5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2006

che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notificata con il numero C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo pericoloso non elencato nell’allegato I o all’allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da questo pericolo.

(2)

Come risultato della presenza di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in Cina, Corea, Giappone, USA e in una zona limitata della Comunità, la Francia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione il 14 marzo 2005 che il 16 febbraio 2005 ha adottato misure ufficiali per proteggere il suo territorio dal pericolo di introduzione di tale organismo.

(3)

La Slovenia ha informato gli Stati membri e la Commissione il 29 giugno 2005 che, a causa della constatata presenza dello stesso organismo sul suo territorio, il 24 giugno 2005 ha adottato misure aggiuntive per prevenire l’ulteriore introduzione e la diffusione all’interno del suo territorio di tale organismo.

(4)

Il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu non è elencato nell’allegato I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione dei rischi basata sull’attuale e limitata informazione scientifica disponibile ha dimostrato che potrebbe essere uno dei più dannosi insetti per quanto riguarda i castagni (Castanea Mill). Esso potrebbe ridurre notevolmente la produzione dei frutti e la loro qualità e ci sono elementi che provano che potrebbe anche uccidere gli alberi. I castagni sono spesso coltivati in zone marginali di colline o montagne. I danni che risultano dalla diffusione dell'insetto potrebbero bloccare la produzione di castagne destinate al consumo umano in tali aree e quindi portare al declino economico e ambientale.

(5)

È quindi necessario adottare le misure provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo nocivo.

(6)

Le misure previste a tale scopo nella presente decisione devono applicarsi all’introduzione o alla diffusione del suddetto organismo, alla produzione e al movimento dei vegetali di Castanea all’interno della Comunità, al controllo dell’organismo e ad una indagine per stabilire la presenza o l’assenza del suddetto organismo nocivo negli Stati membri.

(7)

È importante che i risultati delle misure siano regolarmente valutati nel 2006, nel 2007 e nel 2008 in particolare sulla base delle informazioni che saranno fornite dagli Stati membri. Le possibili misure successive saranno prese in considerazione secondo i risultati di tale valutazione.

(8)

Gli Stati membri devono adattare, se necessario, la loro legislazione allo scopo di conformarsi alla presente decisione.

(9)

I risultati delle misure devono essere rivisti per la fine del 1o febbraio 2008.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Nella presente decisione «vegetali» significa vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Articolo 2

Misure contro il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

L’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in appresso denominato «l’organismo», è proibita.

Articolo 3

Importazione di vegetali

I vegetali possono essere introdotti nella Comunità unicamente nel caso in cui:

a)

sono conformi alle misure fissate al punto 1 dell’allegato I e

b)

al loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione per determinare la presenza dell’organismo, conformemente all’articolo 13a 1) della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarati indenni.

Articolo 4

Spostamenti di vegetali all’interno della Comunità

Fermi restando gli obblighi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e dell’allegato II, parte II, i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 della presente decisione possono essere spostati dal loro luogo di produzione nella Comunità, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato I.

Articolo 5

Controlli e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo nel loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione.

I risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno e questa disposizione non pregiudica l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2000/29/CE.

2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza dell’organismo è immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.

3.

a)

Gli Stati membri possono richiedere che gli spostamenti di vegetali verso e all’interno del loro territorio siano soggetti ad un sistema di tracciabilità che comprende una dichiarazione di spostamento della persona responsabile agli enti ufficiali competenti.

b)

Gli Stati membri possono chiedere che la persona responsabile presenti una dichiarazione di messa a coltivazione agli enti ufficiali competenti.

Articolo 6

Fissazione delle zone delimitate

Quando i risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2 confermano la presenza dell’organismo in una zona, o se ci sono indizi di contaminazione per altri mezzi, gli Stati membri fissano zone delimitate e adottano le misure ufficiali fissate ai punti I e II dell’allegato II.

Articolo 7

Conformità

Gli Stati membri modificano se necessario, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

Articolo 8

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro e non oltre il 1o febbraio 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO I

MISURE PREVISTE AGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA PRESENTE DECISIONE

1)   Misure (Certificati)

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della presente decisione, dell’allegato III, parte A(2) e dell’allegato IV, parte A(I)(11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) della direttiva 2000/29/CE, i vegetali originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:

a)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi dove l’organismo non è presente oppure

b)

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.

2)   Condizioni per gli spostamenti

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e dall’allegato II, parte II, della presente decisione, dell’allegato IV, parte A, sezione II (7) della direttiva 2000/29/CE e dell’allegato V, parte A, sezione I, (2.1) della direttiva 2000/29/CE, tutti i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 della presente decisione possono essere spostati dal luogo di produzione in uno Stato membro, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se sono accompagnati da un passaporto delle piante compilato ed emesso in conformità con le norme della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e:

a)

i vegetali che provengono da dette zone di produzione sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l’organismo è notoriamente assente, oppure

b)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali dello Stato membro competente ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.


(1)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).


ALLEGATO II

MISURE PREVISTE DALL’ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Fissazione di zone delimitate

1)

Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono nelle seguenti parti:

a)

una zona infestata dove la presenza dell’organismo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

b)

una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine della zona infestata e

c)

una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio.

Nei casi in cui diverse zone tampone si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

2)

La delimitazione esatta delle zone di cui al paragrafo 1 è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, il livello di contaminazione, il periodo dell’anno e la distribuzione particolare dei vegetali nello Stato membro interessato.

3)

Se la presenza dell’organismo è confermata al di fuori delle zone infestate, la delimitazione delle zone dovrà essere modificata di conseguenza.

4)

In base ai controlli annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se l’organismo non è identificato nelle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone sono abolite e non sono necessarie le misure previste alla parte II del presente allegato.

5)

Gli Stati membri informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle zone di cui al paragrafo 1 trasmettendo le opportune piante su scala e la natura delle misure adottate sia per eradicare che per contenere l’organismo.

II.   Misure nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 6 da adottare nelle zone delimitate comprendono almeno:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all’interno delle aree delimitate;

nel caso in cui la presenza dell’organismo nei vegetali in una zona di produzione è confermata, misure destinate ad eradicare l’organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate, e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall’organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell’impianto e un controllo della presenza dell’organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate.