24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/18 |
DIRETTIVA 2006/47/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 74/268/CEE della Commissione del 2 maggio 1974 che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (2) è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
La direttiva 66/402/CEE ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali. |
(3) |
Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la direttiva 66/402/CEE prevede un contrassegno supplementare per le sementi che soddisfano alle condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua. |
(4) |
Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali. |
(6) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE:
a) |
se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o |
b) |
se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale. |
Articolo 2
Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.
Articolo 3
La direttiva 74/268/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
(3) V. allegato I, parte A.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 3)
Direttiva 74/268/CEE della Commissione |
|
Direttiva 78/511/CEE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 3)
Direttiva |
Termine di attuazione |
74/268/CEE |
1o luglio 1974 |
78/511/CEE |
1o luglio 1980 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 74/268/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 2, parole introduttive |
Articolo 1, parole introduttive |
Articolo 2, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 2, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Allegati I e II |