22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale

[notificata con il numero C(2006) 3277]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/514/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo e quarto comma,

dopo aver consultato il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE fissa l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato unicamente prodotti sicuri.

(2)

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.

(3)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base al mandato deciso dalla Commissione. La Commissione pubblica i riferimenti di tali norme.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva fissa la procedura per la pubblicazione dei riferimenti delle norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva. Qualora tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In questi casi la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, in merito all'adeguatezza della norma in questione rispetto all’obbligo generale di sicurezza. Essa decide circa la pubblicazione dei riferimenti previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione.

(5)

Dall’entrata in vigore della direttiva gli organismi europei di normalizzazione hanno tuttavia adottato alcune norme in assenza del mandato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. L'intenzione del legislatore è stata quella di garantire la cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione e di riconoscere norme di sicurezza adeguate applicabili ai prodotti che rientrano nell’ambito della direttiva per le quali un mandato della Commissione non è stato emesso conformemente alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 4. È quindi necessario prendere in considerazione la pubblicazione dei riferimenti di queste norme e seguire a tale scopo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(6)

La presente decisione sulla conformità delle norme elencate nell’allegato con l’obbligo generale di sicurezza è presa su iniziativa della Commissione.

(7)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme elencate nell’allegato soddisfano l’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE per i rischi contemplati.

Articolo 2

I riferimenti delle norme di cui all’allegato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).


ALLEGATO

Norme cui si fa riferimento negli articoli 1 e 2 della presente decisione:

1)

EN 581-1:2006 «Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — Requisiti generali di sicurezza»

2)

EN 957-1:2005 «Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»

3)

EN 957-2:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

4)

EN 957-4:1996 «Attrezzatura fissa di allenamento — Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

5)

EN 957-5:1996 «Attrezzatura fissa di allenamento — Attrezzatura di allenamento a pedali, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

6)

EN 957-6:2001 «Attrezzatura fissa di allenamento — Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

7)

EN 957-7:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

8)

EN 957-8:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

9)

EN 957-9:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 9: Attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

10)

EN 957-10:2005 «Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»

11)

EN 13209-1:2004 «Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio»

12)

EN 14682:2004 «Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini — Specifiche»

13)

EN 14764:2005 «Biciclette da città e da trekking — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

14)

EN 14766:2005 «Mountain bike — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

15)

EN 14781:2005 «Biciclette da corsa — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

16)

EN 14872:2006 «Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi»