11.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/66 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2006) 5304]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/771/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Visto il loro uso molto diffuso nella Comunità europea e nel mondo, le apparecchiature a corto raggio svolgono un ruolo sempre più importante nell’economia e nella vita quotidiana dei cittadini con vari tipi di applicazioni, quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte o impianti medici. Lo sviluppo di applicazioni basate su apparecchiature a corto raggio nella Comunità europea potrebbe contribuire anche alla realizzazione di determinati obiettivi strategici comunitari, come il completamento del mercato interno, la promozione dell'innovazione e della ricerca e lo sviluppo della società dell'informazione. |
(2) |
Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portabili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. Tuttavia la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Per beneficiare dei vantaggi del mercato interno per questo tipo di apparecchiatura, sostenere la competitività dell'industria manifatturiera dell'UE aumentando le economie di scala e ridurre i costi per il consumatore, occorre armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione dello spettro radio nella Comunità. |
(3) |
Dato che queste apparecchiature utilizzano lo spettro radio con scarsa potenza di emissione e a corto raggio, la possibilità che causino interferenze per altri utilizzatori dello spettro radio è limitata. Queste apparecchiature possono pertanto condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti o meno ad autorizzazione, senza provocare interferenze pregiudizievoli e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva autorizzazioni 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di alcuni tipi di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione degli utilizzatori delle apparecchiature a corto raggio dalle interferenze, spetta ai produttori di apparecchiature a corto raggio proteggere tali dispositivi contro le interferenze pregiudizievoli dei servizi di radiocomunicazione e delle altre apparecchiature a corto raggio che funzionano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) (3), i fabbricanti devono garantire che le apparecchiature a corto raggio utilizzino in maniera efficace le radiofrequenze, in modo da evitare le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio. |
(4) |
Un numero considerevole di queste apparecchiature è già classificato, o lo sarà prossimamente, come apparecchiature di «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (4), adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva R&TTE. La decisione 2000/299/CE riconosce l’equivalenza delle interfacce radio che soddisfano le condizioni della «classe 1», in modo che le apparecchiature radio possano essere commercializzate e messe in servizio senza limitazioni nell’intero territorio comunitario. |
(5) |
Visto che la disponibilità di spettro radio e le relative condizioni d’uso determinano la classificazione come «classe 1», la presente decisione consoliderà ulteriormente la continuità di tale classificazione una volta realizzata. |
(6) |
L’11 marzo 2004 la Commissione ha conferito al CEPT, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, il mandato (5) di armonizzare l’utilizzazione delle frequenze per le apparecchiature a corto raggio. Nell'ambito di tale mandato, nella sua relazione (6) del 15 novembre 2004, il CEPT ha elaborato l'elenco delle misure volontarie di armonizzazione che esistono nella Comunità europea per le apparecchiature a corto raggio, sottolineando l’esigenza di un impegno più vincolante da parte degli Stati membri per garantire la stabilità giuridica dell’armonizzazione delle frequenze conseguita in seno al CEPT. È pertanto necessario istituire un meccanismo che renda tali misure di armonizzazione giuridicamente vincolanti nella Comunità europea. |
(7) |
Per il funzionamento delle apparecchiature gli Stati membri possono stabilire, a livello nazionale, condizioni meno rigorose rispetto a quelle previste nella presente decisione. Tuttavia, in tal caso, le apparecchiature non potrebbero essere utilizzate nel territorio comunitario senza restrizioni e pertanto sarebbero considerate di «classe 2» secondo la classificazione di cui alla direttiva R&TTE. |
(8) |
L’armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o accordi di condivisione dello spettro radio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio. Tali misure dovrebbero essere ridotte al massimo, in quanto limiterebbero i vantaggi della classificazione nella «classe 1». |
(9) |
La presente decisione di armonizzazione tecnica generale si applica indistintamente alle misure comunitarie di armonizzazione tecnica applicabili a bande e tipi di apparecchiature specifici, quali la decisione 2004/545/CE della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (7), la decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (8), la decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (9), o la decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (10). |
(10) |
L’uso dello spettro radio è soggetto alle prescrizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (12). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni di base della direttiva R&TTE. |
(11) |
Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, saranno elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiederanno un controllo costante delle condizioni di armonizzazione dello spettro, tenendo conto dei benefici economici delle nuove applicazioni e delle esigenze dell'industria e degli utilizzatori. Gli Stati membri dovranno sorvegliare tali evoluzioni. Sarà pertanto necessario aggiornare regolarmente la presente decisione per tener conto dei nuovi sviluppi del mercato e della tecnologia. L’allegato sarà riesaminato almeno una volta l’anno in base alle informazioni rilevate dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione. Si potrà effettuare un riesame anche quando uno Stato membro adotterà misure specifiche, a norma dell'articolo 9 della direttiva R&TTE. Se nel corso di un riesame emerge la necessità di adeguare la decisione, le modifiche saranno stabilite secondo le procedure di cui alla decisione sullo spettro radio per l’adozione delle misure di esecuzione. Gli aggiornamenti possono prevedere periodi di transizione per adeguare le situazioni esistenti. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l’uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«apparecchiatura a corto raggio», radiotrasmettitori che trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza; |
2) |
«su base di non interferenza e senza diritto a protezione» significa che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su una base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all'allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di condivisione dello spettro radio, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(3) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(4) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13.
(5) Mandato al CEPT di esaminare l’ulteriore armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate per le apparecchiature a corto raggio.
(6) Relazione finale dell'ECC in risposta al mandato conferito dalla Commissione al CEPT sull’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.
(7) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.
(8) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.
(9) GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.
(10) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.
(11) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.
(12) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell’uso delle apparecchiature a corto raggio
Tipo di apparecchiature a corto raggio |
Banda(e) di frequenza/Singole frequenze |
Massima potenza/Intensità di campo |
Parametri regolamentari aggiuntivi/Requisiti di mitigazione |
Altre restrizioni |
Termine di attuazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (1) |
26,957-27,283 MHz |
10 mW di potenza equivalente irradiata (e.r.p.), che corrisponde a 42 dBμA/m a 10 metri |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
40,660-40,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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433,05–434,79 MHz |
10 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (2): fino al 10 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o giugno 2007 |
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868,0-868,6 MHz |
25 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (2): fino all’1 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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868,7-869,2 MHz |
25 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (2): fino al 10 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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869,4-869,65 MHz |
500 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (2): fino al 10 % Spaziatura tra i canali: deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità |
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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869,7-870 MHz |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate |
Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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2 400-2 483,5 MHz |
10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) |
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1o giugno 2007 |
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5 725-5 875 MHz |
25 mW e.i.r.p. |
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1o giugno 2007 |
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Sistemi di allarme |
868,6-868,7 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funzionamento (2): fino allo 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
869,25-869,3 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (2): sotto lo 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
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869,65-869,7 MHz |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (2): sotto il 10 % |
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1o giugno 2007 |
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Sistemi di telesoccorso (3) |
869,20-869,25 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (2): sotto lo 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
Applicazioni induttive (4) |
20,05-59,75 kHz |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
59,75-60,25 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60,25-70 kHz |
69 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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70-119 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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119-127 kHz |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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127-135 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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13,553-13,567 MHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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Impianti medici attivi (5) |
402-405 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate |
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1o giugno 2007 |
Applicazioni audio senza filo (6) |
863-865 MHz |
10 mW e.r.p. |
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1o giugno 2007 |
(1) Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).
(2) Per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette.
(3) Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili che vivono a casa.
(4) Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
(5) Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
(6) Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare per concerti o altri spettacoli.