25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/13


DIRETTIVA 2006/36/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

che modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/32/CE della Commissione (2) riconosce taluni Stati membri o talune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento viene concesso in modo temporaneo, poiché le informazioni necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo in questione nello Stato membro o nella zona in questione non sono state fornite.

(2)

Qualora gli Stati membri in questione forniscano successivamente le informazioni necessarie, le zone in questione vanno riconosciute come zone protette in modo permanente.

(3)

Talune regioni del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee).

(4)

Il Portogallo ha presentato informazioni secondo le quali l’organismo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è attualmente stabilito in talune parti del suo territorio. Tali parti del territorio portoghese non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta contro quest'organismo nocivo.

(5)

Varie regioni o parti di regioni in Austria e Italia e l’intero territorio dell’Irlanda, della Lituania, della Slovacchia e della Slovenia erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2006.

(6)

Dalle informazioni fornite da Austria, Italia, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Slovenia risulta che il riconoscimento temporaneo delle zone protette per tali Stati membri nei confronti dell’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché i suddetti paesi dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione dell’organismo in questione.

(7)

Inoltre, poiché l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è attualmente stabilito in alcune parti dell’Italia, nelle regioni di Gorenjska e Maribor in Slovenia ed in taluni comuni della Slovacchia (contee di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov), tali parti del territorio italiano, sloveno e slovacco non devono più essere riconosciute quali zona protetta contro l'organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

La Lituania era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro il virus del giallume necrotico della barbabietola fino al 31 marzo 2006.

(9)

La Lituania ha presentato informazioni secondo le quali il virus in questione è attualmente presente nel suo territorio. Quindi la Lituania non deve più essere riconosciuta come zona protetta contro quest'organismo nocivo.

(10)

Malta era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei) fino al 31 marzo 2006.

(11)

Dalle informazioni fornite da Malta risulta che il riconoscimento temporaneo quale zona protetta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei) dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché Malta disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza del virus Citrus tristeza (ceppi europei) oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione dell’organismo in questione.

(12)

L’isola di Cipro era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say fino al 31 marzo 2006.

(13)

Dalle informazioni fornite da Cipro risulta che il riconoscimento temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché Cipro disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dei suddetti organismi nocivi oppure, ove opportuno, a completare le attività di eradicazione degli organismi in questione.

(14)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/32/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue.

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva.»

2)

L’articolo 2 è soppresso.

3)

L'allegato è modificato come segue:

a)

alla lettera a), punto 2, le parole tra parentesi dopo «Portogallo» sono sostituite dalle parole seguenti «Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

b)

alla lettera a), punti 3.1, 11 e 13, dopo la parola «Cipro» sono inserite le parole «(fino al 31 marzo 2008)»;

c)

alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«—

Spagna, Estonia, Francia (Corsica), Italia (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

e, fino al 31 marzo 2008: Irlanda; Italia [Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia); Lombardia; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari]; Lituania; Austria [Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna]; Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska e Maribor); Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]»;

d)

alla lettera d), punto 1, è soppressa la parola «Lituania»;

e)

alla lettera d), punto 3, dopo la parola «Malta» sono inserite le parole «(fino al 31 marzo 2008)».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/18/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 25).