15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (2) reca apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus. |
(2) |
In seguito alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni del Consiglio e della Commissione 2005/430/CE, Euratom (3) e 2005/431/CE, Euratom (4), occorre modificare le aliquote dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Romania e i contingenti tariffari per i prodotti originari della Bulgaria, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1864/2004. |
(3) |
I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, sono in applicazione dal 1o agosto 2005. Il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere da tale data. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»; |
2) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.
(3) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.
(4) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.
(5) A partire dal 1o gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»