25.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 (3) costituisce il quadro legale per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità. |
(2) |
Le statistiche di tutti gli Stati membri trasmesse alla Commissione, ripartite per unità territoriali, dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS ove applicabile. |
(3) |
È necessario adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
gli allegati II e III sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II e nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
(1) GU C 157 del 28.6.2005, pag. 149.
(2) Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.
(3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:
1) |
La seguente tabella è inserita tra BE — BELGIQUE/BELGIË e DK — DANMARK:
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2) |
La seguente tabella è inserita tra DE — DEUTSCHLAND e GR — ΕΛΛΑΔΑ (Ellada):
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3) |
La seguente tabella è inserita tra IT — ITALIA e LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ):
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4) |
La seguente tabella è inserita tra LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) e NL — NEDERLAND:
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5) |
La seguente tabella è inserita tra AT — ÖSTERREICH e PT — PORTUGAL:
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6) |
La seguente tabella è inserita tra PT — PORTUGAL e FI — SUOMI/FINLAND:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Unità amministrative esistenti
A livello NUTS 1: per il Belgio “Gewesten/Régions”, per la Germania “Länder”, per il Portogallo “Continente”, “Região dos Açores” e “Região da Madera”, e per il Regno Unito: Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Government Office Regions of England.
A livello NUTS 2: per il Belgio “Provincies/Provinces”, per la Germania “Regierungsbezirke”, per la Grecia “periferies”, per la Spagna “comunidades y ciudades autónomas”, per la Francia “régions”, per l'Irlanda “regions”, per l'Italia “regioni”, per i Paesi Bassi “provincies”, per l'Austria “Länder” e per la Polonia “województwa”.
A livello NUTS 3: per il Belgio “arrondissementen/arrondissements”, per la Repubblica ceca “Kraje”, per la Danimarca “Amtskommuner”, per la Germania “Kreise/kreisfreie Städte”, per la Grecia “nomoi”, per la Spagna “provincias”, per la Francia “départements”, per l'Irlanda “regional authority regions”, per l'Italia “province”, per la Lituania “Apskritis”, per l'Ungheria “megyék”, per la Repubblica slovacca “Kraje”, per la Svezia “län” e per la Finlandia “maakunnat/landskap”.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Unità amministrative più piccole
Per il Belgio “Gemeenten/Communes”, per la Repubblica ceca “Obce”, per la Danimarca “Kommuner”, per la Germania “Gemeinden”, per l'Estonia “Vald, Linn”, per la Grecia “Dimoi/Koinotites”, per la Spagna “Municipios”, per la Francia “Communes”, per l'Irlanda “counties or county boroughs”, per l'Italia “Comuni”, per Cipro “Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)”, per la Lettonia “Pilsētas, novadi, pagasti”, per la Lituania “Seniūnija”, per il Lussemburgo “Communes”, per l'Ungheria “Települések”, per Malta “Lokalitajiet”, per i Paesi Bassi “Gemeenten”, per l'Austria “Gemeinden”, per la Polonia “Gminy, miasta”, per il Portogallo “Freguesias”, per la Slovenia “Občina”, per la Repubblica slovacca “Obce”, per la Finlandia “Kunnat/Kommuner”, per la Svezia “Kommuner” e per il Regno Unito “Wards”.»