24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/45


DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/382/CE del Consiglio (4) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

(2)

La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates».

(3)

La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).

(4)

La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.

(5)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito un quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

(6)

La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.

(8)

Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.

(9)

Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona.

(10)

In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario.

(11)

Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.

(12)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.

(13)

La comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (10) riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.

(14)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (11) ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.

(15)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali.

(16)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure relative al seguito.

(17)

La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza tra Stati membri confinanti.

(18)

Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile.

(19)

Conformemente al principio di una sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma.

(20)

Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione.

(21)

Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

(22)

Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi.

(23)

Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato.

(24)

Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sottoprogrammi settoriali.

(25)

Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR in termini reali per l'intera durata del programma.

(26)

Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comunitari, introducendo una nuova forma di azione di mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente sfruttate.

(27)

Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità.

(28)

Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni.

(29)

L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere accompagnato da un costante miglioramento qualitativo.

(30)

Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, è opportuno integrare i quattro programmi settoriali con un programma trasversale.

(31)

Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo, mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.

(32)

È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma di apprendimento permanente, così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007-2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci.

(33)

L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

(34)

L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i settori della cultura, dell'istruzione e della formazione, promuovendo altresì il dialogo interculturale.

(35)

Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(36)

Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille.

(37)

Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive.

(38)

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(39)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(40)

La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(41)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma di apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali.

(42)

Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Socrates (12) il Parlamento europeo ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio.

(43)

Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (14), regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(44)

Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione.

(45)

Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(46)

Occorre garantire una corretta chiusura del programma di apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo. A partire dal 1o gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di revisione contabile.

(47)

Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(49)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16),

DECIDONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Programma di apprendimento permanente

Articolo 1

Istituzione del programma di apprendimento permanente

1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»).

2.   L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

3.

a)

contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;

b)

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;

c)

contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;

d)

rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;

e)

contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;

f)

contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;

g)

promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;

h)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;

i)

rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;

j)

promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa;

k)

incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione.

4.   Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica.

5.   Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»).

6.   La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 2

Definizioni

1)

«istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;

2)

«allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;

3)

«istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;

4)

«insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;

5)

«formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri;

6)

«studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso;

7)

«persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro;

8)

«discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti;

9)

«persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego;

10)

«istituto di istruzione superiore»:

a)

qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;

b)

qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

11)

«master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:

a)

coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri;

b)

realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;

c)

sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;

d)

conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;

12)

«formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;

13)

«istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;

14)

«visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro;

15)

«mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro;

16)

«tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro;

17)

«unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;

18)

«bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;

19)

«multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;

20)

«partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;

21)

«rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;

22)

«progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;

23)

«coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto;

24)

«partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;

25)

«impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;

26)

«parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;

27)

«orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;

28)

«diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto;

29)

«apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.

Articolo 3

Sottoprogrammi

1.

a)

il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione;

b)

il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;

c)

il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;

d)

il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.

2.

a)

la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente;

b)

la promozione dell'apprendimento delle lingue;

c)

lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;

d)

la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.

3.

a)

l'azione Jean Monnet;

b)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea;

c)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione.

Articolo 4

Accesso al programma di apprendimento permanente

a)

ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;

b)

agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;

c)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

d)

alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;

e)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

f)

alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;

g)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

h)

alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;

i)

ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

j)

alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 5

Azioni comunitarie

1.

a)

la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali;

c)

i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;

d)

i progetti unilaterali e nazionali;

e)

i progetti e le reti multilaterali;

f)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;

g)

sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente;

h)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»).

2.   Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.

3.   La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.

4.   Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.

2.

a)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;

b)

istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:

i)

un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

ii)

ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;

iii)

essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;

iv)

deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;

v)

deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

vi)

deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire;

c)

sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;

d)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare:

i)

prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;

ii)

forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;

e)

sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;

f)

designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;

g)

cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;

h)

pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.

3.

a)

la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente;

b)

l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;

c)

l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente;

d)

la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all'articolo 15;

e)

la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

1.

a)

dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

b)

dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;

c)

dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari;

d)

della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.

2.   L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.

3.   I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.

Articolo 8

Cooperazione internazionale

La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

CAPO II

Attuazione del programma di apprendimento permanente

Articolo 9

Misure di attuazione

1.

a)

il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;

b)

gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione;

d)

le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5, paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR;

f)

la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;

g)

la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;

h)

le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente;

i)

le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.

Articolo 11

Parti sociali

1.   Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

2.   Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.

Articolo 12

Politiche orizzontali

a)

favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia;

b)

tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione;

c)

promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Articolo 13

Coerenza e complementarità con altre politiche

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti.

2.   La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3.   Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

4.   La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia.

5.   Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (17). Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (18).

6.   La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali.

CAPO III

Disposizioni finanziarie — Valutazione

Articolo 14

Finanziamenti

1.   La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1o gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2.   Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1.   Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi.

2.   Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi.

3.   I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma.

4.   Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente.

5.

a)

entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati;

b)

entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente;

c)

entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.

TITOLO II

SOTTOPROGRAMMI

CAPO I

Programma Comenius

Articolo 16

Accesso al programma Comenius

a)

agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;

b)

agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici;

d)

alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;

e)

alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;

f)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

g)

agli istituti di istruzione superiore;

h)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 17

Obiettivi del programma Comenius

1.

a)

sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;

b)

aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma;

c)

incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;

d)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

e)

migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti;

f)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Articolo 18

Azioni del programma Comenius

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati.

Detta mobilità può comprendere:

i)

scambi di allievi e personale;

ii)

mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente;

iii)

partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione;

iv)

visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete;

v)

assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti;

b)

lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), tra:

i)

scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»);

ii)

organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»);

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:

i)

sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici;

ii)

acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius;

iii)

elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti;

d)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a:

i)

sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione;

ii)

acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti;

iv)

promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 19

Importi stanziati per il programma Comenius

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

CAPO II

Programma Erasmus

Articolo 20

Accesso al programma Erasmus

a)

agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;

b)

agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;

e)

alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;

f)

agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;

g)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

h)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 21

Obiettivi del programma Erasmus

1.

a)

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;

b)

rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale avanzata.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa;

c)

accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;

d)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;

e)

favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario nonché il loro trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri;

f)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 22

Azioni del programma Erasmus

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere:

i)

la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;

ii)

la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero;

iii)

la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento;

iv)

programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale.

Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento;

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi;

c)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni;

d)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

a)

studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti;

b)

studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità;

c)

studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini.

3.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 23

Importi stanziati per il programma Erasmus

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a).

CAPO III

Programma Leonardo da Vinci

Articolo 24

Accesso al programma Leonardo da Vinci

a)

a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale eccettuato il terzo livello;

b)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

c)

alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci;

d)

al personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o organizzazioni;

e)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;

f)

alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;

g)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

h)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione professionale;

i)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

j)

agli istituti di istruzione superiore;

k)

agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG.

Articolo 25

Obiettivi del programma Leonardo da Vinci

1.

a)

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;

b)

sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;

c)

incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa;

c)

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;

d)

migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale;

e)

incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;

f)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 26

Azioni del programma Leonardo da Vinci

1.

a)

la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

i)

i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione;

ii)

i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi;

d)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi;

e)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;

f)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 27

Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO IV

Programma Grundtvig

Articolo 28

Accesso al programma Grundtvig

a)

ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;

b)

agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti;

c)

ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni;

d)

agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti;

e)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;

f)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

g)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;

h)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente;

i)

alle imprese;

j)

alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG;

k)

agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 29

Obiettivi del programma Grundtvig

1.

a)

rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea;

b)

contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze.

2.

a)

migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli adulti in tutta Europa;

c)

prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti;

d)

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;

e)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

f)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti.

Articolo 30

Azioni del programma Grundtvig

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati e i progetti;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi;

d)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a:

i)

sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete;

ii)

individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati;

iv)

favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli adulti;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 31

Importi stanziati per il programma Grundtvig

Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO V

Programma trasversale

Articolo 32

Obiettivi del programma trasversale

1.

a)

promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali;

b)

promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

2.

a)

sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente, in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno;

b)

garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo dell'apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare l'attenzione;

c)

promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;

d)

sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

e)

garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente.

Articolo 33

Azioni del programma trasversale

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente;

c)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:

i)

le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;

ii)

forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;

d)

l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:

i)

studi e ricerche comparate;

ii)

lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;

iii)

il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;

e)

l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:

i)

le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

ii)

il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;

iii)

le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;

f)

altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2.

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:

i)

sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche;

ii)

sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo;

b)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;

c)

altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.

3.

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;

b)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;

c)

altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

4.

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:

i)

sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;

ii)

stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;

iii)

sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;

c)

l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.

CAPO VI

Programma Jean Monnet

Articolo 34

Accesso al programma Jean Monnet

a)

agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore;

b)

agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi;

c)

ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità;

e)

agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;

f)

ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea.

Articolo 35

Obiettivi del programma Jean Monnet

1.

a)

stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea;

b)

sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

2.

a)

stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;

b)

rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale;

c)

sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea;

d)

sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 36

Azioni del programma Jean Monnet

1.

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:

i)

le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet;

ii)

le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea;

iii)

il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea;

iv)

le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza;

b)

i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea.

2.

a)

il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin);

b)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

c)

l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

d)

l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

e)

l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart;

f)

il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

3.   Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione.

4.   Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Articolo 37

Importi stanziati per il programma Jean Monnet

Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Disposizione transitoria

1.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

2.   Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(6)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(7)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(8)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(11)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(12)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.

(13)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(14)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(18)  GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.


ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A.   Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento permanente.

1.   Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1.

Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

a)

la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

c)

i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

1.2.

Procedura 2

L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2.   Procedura incentrata sulla Commissione

a)

i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a);

b)

i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

c)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

d)

le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

B.   Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

le parti contraenti,

la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa,

l'importo massimo di finanziamenti concesso,

una descrizione sintetica dell'azione,

requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile.

Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione finanziaria.

1.   Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1.

I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

a)

l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;

b)

l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione:

i)

del numero totale, in ciascuno Stato membro:

di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv),

di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii),

della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b);

ii)

della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;

iii)

della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;

iv)

della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro.

1.2.

Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

1.3.

I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

1.4.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

2.   Designazione dei beneficiari

Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3.   Tipologie di beneficiari

Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse possono consistere nella concessione di borse di studio.

4.   Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di apprendimento permanente.

5.   Appalto

Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

6.   Accordi di partenariato

Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscano di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale.

7.   Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere

La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del 50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

8.   Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

9.   Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

10.   Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata, partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

11.   Stanziamenti minimi

 

Comenius 13 %,

 

Erasmus 40 %,

 

Leonardo da Vinci 25 %,

 

Grundtvig 4 %.

12.   Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato.

In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno mantenute all'adeguato livello minimo.

13.   Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

14.   Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può, all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.