9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2006

che introduce un questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2006) 598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni sull’attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento deve servire ad ottenere un resoconto dettagliato dell’applicazione da parte degli Stati membri delle principali misure previste nella direttiva.

(2)

In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva 96/61/CE e nell’utilizzo dei questionari precedenti, a norma della decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull’attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (2) (attuazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio), il questionario relativo al periodo 2006-2008 deve essere adattato. Ai fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 1999/391/CE.

(3)

Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il questionario relativo alla direttiva 96/61/CE, come riportato nell’allegato della presente decisione.

Gli Stati membri utilizzano il questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE, relativa al periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

La decisione 1999/391/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 15.6.1999, pag. 39. Decisione modificata dalla decisione 2003/241/CE (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 17).

(3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE 1

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

Osservazioni generali

Il presente terzo questionario introdotto ai sensi della direttiva 96/61/CE è riferito al periodo 2006-2008. In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva e delle informazioni già raccolte mediante il primo questionario e completate mediante il secondo, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’effettiva attuazione della direttiva. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al recepimento, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali, garantendo in particolare il seguito delle procedure di infrazione.

Per le domande identiche a quelle dei questionari precedenti, è possibile fare riferimento alle risposte precedenti se la situazione è rimasta immutata; ovviamente, tale opzione non è applicabile agli Stati membri che redigono la relazione per la prima volta. Se si sono verificati sviluppi nella situazione nazionale, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta. Tuttavia, per facilitare la lettura della relazione, in caso di rinvio ad una risposta precedente si prega di completare il questionario riproducendo il testo di tale risposta, sempre che non ostino ragioni di natura pratica.

Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti od orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo delle disposizioni o degli orientamenti e di indicare gli indirizzi Internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

1.   Descrizione generale

1.1.

Rispetto al periodo di riferimento dell’ultima relazione (2003-2005), sono state apportate modifiche significative alla legislazione nazionale o regionale e al sistema o ai sistemi di autorizzazione che danno attuazione alla direttiva 96/61/CE? In caso affermativo, descrivete le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate e indicate i riferimenti della nuova legislazione.

1.2.

Nell’attuazione della direttiva 96/61/CE, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse alla disponibilità e alla capacità del personale impiegato? In caso affermativo, descrivete le difficoltà incontrate, illustrandole secondo il caso con dati sulle attuali risorse di personale. Descrivete le misure eventualmente previste per risolvere dette difficoltà (ad esempio aumento della capacità del personale impiegato).

2.   Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1.

Fornite dettagli circa il numero di impianti nuovi ed esistenti ai sensi della direttiva 96/61/CE (impianti IPPC) e il numero di autorizzazioni per tipo di attività, riferendosi al modello e alle note riportate nella parte 2.

3.   Impianti esistenti (articolo 5)

3.1.

Descrivete le misure giuridicamente vincolanti o i piani amministrativi stabiliti per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, entro il 30 ottobre 2007. Gli esercenti avevano l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione a tale scopo o le autorità competenti avevano facoltà di imporre agli esercenti la presentazione di tali domande?

4.   Domande di autorizzazione (articolo 6)

4.1.

Descrivete le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste all’articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

5.   Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

5.1.

Descrivete le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione, nell’organizzazione delle procedure di autorizzazione (livelli di autorità, ripartizione delle competenze, ecc.).

5.2.

Si incontrano difficoltà particolari nel garantire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivete le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente pubblicati a tale riguardo.

5.3.

Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati al fine di garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un’autorizzazione quando un impianto non è conforme alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE? Se disponibili, fornite le informazioni riguardanti il numero dei casi e le circostanze nelle quali le autorizzazioni sono state negate.

6.   Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, lettere d) e f), articolo 9, articolo 16, paragrafi 1 e 2]

6.1.

Descrivete le disposizioni vincolanti generali o gli orientamenti specifici emanati ad uso delle autorità competenti con riferimento alle questioni seguenti:

1)

le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione;

2)

i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili;

3)

l’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4.

6.2.

Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE.

1)

In termini generali, nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2? Come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione? I documenti BREF sono tradotti (o parzialmente tradotti)?

2)

Che utilità hanno le informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, come fonte di informazione per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? Come possono essere migliorate?

6.3.

Altre questioni relative alle condizioni dell’autorizzazione.

1)

I sistemi di gestione ambientale sono stati presi in considerazione al fine di stabilire le condizioni di autorizzazione? In caso affermativo, come?

2)

Quali tipi di condizioni di autorizzazione o altre misure sono stati generalmente applicati ai fini dell’articolo 3, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività), e come sono stati attuati nella pratica?

3)

Quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all’efficienza energetica [articolo 3, lettera d)]? Ci si è avvalsi della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 3, di non imporre prescrizioni in materia di efficienza energetica?

7.   Dati rappresentativi disponibili (articolo 16, paragrafo 1)

7.1.

Fornite i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti per ciascuna specifica categoria di attività in conformità dell’allegato I della direttiva 96/91/CE e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivete in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti. La Commissione proporrà, prima o durante il periodo contemplato dalla relazione, orientamenti per rispondere a questa domanda al fine di individuare due settori determinati. I dati comunicati (riguardanti i valori limite di emissione e le prestazioni ambientali) saranno valutati per comparare, per quanto possibile, i valori limite fissati e le prestazioni realizzate. Si potrà quindi procedere ad un raffronto con i livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili nei documenti BREF.

8.   Disposizioni vincolanti generali (articolo 9, paragrafo 8)

8.1.

Per quali categorie di impianti e, eventualmente, con riferimento a quali obblighi sono state stabilite disposizioni vincolanti generali, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8? Indicate i riferimenti delle disposizioni vincolanti generali. In che forma si presentano tali disposizioni (ad esempio da chi sono emanate e quale status giuridico hanno)? Nell’applicazione di dette disposizioni, sono sempre adottati accorgimenti atti a prendere in considerazione i fattori locali (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4)?

8.2.

Se disponibile, indicate il numero degli impianti (in cifre assolute o in percentuale) soggetti a dette disposizioni alla fine del periodo considerato.

9.   Norme di qualità ambientale (articolo 10)

9.1.

Si sono verificati casi in cui l’articolo 10 era applicabile e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili non era sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale fissata nella normativa comunitaria (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7)? In caso affermativo, fornite esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

10.   Sviluppi delle migliori tecniche disponibili (articolo 11)

10.1.

Sono state prese iniziative per garantire che, a norma dell’articolo 11, le autorità competenti si tengano informate o siano informate sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili? In caso affermativo, si prega di fornire ragguagli. In caso di risposta negativa, quali piani esistono per conformarsi a questa prescrizione?

11.   Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

11.1.

In che modo le autorità competenti decidono in pratica, ai sensi dell’articolo 12, se la «modifica dell’impianto» è tale da produrre conseguenze sull’ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera a)] e se detta modifica è una «modifica sostanziale» che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera b)]? Indicate i riferimenti delle disposizioni giuridiche, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

11.2.

Quante domande di «modifiche sostanziali» sono state determinate nel corso del periodo considerato? Fornite i dati per tipo di attività, riferendosi al modello e alle note riportate nella parte 2.

12.   Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

12.1.

La periodicità del riesame e, se del caso, dell’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, o determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso affermativo, quali sono questi altri modi? Indicate i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

12.2.

Qual è la frequenza rappresentativa (o la frequenza rappresentativa prevista) per il riesame delle condizioni dell’autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornite le informazioni indicative disponibili.

12.3.

In che cosa consiste la procedura di riesame e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come è attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni dell’autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicate i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

13.   Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione (articolo 14)

13.1.

Come viene attuata, in pratica, la disposizione di cui all’articolo 14, secondo la quale gli esercenti informano regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio dei rifiuti del loro impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali disposizioni legislative, procedure od orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo. Gli esercenti presentano un rapporto di controllo periodico? Fornite informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornite le informazioni indicative disponibili.

13.2.

Per quanto possibile e sempre che questi dati non siano stati già trasmessi nelle relazioni elaborate nell’ambito della raccomandazione che prevede criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, fornite informazioni rappresentative sui punti seguenti, con riferimento agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE:

svolgimento di ispezioni in loco e prelievo di campioni (tipo, numero, frequenza),

tipo e numero delle misure (ad esempio sanzioni o altre misure) adottate, degli incidenti e dei casi di inosservanza delle condizioni dell’autorizzazione.

14.   Informazione e partecipazione del pubblico (articoli 15 e 15 bis)

14.1.

Quali modifiche significative sono state eventualmente introdotte, dopo il periodo di riferimento contemplato nell’ultima relazione, per quanto riguarda il recepimento della legislazione sull’informazione e la partecipazione del pubblico in occasione della procedura di autorizzazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/61/CE (articoli 15 e 15 bis) modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)? Quale effetto ha avuto la modifica di tali disposizioni sulle autorità competenti, sui richiedenti di un’autorizzazione e sul pubblico interessato?

15.   Cooperazione transfrontaliera (articolo 17)

15.1.

Vi sono stati casi, nel corso del periodo interessato, in cui si è fatto ricorso agli obblighi stabiliti dall’articolo 17 per quanto riguarda l’informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornite esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

16.   Relazioni con altri strumenti comunitari

16.1.

In generale, come giudicano gli Stati membri l’efficacia della direttiva 96/91/CE, anche rispetto ad altri strumenti ambientali della Comunità? Secondo gli studi e le analisi pertinenti disponibili, quali sono stati i costi e i vantaggi presunti dell’attuazione della direttiva 96/61/CE per l’ambiente (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)? Indicate i riferimenti di questi studi e analisi.

16.2.

Qual è la vostra esperienza pratica per quanto riguarda l’interfaccia tra le condizioni di rilascio dell’autorizzazione previste dalla direttiva 96/61/CE e dagli altri strumenti comunitari applicabili agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE? Quali misure sono state adottate, nell’ambito della legislazione nazionale o regionale o di accordi amministrativi, per garantire la coerenza tra l’attuazione della direttiva 96/61/CE e quella degli altri strumenti comunitari? Gli altri strumenti comunitari che possono essere pertinenti a tal fine comprendono, ad esempio:

la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2),

la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (3),

la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (4),

la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5),

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (6),

la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (7),

la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (8),

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (9),

il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

16.3.

Sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale o regionale per razionalizzare la presentazione delle relazioni che gli esercenti devono presentare alle autorità competenti ai sensi della direttiva 96/61/CE e degli altri strumenti comunitari? Fornite i riferimenti di tali provvedimenti, se disponibili, e indicate le possibilità esistenti, a vostro giudizio, per migliorare le disposizioni dell’UE in questo settore.

17.   Osservazioni generali

17.1.

Ci sono particolari problemi di attuazione che causano preoccupazione nel vostro Stato membro? In caso affermativo, si prega di specificare.

PARTE 2

MODELLO PER LA RISPOSTA ALLA DOMANDA 2.1

Note

Nota generale: Il presente modello è destinato alla raccolta di dati relativi al numero di «impianti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e al numero di «autorizzazioni» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9. Il numero di impianti non è necessariamente identico al numero di autorizzazioni poiché, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, un'autorizzazione può valere per parte di un impianto, un impianto intero, o molti impianti. Le seguenti note da 1 a 9 forniscono orientamenti e spiegazioni complementari sui dati richiesti nelle tabelle 1 e 2. Gli Stati membri possono anche voler aggiungere eventuali osservazioni supplementari (sul ripristino di un sito, ad esempio), a sostegno e chiarimento dei dati indicati nelle tabelle 1 e 2. Il numero di autorizzazioni dovrebbe includere tutte le autorizzazioni rilasciate dalla data di recepimento della direttiva 96/61/CE (30 ottobre 1999) per impianti ancora in esercizio alla fine del 2008.

1.

Per ciascuna colonna numerata da 1 a 10, la tabella fornisce un modello per la raccolta dei dati, basato sull'attività principale svolta dall'impianto come descritto nell'allegato I. Possibilmente, le informazioni dovrebbero essere fornite a livello delle sottorubriche dell'allegato I [1.1, 2.3.a), 6.4.b), ecc.]. La colonna di sinistra indica quindi i numeri delle sottorubriche dell'allegato I e riporta brevemente la descrizione dell'attività interessata (cfr. allegato I della direttiva 96/61/CE per le descrizioni complete e le relative soglie). Nel compilare la tabella 1, si deve prestare attenzione ad evitare di contabilizzare più di una volta lo stesso impianto o la stessa autorizzazione, anche se riferita a molte attività. Di conseguenza, quando un impianto o un'autorizzazione sono riferite ad attività che rientrano in due o più categorie dell'allegato I, deve essere citata soltanto in una delle categorie dell'allegato I (ad esempio quella che descrive meglio l'impianto o l'autorizzazione).

2.

Le colonne 1 e 3 indicano rispettivamente, per ogni tipo d'attività principale dell'allegato I, il numero di impianti nuovi e il numero di impianti esistenti che erano in esercizio alla fine del periodo contemplato dalla relazione. Gli «impianti esistenti» sono gli impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 96/61/CE e gli «impianti nuovi» sono tutti gli altri. La colonna 8 rappresenta semplicemente la somma dei numeri indicati nelle colonne 1 e 3.

3.

La colonna 2 indica il numero di autorizzazioni rilasciate ad impianti nuovi ai sensi dell'articolo 4 alla fine del periodo interessato. Come segnalato nella nota generale, questo numero non è necessariamente identico al numero di impianti, anche se tutti gli impianti nuovi sono stati pienamente autorizzati.

4.

Le colonne da 4 a 6 riprendono i vari modi in cui gli impianti esistenti possono essere oggetto di un'autorizzazione giudicata conforme alla direttiva:

a)

l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura definita dagli articoli 6 e 8. Essa è riportata nella colonna 4 sotto la denominazione «nuova autorizzazione». Le cifre di questa colonna comprendono anche le nuove autorizzazioni rilasciate a seguito di una proposta di «modifica sostanziale»;

b)

in alternativa alla procedura di cui agli articoli 6 e 8, l'articolo 5, paragrafo 1 permette alle autorità competenti di garantire la messa in conformità di un impianto esistente «mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento» delle condizioni alle quali l'impianto era già sottoposto, in virtù ad esempio di ciò che si potrebbe designare un’autorizzazione pre-IPPC (cioè un'autorizzazione rilasciata in applicazione di un atto legislativo precedente all'entrata in vigore della direttiva 96/61/CE). La colonna 5 riporta i casi nei quali le condizioni di tale autorizzazione pre-IPPC sono state riesaminate, ma non aggiornate poiché ritenute già conformi alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE;

c)

analogamente, la colonna 6 indica i casi nei quali le condizioni di «autorizzazione pre-IPPC» sono state riesaminate e successivamente aggiornate per renderle conformi alla direttiva. Ciò include tutte le autorizzazioni le cui condizioni sono state riesaminate e aggiornate a seguito di una proposta di «modifica sostanziale».

5.

La colonna 7 indica le autorizzazioni per impianti esistenti che, alla fine del periodo interessato, devono ancora essere rilasciate o riesaminate e se del caso aggiornate, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati membri sono invitati a descrivere le modalità di trattamento di tali obblighi relativi ad autorizzazioni in attesa di rilascio.

6.

La colonna 9 indica il numero di domande di autorizzazioni (o aggiornamenti di autorizzazioni) presentate da esercenti di impianti esistenti o di impianti nuovi con riferimento a una proposta di «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), nel corso del periodo interessato. Ciò include le modifiche sostanziali apportate ad impianti già resi conformi alla direttiva 96/61/CE.

7.

La colonna 10 indica le autorizzazioni per impianti esistenti che, alla fine del mese di ottobre 2007, devono ancora essere rilasciate o riesaminate e se necessario aggiornate, in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati membri sono invitati a descrivere le modalità di trattamento di tali obblighi relativi ad autorizzazioni in attesa di rilascio.

8.

Benché gli Stati membri siano invitati, generalmente, a comunicare per quanto possibile i dati secondo il tipo d'attività principale indicato nella tabella 1, si deve riconoscere che il settore chimico è particolarmente complesso in questo senso e che molti impianti chimici svolgono diverse delle attività elencate nelle sottorubriche del titolo 4. Gli Stati membri sono pertanto invitati a comunicare i dati per ciascuna sottorubrica, se disponibili, o di indicare soltanto le cifre complessive per il titolo 4 «industria chimica» nel caso contrario (quindi senza indicare cifre per le singole sottorubriche).

9.

La tabella 2 indica il numero totale di autorizzazioni giudicate conformi o di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del periodo considerato. La prima linea è la somma dei totali delle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella 1. La seconda linea è il totale della colonna 7 della tabella 1.

Tabella 1

Tipo di impianti sulla base delle categorie di attività enunciate nell'allegato I della direttiva 96/61/EC (cfr. nota 1)

Autorizzazione per NUOVI IMPIANTI (articolo 4)

Autorizzazione per IMPIANTI ESISTENTI (articolo 5, paragrafo 1)

 

 

 

 

1.

Numero di impianti nuovi in esercizio alla fine del 2008 (cfr. nota 2)

2.

Numero di autorizzazioni rilasciate entro fine 2008 (cfr. nota 3)

3.

Numero di impianti esistenti in esercizio alla fine del 2008 (cfr. nota 2)

4.

Numero di nuove autorizzazioni rilasciate in base agli articoli 6 e 8 entro fine 2008 [cfr. nota 4.a)]

5.

Numero di autorizzazioni pre-IPPC riesaminate ma non aggiornate entro fine 2008 [cfr. nota 4.b]

6.

Numero di autorizzazioni pre-IPPC riesaminate e aggiornate entro fine 2008 [cfr. nota 4.c)]

7.

Numero, eventuale, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del 2008 (in contrasto con la direttiva) (cfr. nota 5)

8.

Numero di impianti (1 + 3)

9.

Numero di richieste di «modifiche sostanziali» nel periodo di riferimento (cfr. nota 6)

10.

Numero, eventuale, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine di ottobre 2007 (in contrasto con la direttiva) (cfr. nota 7)

1.   

Energia

1.1.

Combustione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Raffinerie di petrolio e di gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Cokerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Gassificazione e liquefazione del carbone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Metalli ferrosi

2.1.

Arrostimento o sinterizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Produzione di ghisa o acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.a)

Laminazione a caldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.b)

Forgiatura con magli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.c)

Applicazione di strati protettivi di metallo fuso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.a)

Produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.b)

Fusione e lega di metalli non ferrosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Prodotti minerali

3.1.

Produzione di clinker (cemento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Produzione di amianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Fabbricazione del vetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Fusione di sostanze minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Fabbricazione di prodotti ceramici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Industria chimica (cfr. nota 8)

4.1.

Fabbricazione di prodotti chimici organici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Fabbricazione di prodotti chimici inorganici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Fabbricazione di fertilizzanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Fabbricazione di esplosivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Rifiuti

5.1.

Eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Incenerimento dei rifiuti urbani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Eliminazione o ricupero dei rifiuti non pericolosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Discariche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Altre attività

6.1.a)

Fabbricazione di pasta per carta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.b)

Fabbricazione di carta e cartoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Pretrattamento o tintura di fibre o di tessili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Concia delle pelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.a)

Macelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.b)

Trasformazione e fabbricazione di prodotti alimentari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.c)

Trattamento e trasformazione del latte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.a)

Allevamento intensivo di pollame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.b)

Allevamento intensivo di suini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.c)

Allevamento intensivo di scrofe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Trattamento di superficie utilizzando solventi organici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.

Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

 

Totali (cfr. nota 9)

Numero totale di autorizzazioni considerate conformi

(tabella 1, colonne 2 + 4 + 5 + 6)

 

Numero totale, eventualmente, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del 2008 (in contrasto con la direttiva)

(tabella 1, colonna 7)

 


(1)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(2)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(3)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(4)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(8)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(9)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.