4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che sostituisce l’allegato della decisione 2005/769/CE che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio

(2006/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998 (2), stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2110/2005 prevede lo svincolo degli aiuti nel quadro dell’assistenza esterna della Comunità e modifica quindi il regolamento (CE) n. 1292/96 per quanto riguarda le norme d’origine delle merci da acquistare e le norme di nazionalità per la partecipazione alle procedure d’appalto.

(3)

Per favorire gli acquisti locali e regionali, occorre precisare che soltanto le merci acquistate sul mercato comunitario devono essere conformi ai requisiti stabiliti nelle comunicazioni della Commissione relative alle caratteristiche (3) e al condizionamento (4) dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario, mentre le merci acquistate sui mercati locali o regionali devono essere compatibili con gli eventuali standard locali o altrimenti con norme riconosciute a livello internazionale.

(4)

Poiché lo svincolo degli aiuti richiede un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda i termini contrattuali di consegna, è opportuno prevedere che le gare d’appalto indette e i contratti di fornitura conclusi da organizzazioni non governative per la fornitura di prodotti a titolo dell’aiuto alimentare comunitario precisino le condizioni di consegna in conformità dell’ultima edizione degli Incoterms (International Commercial Terms), pubblicata dalla Camera di commercio internazionale (5).

(5)

È pertanto opportuno che un’agenzia di controllo riconosciuta a livello internazionale proceda all’ispezione delle merci e al controllo della loro consegna.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2005/769/CE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare sarà informato del presente provvedimento,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/769/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 24.

(3)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(4)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


ALLEGATO

«ALLEGATO

L’organizzazione non governativa beneficiaria dell’aiuto comunitario (“ONG”) è responsabile dell’osservanza delle norme che seguono per l’acquisto dei prodotti da fornire a titolo dell’aiuto alimentare comunitario in applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96, fermi restando i requisiti supplementari di gestione finanziaria eventualmente indicati nel contratto concluso con il beneficiario per l’attuazione della politica di aiuto alimentare.

1.   LUOGO DI ACQUISTO DELLE MERCI

A seconda delle condizioni fissate per ciascuna fornitura, i prodotti devono essere acquistati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente se possibile alla stessa zona geografica del paese beneficiario, o in uno Stato membro della Comunità europea.

L’origine delle forniture e dei materiali viene determinata in conformità delle norme di origine, e relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

In circostanze eccezionali e in conformità delle procedure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96, la Commissione può autorizzare l’acquisto dei prodotti sul mercato di un paese diverso da quelli figuranti nell’allegato di detto regolamento o di uno Stato membro della Comunità europea.

2.   CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari della popolazione beneficiaria. Nella misura del possibile, va data la priorità agli acquisti nel paese in cui si svolge l’azione o in un paese vicino.

Le caratteristiche dei prodotti e il loro condizionamento devono essere conformi alle norme di qualità stabilite dalla legislazione interna del paese d’origine e/o della legislazione del paese di destinazione, se le norme di qualità previste da quest'ultima sono più elevate. In mancanza di una normativa locale, verranno rispettate entro i limiti del possibile norme riconosciute a livello internazionale, quali il Codex Alimentarius.

Qualora i prodotti vengano acquistati nella Comunità europea, le loro caratteristiche devono soddisfare i criteri fissati nella comunicazione della Commissione relativa alle caratteristiche dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario (2). Inoltre, il condizionamento dei prodotti deve essere conforme ai requisiti fissati nella comunicazione della Commissione relativa agli imballaggi dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario (3).

3.   NORME RELATIVE ALLA NAZIONALITÀ

L’ammissibilità a partecipare alle procedure d’appalto viene determinata in conformità delle norme di ammissibilità, e relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

L’offerente deve essere registrato legalmente ed essere in grado di dimostrarlo su richiesta.

4.   CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO E DALL’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

4.1.   Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto

Sono esclusi dalla partecipazione ad una gara di appalto gli offerenti:

a)

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dal beneficiario della sovvenzione;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese del beneficiario della sovvenzione o del paese in cui dev’essere eseguito l’appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

che, a seguito dell’aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell’esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

Gli offerenti devono certificare di non rientrare in uno dei casi sopraindicati.

4.2.   Criteri di esclusione dall’aggiudicazione degli appalti

Sono esclusi dall’aggiudicazione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal beneficiario della sovvenzione ai fini della partecipazione all’appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

5.   PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

5.1.   Disposizioni generali

La ONG bandisce una gara di appalto aperta internazionale per contratti di fornitura di valore pari o superiore a 150 000 EUR. Nel caso di una gara di appalto aperta internazionale, la ONG pubblica un bando di gara su tutti i mezzi di comunicazione appropriati, in particolare sul suo sito web, sulla stampa internazionale e sulla stampa nazionale del paese di esecuzione dell’azione o su altri periodici specializzati.

I contratti di fornitura di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata a livello locale. Nel caso di una gara di appalto aperta locale, il bando di gara viene pubblicato su tutti i mezzi di comunicazione appropriati, ma unicamente nel paese di esecuzione dell’azione. Deve tuttavia essere garantita la partecipazione di altri fornitori a condizioni pari a quelle dei fornitori locali.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 30 000 EUR sono aggiudicati mediante una procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione, nella quale la ONG consulta almeno tre fornitori di sua scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di loro.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base ad una sola offerta.

I termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sono sufficientemente lunghi da consentire agli interessati un periodo ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte.

Qualora l’ONG ricorra ai servizi di una centrale d’acquisto in conformità del punto 8.4 dell’allegato IV, “Appalti aggiudicati dal beneficiario della sovvenzione nell’ambito delle azioni esterne della Comunità europea”, la seleziona conformemente alle procedure per gli appalti di servizi definite ai punti 4.1 e 4.20. Al momento dell’acquisto sul mercato di prodotti destinati all’aiuto alimentare, la centrale d’acquisto è tenuta ad osservare le norme e le condizioni stabilite dalla presente decisione e dal suo allegato.

5.2.   Procedura negoziata basata su un’unica offerta

Il beneficiario può ricorrere ad una procedura negoziata basata su un’unica offerta nei seguenti casi:

a)

quando, per motivi di estrema urgenza determinata da eventi non prevedibili dal beneficiario e a lui non imputabili in alcun modo, non possano essere rispettati i termini richiesti per le procedure di cui al punto 5.1; le circostanze invocate per giustificare l’urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili al beneficiario.

Sono assimilate alle situazioni di estrema urgenza le azioni condotte in situazioni di crisi constatate dalla Commissione; la Commissione informa il beneficiario dell’esistenza e della conclusione di una situazione di crisi;

b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora un cambiamento di fornitore obbligasse il beneficiario ad acquistare prodotti di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive;

c)

quando una gara d’appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo e/o finanziario; in tal caso, dopo aver annullato la gara di appalto, il beneficiario può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché non siano modificate nella sostanza le condizioni iniziali dell’appalto;

d)

quando l’appalto è aggiudicato ad organismi che si trovano, di diritto o di fatto, in una situazione di monopolio debitamente motivata nella corrispondente decisione;

e)

quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo giustificano, specialmente nel caso di una fornitura sperimentale, si può aggiudicare l’appalto mediante trattativa privata.

5.3.   Obblighi relativi alla presentazione di un’offerta

Nel bando di gara vanno precisati la forma e il termine da rispettare per la presentazione di un’offerta.

Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d’esclusione, di selezione e di aggiudicazione previamente annunciati. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri (come minimo tre), dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte.

Per ciascun lotto può essere presentata una sola offerta; essa è valida solo se si riferisce alla totalità del lotto. Se un lotto è suddiviso in lotti parziali, l’offerta è determinata sotto forma di media. Quando la gara di appalto si riferisce alla fornitura di più lotti, per ciascun lotto viene presentata un’offerta distinta. L’offerente non è tenuto a presentare un’offerta per la totalità dei lotti.

L’offerta deve indicare:

nome e indirizzo dell’offerente,

i numeri di riferimento del bando di gara, del lotto e dell’azione,

il peso netto del lotto o il valore monetario particolare cui l’offerta si riferisce,

il prezzo proposto per tonnellata metrica del prodotto netto nel luogo specificato quale luogo della consegna e in conformità delle condizioni stabilite nella richiesta di offerte; oppure, quando la gara di appalto riguarda un contratto per la fornitura di una quantità massima di un determinato prodotto per un valore monetario specifico, il quantitativo netto di prodotto offerto,

i costi di trasporto dal luogo di carico al luogo della consegna per lo stadio di consegna previsto,

il termine o il calendario di consegna.

L’offerta è considerata valida solo se accompagnata dalla prova che è stata costituita una garanzia di offerta. L’importo della garanzia, espresso nella valuta di pagamento, e il suo periodo di validità sono stabiliti nel bando di gara. La garanzia rappresenta almeno l’1 % del valore totale dell’offerta e il periodo di validità è di almeno un mese.

La garanzia è costituita a favore della ONG sotto forma di cauzione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro o accettato dalla ONG. La garanzia deve essere irrevocabile ed esigibile su semplice richiesta.

In caso di acquisto nel paese beneficiario dell’aiuto alimentare, la ONG può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

La garanzia è svincolata:

mediante lettera o fax della ONG, quando l’offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata,

quando l’offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna.

La garanzia è trattenuta se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro un termine ragionevole dall’aggiudicazione dell’appalto o se l’offerente ritira l’offerta dopo il suo ricevimento.

Qualsiasi offerta che non sia presentata in conformità delle suddette disposizioni o contenga riserve o condizioni diverse da quelle fissate nel bando di gara è respinta.

Un’offerta non può essere modificata o ritirata dopo il suo ricevimento.

L’appalto è aggiudicato all’offerente che ha presentato l’offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare. Se l’offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, il contratto è aggiudicato mediante estrazione a sorte.

Una volta aggiudicato il contratto, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell’aggiudicazione mediante lettera o fax.

La ONG può non procedere all’aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La ONG non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati della mancata aggiudicazione del contratto mediante comunicazione scritta, entro il termine di tre giorni lavorativi.

6.   OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

Il bando di gara precisa le condizioni contrattuali di consegna Incoterms attinenti al contratto di fornitura e comprende l’edizione applicabile degli Incoterms. Il fornitore prescelto adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara, comprese quelle risultanti da Incoterms e dalla sua offerta.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e nel contratto aggiudicato, si applicano gli obblighi previsti negli Incoterms per il fornitore (venditore) e l’ONG (acquirente).

Quando gli Incoterms specificati nel bando di gara obbligano il fornitore a stipulare una polizza di assicurazione trasporti, detta assicurazione viene stipulata almeno per l’importo dell’offerta e copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, ritiro o distruzione dei prodotti avariati, ricondizionamento, ispezione e analisi delle merci che non abbiano subito danni tali da ostacolarne l’accettazione da parte del beneficiario.

In caso di trasporto e consegna via mare, una consegna frazionata su più navi può essere effettuata soltanto con il consenso della ONG.

In caso di consegna mediante trasporto di superficie, è possibile effettuare la consegna di merci con un modo di trasporto diverso da quello contrattualmente convenuto soltanto con il consenso della ONG.

Qualora il fornitore richieda l’accordo dell’ONG per modificare il modo di trasporto o il piano di consegna, la ONG imputa al fornitore, quale condizione per il suo consenso, le spese supplementari, segnatamente quelle connesse all’ispezione e all’analisi.

Il bando di gara può prevedere, all’occorrenza, una data di consegna prima della quale ogni fornitura sarà considerata prematura.

Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata realizzata e constatata dall’agenzia di controllo nel certificato di conformità definitivo (cfr. punto 7).

Salvo diversa indicazione nel bando di gara, il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all’agenzia di controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo presunta al luogo di consegna indicato nel contratto, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l’inoltro dei prodotti.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e come da condizioni Incoterms applicabili al contratto, il fornitore espleta le formalità necessarie per l’ottenimento del certificato d’esportazione, l’esecuzione delle disposizioni doganali applicabili alle merci in transito e le formalità di sdoganamento all’importazione e sostiene le relative spese e tasse.

Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore costituisce una garanzia di consegna entro un termine ragionevole dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto. Tale garanzia, espressa nella valuta del pagamento, è pari al 5-10 % del valore totale dell’offerta. Il periodo di validità di tale garanzia deve superare di un mese la data di consegna definitiva. Essa viene costituita secondo le stesse modalità della garanzia di offerta.

La garanzia di consegna è svincolata nella sua totalità mediante lettera o fax della ONG, quando il fornitore:

ha eseguito la fornitura rispettando tutti gli obblighi previsti, oppure

è stato liberato dai suoi obblighi,

oppure

non ha eseguito la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla ONG.

7.   CONTROLLO

L’ONG conclude un contratto con una “agenzia di controllo” (una società di ispezione riconosciuta a livello internazionale o un gruppo di società di ispezione riconosciute a livello internazionale, preferibilmente accreditate secondo la norma ISO 45004 – ISO/IEC 17020 nel settore dei prodotti alimentari). Appena l’appalto è stato aggiudicato, la ONG comunica per iscritto al fornitore la scelta dell’agenzia di controllo. Il bando di gara precisa l’obbligo del fornitore di comunicare per iscritto all’agenzia di controllo il nome e l’indirizzo del fabbricante, del condizionatore o dell’impresa di stoccaggio dei prodotti da fornire, nonché la data approssimativa di fabbricazione o di condizionamento nonché il nome del suo rappresentante nel luogo di consegna.

L’agenzia di controllo è chiamata a verificare e certificare la qualità, la quantità, il condizionamento e la marcatura dei prodotti da consegnare con ciascuna fornitura, a rilasciare il certificato di conformità provvisorio e il certificato di conformità nel luogo di consegna previsto dal contratto. A questo proposito, l’agenzia di controllo tiene conto delle diverse caratteristiche dei prodotti definite al punto 2 del presente allegato.

L’ONG assicura nel contratto che l’agenzia di controllo si impegni a:

mantenere la più completa indipendenza,

non accettare istruzioni da parti diverse dall’ONG acquirente o dai suoi rappresentanti, segnatamente non accettare istruzioni dal fornitore, dai destinatari o da qualsiasi loro rappresentante, dai rappresentanti del donatore o altri intermediari che partecipano alle operazioni in questione,

impedire eventuali conflitti d’interesse tra le sue attività previste dal contratto con la ONG e qualsiasi altra attività avviata con una parte coinvolta nelle operazioni in questione.

L’agenzia di controllo effettua almeno due controlli basandosi su parametri conformi alle norme internazionali in materia di controllo indicate di seguito:

a)

un controllo provvisorio della conformità della qualità viene eseguito prima delle operazioni di carico e un controllo della quantità al momento del carico delle merci. Il controllo finale è effettuato dopo lo scarico nel luogo di consegna indicato nel contratto di fornitura;

b)

a completamento del controllo provvisorio, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, corredato all’occorrenza di riserve. Il trasporto dal luogo di carico può iniziare soltanto dopo il rilascio del certificato di conformità provvisorio;

c)

a completamento del controllo definitivo nel luogo di consegna previsto dal contratto, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità definitivo, precisando in particolare la data di completamento della fornitura e la quantità netta fornita, corredato all’occorrenza di riserve;

d)

quando, dopo aver effettuato il controllo definitivo nel luogo di consegna previsto dal contratto, l’agenzia di controllo rilascia una “notifica di riserva” motivata, ne informa quanto prima per iscritto il fornitore e la ONG acquirente. Il fornitore può contestare le risultanze del controllo presso l’agenzia e la ONG acquirente entro due giorni lavorativi dall’invio di tale notifica.

I costi dei controlli di cui sopra vengono fatturati alla ONG e pagati da essa, ma sono costi ammissibili per la Comunità, purché figurino nella dotazione finanziaria del contratto di sovvenzione. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie derivanti da carenze qualitative dei prodotti o da una loro presentazione tardiva al controllo.

In caso di contestazione da parte del fornitore o del beneficiario dei risultati di un controllo, l’agenzia di controllo, previa autorizzazione della ONG, fa eseguire una nuova ispezione che assumerà la forma, a seconda del tipo di contestazione, di un secondo esame di campione, una seconda analisi e/o un secondo controllo del peso o del condizionamento. Tale ispezione viene eseguita da un’agenzia o un laboratorio designato di comune accordo dal fornitore, dal beneficiario finale e dall’agenzia di controllo.

I costi dell’ispezione sono a carico della parte perdente.

Se al termine dei controlli o dell’ispezione non viene rilasciato un certificato di conformità definitivo, il fornitore ha l’obbligo di sostituire i prodotti.

I costi della sostituzione e dei relativi controlli sono a carico del fornitore.

L’agenzia di controllo invita per iscritto i rappresentanti del fornitore e del beneficiario finale ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi. Il prelievo di campioni avviene conformemente alla prassi professionale. Quando vengono prelevati i campioni, l’agenzia di controllo preleva due campioni supplementari che conserva sigillati a disposizione della ONG ai fini di un eventuale controllo supplementare o di un’eventuale contestazione da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico del fornitore.

Il destinatario/beneficiario dei prodotti firma la lettera di trasporto per il ricevimento delle merci nel luogo di consegna previsto dal contratto e formula le proprie osservazioni sullo stato fisico dei prodotti e sul condizionamento, sulla base di un controllo visivo. La ONG acquirente o il suo rappresentante rilascia senza indugio al fornitore un certificato di presa in carico dopo la consegna dei prodotti nel luogo di consegna previsto dal contratto e dopo aver ricevuto dal fornitore l’originale del certificato di conformità definitivo rilasciato dall’agenzia di controllo e una fattura commerciale pro forma indicante il valore dei prodotti e la loro cessione al beneficiario a titolo gratuito.

La tolleranza accettata per il peso e i quantitativi consegnati nel luogo di consegna previsto dal contratto devono essere indicati nelle clausole contrattuali.

Il fornitore non può chiedere il pagamento della fornitura di quantitativi eccedenti i quantitativi indicati nel contratto.

8.   CONDIZIONI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le merci vengono fornite in conformità di uno dei seguenti Incoterms (International Commercial Terms):

EXW, Ex Works — Franco fabbrica, franco magazzino (… luogo convenuto),

FCA, Free Carrier — Franco vettore (… luogo convenuto),

FAS, Free Along Side Ship — Franco lungo bordo (… porto d’imbarco convenuto),

FOB, Free On Board — Franco a bordo (… porto d’imbarco convenuto),

CFR, Cost and Freight — Costo e nolo (… porto di destinazione convenuto),

CIF, Cost, Insurance and Freight — Costo, assicurazione e nolo (… porto di destinazione convenuto),

CPT, Carriage Paid To — Trasporto pagato fino a (… luogo di destinazione convenuto),

CIP, Carriage and Insurance Paid To — Trasporto ed assicurazione pagati fino a (… punto di destinazione convenuto),

DAF, Delivered at Frontier — Reso frontiera (… luogo di consegna convenuto),

DES, Delivered ex Ship — Franco nave (… porto di destinazione convenuto),

DEQ, Delivered ex Quay — Reso banchina sdoganato (… porto di destinazione convenuto),

DDU, Delivered Duty Unpaid — Reso non sdoganato (… luogo di destinazione convenuto),

DDP, Delivered Duty Paid — Reso sdoganato (… luogo di destinazione convenuto).

L’importo che la ONG acquirente paga al fornitore non eccede l’ammontare dell’offerta, cui si sommano eventuali costi e si sottraggono eventuali riduzioni tra quelle di seguito previste.

Qualora la qualità dei prodotti, il loro condizionamento o la loro marcatura nel luogo di carico e nel luogo di consegna previsto dal contratto indicati nell’offerta non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato il rilascio di un certificato di conformità provvisorio o di un certificato di presa in carico, la ONG al momento di determinare l’importo da pagare può applicare eventuali abbuoni.

Le clausole contrattuali precisano la procedura per determinare le riduzioni da applicare qualora la qualità non corrisponda a quella prevista dal contratto, nonché in caso di consegna effettuata oltre il periodo o la data di consegna fissati nel contatto.

I pagamenti effettuati ai fornitori corrispondono all’importo netto, previa deduzione delle riduzioni calcolate dagli importi fatturati dal fornitore. Qualora non potessero essere dedotte dal pagamento, tali riduzioni verranno effettuate riscuotendo interamente o in parte la garanzia di consegna.

La ONG può rimborsare al fornitore, su sua domanda scritta, alcune spese supplementari sostenute, quali i costi di magazzinaggio o di assicurazione da questi effettivamente pagati, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative, che la ONG calcola basandosi su appropriati documenti giustificativi, purché sia stato rilasciato un certificato di presa in carico o di consegna senza riserve quanto al carattere dei costi asseriti, e in seguito a:

una proroga del periodo di consegna concessa su richiesta del destinatario, oppure

un ritardo superiore a 30 giorni tra la data di consegna e il rilascio del certificato di presa in carico o del certificato di conformità definitivo.

L’importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in duplice esemplare.

Una richiesta di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

una fattura pari all’importo richiesto,

l’originale del certificato di presa in carico,

una copia del certificato di conformità definitivo, firmata e certificata conforme all’originale dal fornitore.

Allorché è stato consegnato il 50 % della quantità totale indicata nel bando di gara, il fornitore può presentare una domanda di pagamento di un anticipo accompagnata da una fattura pari all’importo richiesto e da una copia del certificato di conformità provvisorio.

Ogni domanda di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere presentata alla ONG dopo il rilascio del certificato di presa in carico. Ogni pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento da parte della ONG di una domanda di pagamento completa ed esatta. Ritardi ingiustificati determinano il pagamento di interessi al tasso mensile applicato dalla Banca centrale europea (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento).

9.   DISPOSIZIONE FINALE

Spetta alla ONG decidere se la mancata fornitura di prodotti o il mancato rispetto di uno degli obblighi incombenti al fornitore siano dovuti ad un caso di forza maggiore. I costi risultanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla ONG sono a carico di quest’ultima. La Commissione dev’essere informata delle ragioni per le quali la ONG ha riconosciuto una situazione di forza maggiore. Una siffatta situazione, tuttavia, non può mai essere invocata in caso di mancanze imputabili alla ONG e/o ai suoi subappaltatori.

Se debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, i costi sostenuti per far fronte a una situazione di forza maggiore possono essere considerati costi diretti ammissibili e venire recuperati soltanto entro i limiti stabiliti per gli imprevisti nella dotazione finanziaria dell’azione.»


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.

(2)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(3)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.