
Paesi Bassi
|
A
|
:
|
Austria
|
PL
|
:
|
Polonia
|
P
|
:
|
Portogallo
|
RO
|
:
|
Romania
|
SLO
|
:
|
Slovenia
|
SK
|
:
|
Slovacchia
|
FIN
|
:
|
Finlandia
|
S
|
:
|
Svezia
|
UK
|
:
|
Regno Unito».
|
|
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d)
|
All'allegato I bis, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
|
la dicitura modello delle Comunità europee nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura patente di guida nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
|
Свидетелство за управление на МПС
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|
e)
|
All'allegato I bis, punto 2, la lettera b) dopo le parole «pagina 2: contiene:» è sostituita dalla seguente:
«Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.».
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|
|
2.
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31992 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38), modificata da:
—
|
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
|
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
|
All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
«— Bulgaria
данък върху превозните средства;»
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
«— Romania
Taxa asupra mijloacelor de transport;».
|
|
3.
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31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
All'allegato I bis, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
«(1)
|
Sigla dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.».
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|
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4.
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31999 L 0037: Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57) modificata da:
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
a)
|
Nell'allegato I, punto II.4, si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
b)
|
Nell'allegato I, punto III.1. A (b), si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
c)
|
All'allegato II, punto II.4 si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
d)
|
Nell'allegato II, punto III.1. A (b), si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio:
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
|
|
|
5.
|
31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), modificata da:
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
«— Bulgaria
данък върху превозните средства,»;
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
«— Romania
Taxa asupra mijloacelor de transport.».
|
|
6.
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32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4), modificata da:
a)
|
All'allegato II, punto 2, lettera c), dopo le parole «la pagina 1 contiene» si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
b)
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All'allegato II, punto 2, lettera e), dopo le parole «la pagina 1 contiene» si inserisce, prima della voce relativa alla Repubblica ceca:
«карта за квалификация на водача»
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:
«Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto».
|
c)
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All'allegato II, punto 2, dopo le parole «la pagina 2 contiene» la seconda frase della lettera b) è sostituita dalla seguente:
«Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese e svedese) redigerà una versione bilingue della carta utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.».
|
|
B. TRASPORTI PER FERROVIA
31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), modificata da:
—
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
Nell'allegato I si inserisce nell'elenco dei porti, dopo la voce relativa al Belgio:
«БЪЛГАРИЯ
Варна
Бургас
Русе
Лом
Видин»;
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
«ROMÂNIA
Constanţa
Mangalia
Midia
Tulcea
Galaţi
Brăila
Medgidia
Olteniţa
Giurgiu
Zimnicea
Calafat
Turnu Severin
Orşova»
C. TRASPORTI PER VIA NAVIGABILE INTERNA
|
1.
|
31982 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1), modificata da:
—
|
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
|
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
|
L'allegato I è modificato come segue:
(i)
|
al «CAPITOLO II», «Zona 3» si aggiunge:
«Repubblica di Bulgaria
Danubio: dal rkm 845,650 al rkm 374,100»,
«Romania
Danubio: dalla frontiera Serbia-Montenegro — Romania (km 1.075) al Mar Nero sul braccio Sulina,
Danubio — canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64 e km 410 del canale), fino al porto di Constanta sud — Agigea (km 0 del canale),
Poarta Albă — canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio — canale del Mar Nero al km 29 e al km 410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27 e km 500 del canale) fino al porto di Midia (km 0 del canale)»;
|
(ii)
|
al «CAPITOLO III», «Zona 4» si aggiunge:
«Romania
Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3.»
|
|
|
2.
|
31991 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29), modificata da:
—
|
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
|
—
|
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
|
a)
|
L'allegato I è modificato come segue:
(i)
|
alla sezione «GRUPPO A» si aggiunge:
«Romania
—
|
brevet de căpitan fluvial categoria A (certificato A di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del the Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).»;
|
|
(ii)
|
alla sezione «GRUPPO B» si aggiunge:
«Repubblica di Bulgaria:
—
|
Свидетелство за правоспособност “Капитан вътрешно плаване” (certificato di idoneità di conduttore di navi per la navigazione interna)
|
—
|
Свидетелство за правоспособност “Щурман вътрешно плаване” (certificato di idoneità di ufficiale di guardia per la navigazione interna) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Ai sensi dell'ordinanza n. 6 del 25 luglio 2003 del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni sull'idoneità dei marittimi nella Repubblica di Bulgaria, DV n. 83/2003).»,
|
«Romania
—
|
brevet de căpitan fluvial categoria B (certificato B di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).»;
|
|
|
b)
|
All'allegato II si aggiunge:
«Romania
Danubio: da Brăila (km 175) al Mar Nero sul braccio Sulina».
|
|