25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

[notificata con il numero C(2006) 5599]

(2006/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La tecnologia di identificazione a radio frequenza (RFID), un tipo particolare di apparecchiature a corto raggio, presenta un notevole potenziale economico e sociale per l’Europa. Esistono varie applicazioni della RFID, come l’identificazione automatica degli articoli, la tracciabilità di beni, i sistemi di sicurezza e allarme, la gestione dei rifiuti, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto, i sistemi di localizzazione, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, i sistemi di controllo senza filo. Lo sviluppo di apparecchiature RFID che utilizzano la banda UHF nell’Unione europea contribuirà allo sviluppo della società dell’informazione e alla promozione dell’innovazione.

(2)

Sono necessarie condizioni armonizzate per la disponibilità dello spettro radio per le apparecchiature RFID in UHF e la sicurezza giuridica deve essere garantita per consentire che l'identificazione di prodotti dotati di tali apparecchiature o che i servizi legati alla RFID possano funzionare nell’intero territorio europeo. Garantire il funzionamento del mercato interno consentirà l'adozione rapida ed efficace della tecnologia RFID, favorendo economie di scala ed un uso transfrontaliero.

(3)

La presente decisione riguarda unicamente i sistemi RFID in cui i dispositivi fissati agli articoli da identificare non dispongono di una fonte energetica autonoma per la radiotrasmissione e trasmettono unicamente riutilizzando l'energia che captano dai dispositivi di lettura. La possibilità che provochino interferenze per gli altri utilizzatori dello spettro è pertanto limitata. Queste apparecchiature possono dunque condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti ad autorizzazione o meno, senza provocare interferenze dannose e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva «Autorizzazioni» 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei Radio Regulations dell’ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di tipi particolari di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione dalle interferenze agli utilizzatori delle apparecchiature RFID, spetta ai produttori delle apparecchiature RFID proteggerle contro le interferenze dannose dei servizi di radiocomunicazione nonché delle altre apparecchiature a corto raggio che operano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) (direttiva R&TTE) i fabbricanti dovrebbero garantire che le apparecchiature RFID utilizzino in maniera efficace lo spettro radio in modo da evitare le interferenze dannose con le altre apparecchiature a corto raggio.

(4)

L’11 marzo 2004 la Commissione ha conferito al CEPT, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, il mandato (4) di armonizzare l’utilizzazione delle frequenze per le apparecchiature a corto raggio, ivi compresi i dispositivi RFID. Nell’ambito di tale mandato, la CEPT, nella sua relazione (5) del 15 novembre 2004, ha elaborato l'elenco delle misure volontarie di armonizzazione esistenti nella Comunità europea per le apparecchiature a corto raggio, sottolineando l’esigenza di un impegno più vincolante da parte degli Stati membri per garantire la stabilità giuridica dell’armonizzazione delle frequenze ottenute dalla CEPT, soprattutto per lo spettro UHF utilizzato dalle apparecchiature RFID.

(5)

Le bande proposte dal CEPT per l’armonizzazione sono disciplinate, ai fini del loro utilizzo da parte di apparecchiature RFID, dalla norma armonizzata EN 302 208 adottata a norma della direttiva 1999/5/CE. Questa norma descrive una tecnica listen-before-talk (ascolta prima di parlare) destinata a garantire livelli di attenuazione adeguati per evitare interferenze dannose con gli altri utilizzatori della banda. L’applicazione di questa norma o di altre norme armonizzate pertinenti lascia presupporre la conformità con le prescrizioni di base della direttiva R&TTE.

(6)

L’armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o meccanismi di condivisione dello spettro radio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

(7)

L’uso dello spettro radio è soggetto alle prescrizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (7). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni di base della direttiva R&TTE.

(8)

Vista la rapida evoluzione della tecnologia, saranno messe a punto nuove apparecchiature RFID in UHF e dispositivi analoghi che richiederanno degli aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione, tenendo conto dei benefici economici delle nuove applicazioni e delle esigenze dell'industria e degli utilizzatori. Sarà pertanto necessario aggiornare la presente decisione per far fronte ai nuovi sviluppi del mercato e della tecnologia. Se nel corso del riesame emergerà la necessità di adeguare la decisione, le modifiche saranno stabilite secondo le procedure di cui alla decisione sullo spettro radio per l’adozione delle misure di esecuzione. Gli aggiornamenti possono prevedere periodi di transizione per adeguare le situazioni esistenti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni di disponibilità e utilizzazione efficace dello spettro radio per le apparecchiature RFID che operano nella banda UHF.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«apparecchiature RFID», apparecchiature utilizzate, tra l’altro, per la tracciabilità e l’identificazione di articoli mediante un sistema radio, composto, da un lato, da dispositivi passivi (tag) installati su determinati articoli e, d’altro lato, da unità trasmittenti/riceventi (lettori) che attivano i tag e ricevono dei dati;

2.

«senza interferenza e senza protezione», che non ci devono essere interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e che non si può pretendere la protezione di queste apparecchiature da interferenze dannose derivanti da servizi di radiocomunicazione.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri designano e rendono disponibili, entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, in modo non esclusivo, senza interferenze e senza protezione, le bande di frequenza destinate alle apparecchiature RFID, soggette alle condizioni specifiche, di cui all'allegato alla presente decisione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3.   La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione in modo da consentire una rapida revisione della decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(4)  Mandato al CEPT di esaminare l'ulteriore armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate per le apparecchiature a corto raggio.

(5)  Relazione finale dell'ECC in risposta al mandato conferito dalla Commissione al CEPT in materia di armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.

(6)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.


ALLEGATO

Banda di frequenza UHF

Condizioni particolari

Potenza/intensità di campo massima

Spaziatura tra i canali

Sottobanda A: 865-865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Sottobanda B: 865,6-867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Sottobanda C: 867,6-868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Le frequenze centrali di canale sono pari a 864,9 MHz + (0,2 MHz × numero del canale)

I numeri di canale disponibili per ciascuna sottobanda sono:

 

Sottobanda A: numeri di canale da 1 a 3;

 

Sottobanda B: numeri di canale da 4 a 13;

 

Sottobanda C: numeri di canale da 14 a 15.

NB: La stessa apparecchiatura può operare in più sottobande.