9.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2006
recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 306]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/193/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il logo EMAS segnala al pubblico e alle altre parti interessate che un’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS ha istituito un sistema di gestione ambientale in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001. |
(2) |
Il logo EMAS non può essere apposto sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività o servizi. Tuttavia, nell’ambito dell’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione può valutare in quali circostanze eccezionali può essere utilizzato il logo EMAS. |
(3) |
Alcune organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS hanno manifestato il proprio interesse a apporre il logo EMAS sugli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi terziari, in quanto modalità efficace per comunicare informazioni ambientali alle parti interessate. |
(4) |
La valutazione in merito all’uso, al riconoscimento e all’interpretazione del logo, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, è giunta alla conclusione che i casi di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario, quali definiti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), costituiscono circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, poiché tali imballaggi non sono direttamente correlati ai prodotti e pertanto l’uso del logo EMAS su tali imballaggi è ammissibile. |
(5) |
Inoltre, per evitare qualsiasi confusione con l’etichettatura ecologica dei prodotti e per segnalare chiaramente al pubblico e alle altre parti interessate che l’utilizzo del logo non si riferisce in alcun modo ai prodotti o alle caratteristiche dei prodotti contenuti nell’imballaggio per il trasporto o nell’imballaggio terziario, bensì al sistema di gestione ambientale utilizzato dall’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS, al logo dovrebbero essere aggiunte informazioni complementari. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS possono utilizzare le due versioni del logo EMAS, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001, sui propri imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
In tali casi, il logo EMAS deve essere corredato del seguente testo: «[Nome dell’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS]» è un’organizzazione registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).
(2) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).