10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2006
che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
[notificata con il numero C(2006) 81]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/198/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 27 ottobre 2005, il comitato di gestione misto dell'accordo («il comitato») ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per i prodotti della pesca. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo. |
(2) |
Le modifiche devono essere approvate a nome della Comunità. |
(3) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
Conformemente alla raccomandazione formulata dal comitato di gestione misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il direttore generale responsabile della salute e della tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione di aver espletato le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/12 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Bruxelles, 30 gennaio 2006
Egregio Signore,
con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, mi pregio proporLe di modificare gli allegati dell'accordo come segue:
sostituire il testo dell'allegato V, punto 11, dell'accordo conformemente alle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo con il testo dell'appendice A allegato alla presente.
Le sarei grata se volesse confermarmi che gli Stati Uniti d'America accettano le modifiche all'allegato V dell'accordo.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Comunità europea
Jaana HUSU-KALLIO
Bruxelles, 1o febbraio 2006
Gentile Signora,
la presente è in riferimento alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte all'allegato V, punto 11, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
In proposito mi pregio confermarLe che gli Stati Uniti d'America accettano le modifiche proposte come raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di cui si allega copia. Resta inteso che tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal giorno in cui la CE notifica agli USA di aver completato le procedure necessarie alla loro attuazione.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per l'autorità competente degli Stati Uniti d'America
Norval E. FRANCIS
Appendice A
«ALLEGATO V
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Esportazioni dalla CE verso gli USA |
Esportazioni dagli USA verso la CE |
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Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Provvedimento |
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Provvedimento |
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Norme CE |
Norme USA |
Norme USA |
Norme CE |
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11. Prodotti della pesca destinati al consumo umano |
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91/67 |
USDI & Titolo 50 |
NV |
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USDI & Titolo 50 |
91/67 |
NV |
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All’occorrenza, la CE deve valutare le nuove norme USA se ed in quanto applicabili. |
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91/67 |
USDI & Titolo 50 |
NV |
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USDI & Titolo 50 |
91/67 |
NV |
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91/493 96/22 96/23 |
21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 70-82, 180, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 172-193, 1240 |
Sì 3 |
Requisito: basso tenore acido dei cibi in scatola. |
Gli USA devono fornire un’esatta indicazione sulla possibilità di accogliere la richiesta CE di equivalenza per i cibi in scatola a basso tenore acido. La CE deve fornire (1) informazioni documentate sulle procedure di verifica e controllo dell’attuazione effettuate dagli Stati membri e (2) informazioni sull’applicazione dei sistemi HACCP negli Stati membri. |
21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 70-82, 180, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 172-193, 1240 |
91/493 96/22 96/23 |
Sì 2 |
[SANCO/10169/2005] Rev 3 |
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Gli USA devono effettuare una verifica in loco del sistema CE, compresa una visita alla sede centrale CE e l’osservazione di audit condotti dalla Commissione in diversi Stati membri. Gli USA devono indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra. I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se si rivelerà soddisfacente, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell’equivalenza. |
Programma facoltativo NMFS basato sul sistema HACCP 50 CFR 260 |
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Sì 1 |
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91/492 |
Programma nazionale d’igiene per i molluschi e i crostacei |
Sì 3 |
Condizioni commerciali esistenti. |
La CE deve fornire i dati grezzi impiegati per la valutazione scientifica delle analisi della carne/dell’acqua. Gli USA devono conformarsi ai risultati della valutazione scientifica entro 90 giorni dal ricevimento dei dati grezzi. La CE deve fornire (1) informazioni documentate sulle procedure di verifica e controllo dell’attuazione effettuate dagli Stati membri e (2) informazioni sull’applicazione dei sistemi HACCP negli Stati membri. Gli USA devono effettuare una verifica in loco del sistema CE, compresa una visita alla sede centrale CE e l’osservazione di audit condotti dalla Commissione in diversi Stati membri. Gli USA devono indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra. I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se si rivelerà soddisfacente, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell’equivalenza. |
Programma nazionale d’igiene per i molluschi e i crostacei |
91/492 |
Sì 3 |
Condizioni commerciali esistenti. |
Confronto congiunto delle analisi della carne/dell’acqua per la classificazione delle zone di produzione Gli USA devono informare la CE quando sono pronti a far riesaminare l’attuazione del loro regolamento HACCP sui prodotti della pesca. La CE deve procedere al riesame, se necessario esaminando le informazioni e la documentazione trasmesse dagli USA sulle procedure di verifica e di controllo dell’attuazione. Verifica in loco del sistema USA da effettuarsi entro 6 mesi dalla richiesta USA. La CE deve indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra entro 45 giorni dalla verifica in loco. I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se si rivelerà soddisfacente, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell’equivalenza. Il termine “stabilimenti” non comprende gli intermediari o i commercianti. |
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91/493 96/22 96/23 |
Programma nazionale d’igiene per i molluschi e i crostacei FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 110.3-110.93, 123, 1240, DVM |
NV |
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Programma nazionale d’igiene per i molluschi e i crostacei FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 110.3-110.93, 123, 1240, DVM |
91/493 96/22 96/23 |
NV» |
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