24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/23


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2006

relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2006 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 11]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/26/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedono che la Commissione si adoperi ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare l'esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sulla sorveglianza dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Viene generalmente riconosciuto che circa 20-30 prodotti alimentari costituiscano i principali componenti della dieta europea. Gli Stati membri, date le risorse disponibili a livello nazionale per la sorveglianza dei residui di antiparassitari, sono in grado di analizzare annualmente campioni di appena otto prodotti nel quadro di un programma di sorveglianza coordinata. L'impiego degli antiparassitari presenta variazioni nell'arco di periodi triennali. Ciascun antiparassitario dovrebbe pertanto essere in genere sottoposto a sorveglianza in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari periodi triennali.

(2)

I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2006, in modo da poter utilizzare i dati per valutare la reale esposizione a tali antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.

(3)

Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascun programma di sorveglianza coordinata. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). In base a una distribuzione di probabilità binomiale, si può calcolare che l'esame di 613 campioni consenta di individuare, con un'affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari in quantità superiore al limite di rilevabilità (LoD), a condizione che meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in quantità superiore a detto limite. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base alla popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni l'anno per prodotto.

(4)

Linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono pubblicate nel sito Internet della Commissione (4). Resta inteso che tali linee direttrici dovrebbero essere per quanto possibile applicate dai laboratori analitici degli Stati membri ed essere oggetto di un riesame costante alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi di sorveglianza.

(5)

La direttiva 2002/63/CE della Commissione (5) stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. I metodi e le procedure di campionamento previsti dalla direttiva comprendono quelli raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(6)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE impongono agli Stati membri di specificare i criteri applicati nell'elaborazione dei programmi di sorveglianza nazionali. Dovrebbero tra l'altro essere precisati i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, i limiti di riferimento applicati e i criteri della loro fissazione, nonché le informazioni concernenti l'accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6). Dovrebbero essere indicati anche il numero e la tipologia delle infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(7)

I residui massimi per quanto concerne gli alimenti per l'infanzia sono stati fissati conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (7), e all'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (8).

(8)

Le informazioni sui risultati dei programmi di sorveglianza si prestano particolarmente al trattamento, alla memorizzazione e alla trasmissione con sistemi elettronici/informatici. Sono stati elaborati schemi che consentono agli Stati membri di inviare i dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le relazioni secondo il formato standard. L'elaborazione di orientamenti della Commissione è il modo più efficace per garantire un ulteriore sviluppo di questo formato standard.

(9)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri sono invitati a raccogliere e analizzare nel corso del 2006 campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario di cui all'allegato I, in base al numero di campioni di ciascun prodotto assegnato a ogni Stato membro nell'allegato II, in modo tale che venga rispecchiata la composizione del mercato dello Stato membro in termini di quote nazionale, comunitaria e non comunitaria.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità che compongono il campione, dovrebbe essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2)

Per gli antiparassitari che presentino un rischio acuto, ovvero laddove sia stabilita una dose acuta di riferimento (ad esempio esteri organofosfati, endosulfan e N-metilcarbammati), il campionamento dovrebbe avvenire in modo tale da consentire la scelta di due campioni di laboratorio. Qualora nel primo campione di laboratorio venisse riscontrato un residuo rilevabile dell'antiparassitario in questione, le unità del secondo campione dovrebbero essere analizzate individualmente. Ciò si applica ai seguenti prodotti:

melanzane,

uve (9),

banane,

peperoni.

Un numero ragionevole di campioni di questi prodotti dovrebbe essere sottoposto anche ad analisi individuale delle singole unità comprese nel secondo campione di laboratorio nel caso di rilevamento dei suddetti antiparassitari nel primo campione e in particolare nel caso di prodotti di un unico produttore.

3)

All'interno del numero complessivo di campioni indicato negli allegati I e II, ogni Stato membro dovrebbe prelevare e analizzare:

a)

perlomeno dieci campioni di alimenti per l'infanzia a base principalmente di verdura, frutta o cereali;

b)

un numero di campioni (almeno un campione laddove disponibile) di prodotti dell'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.

4)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere entro il 31 agosto 2007 i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitari di cui all'allegato I indicando:

a)

i metodi analitici utilizzati e i limiti di riferimento, in conformità alle procedure di controllo della qualità enunciate nelle «Linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;

b)

il numero e la tipologia delle infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

5)

La relazione dovrebbe essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme agli orientamenti sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari di sorveglianza coordinata forniti agli Stati membri dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I risultati relativi ai campioni di alimenti destinati alla prima infanzia e ai campioni prelevati da prodotti dell'agricoltura biologica dovrebbero essere comunicati su schede separate.

6)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 agosto 2006 tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli da effettuare nel 2005 per garantire, almeno attraverso i controlli a campione, il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari, e concernenti in particolare:

a)

i risultati dei programmi nazionali sui residui di antiparassitari;

b)

informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicati dai loro laboratori, segnatamente sugli aspetti delle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non è stato possibile applicare o la cui applicazione è risultata particolarmente difficile;

c)

informazioni relative all'accreditamento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, dei laboratori che effettuano le analisi (con indicazione della portata dell'accreditamento, dell'organismo di accreditamento e copia del certificato di accreditamento);

d)

informazioni sui proficiency test e sui ring test cui il laboratorio ha partecipato.

7)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione entro il 30 settembre 2006 il programma nazionale previsto per il 2007 in materia di sorveglianza delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, in particolare informazioni riguardanti:

a)

i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;

b)

i limiti di riferimento applicati e i criteri relativi alla loro fissazione;

c)

l'accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE.

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, pag. 372.

(4)  Documento SANCO/10476/2003 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

(5)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(7)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(8)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(9)  Per le uve, l'unità considerata (ovvero il grappolo standard) ha una dimensione di circa 500 g.


ALLEGATO I

COMBINAZIONI DI PRODOTTO/ANTIPARASSITARIO DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA

Residui di antiparassitari da ricercare

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefato

b)

c)

a)

Acetamiprid

 

c)

a)

Aldicarb

b)

c)

a)

Azinfos-metile

b)

c)

a)

Azossistrobina

b)

c)

a)

Gruppo benomil

b)

c)

a)

Bifentrin

b)

c)

a)

Bromopropilato

b)

c)

a)

Bupirimate

b)

c)

a)

Buprofezin

 

c)

a)

Captan + Folpet

Captan

Folpet

b)

c)

a)

Carbaril

b)

c)

a)

Clormequat (2)

b)

c)

a)

Clorotalonil

b)

c)

a)

Clorprofam

b)

c)

a)

Clorpyrifos

b)

c)

a)

Clorpyrifos-metile

b)

c)

a)

Cipermetrina

b)

c)

a)

Ciprodinil

b)

c)

a)

Deltametrina

b)

c)

a)

Diazinone

b)

c)

a)

Diclofluanide

b)

c)

a)

Diclorvos

 

c)

a)

Dicofol

b)

c)

a)

Dimetoato + ometoato

Dimetoato

Ometoato

b)

c)

a)

Difenilammina

b)

c)

a)

Endosulfan

b)

c)

a)

Fenexamide

b)

c)

a)

Fenitrotion

 

c)

a)

Fludioxonil

b)

c)

a)

Exitiazox

 

c)

a)

Imazalil

b)

c)

a)

Imidacloprid

b)

c)

a)

Indoxacarb

 

c)

a)

Iprodione

b)

c)

a)

Iprovalicarb

 

c)

a)

Kresoxim-metile

b)

c)

a)

Lambda-cialotrina

b)

c)

a)

Malation

b)

c)

a)

Gruppo maneb

b)

c)

a)

Mepanipyrim

 

c)

a)

Metalaxil

b)

c)

a)

Metamidofos

b)

c)

a)

Metidation

b)

c)

a)

Metiocarb

b)

c)

a)

Metomil

b)

c)

a)

Miclobutanil

b)

c)

a)

Ossidemeton-metile

b)

c)

a)

Paration

b)

c)

a)

Penconazolo

 

c)

a)

Fosalone

b)

c)

a)

Pirimicarb

b)

c)

a)

Pirimifos-metile

b)

c)

a)

Procloraz

 

c)

a)

Procimidone

b)

c)

a)

Profenofos

 

c)

a)

Propargite

b)

c)

a)

Piretrine

b)

c)

a)

Pirimetanil

b)

c)

a)

Piriproxifen

 

c)

a)

Quinoxifen

 

c)

a)

Spiroxamina

b)

c)

a)

Tebuconazolo

 

c)

a)

Tebufenozide

 

c)

a)

Tiabendazolo

b)

c)

a)

Tolcloflos-metile

b)

c)

a)

Tolilfluanide

b)

c)

a)

Triadimefon + Triadimenol

Triadimefon

Triadimenol

b)

c)

a)

Vinclozolin

b)

c)

a)

a)

Fagioli (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati).

b)

Melanzane, banane, cavolfiori, uve, succo d'arancia (), piselli (freschi/congelati, sgranati), peperoni, frumento.

c)

Mele, cavoli cappucci, porro, insalata, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segale o avena, fragole.


(1)  Indicazione di massima per il 2007 e 2008, subordinata ai programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(2)  Il Clormequat dovrebbe essere ricercato nei cereali, nelle carote, negli ortaggi a frutto e nelle pere.

(3)  Per il succo d'arancia, gli Stati membri devono precisare come sia ottenuto (da concentrato o da frutta fresca).


ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro dovrebbe prelevare e analizzare.

Codice paese

Campioni

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Numero minimo di campioni: totale 613


(1)  Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.

(2)  Numero minimo dei campioni per metodiche multiresiduo.