19.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d) ed f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate. |
(2) |
In particolare è opportuno precisare l’applicazione della definizione di colture permanenti e di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il regime di pagamento unico nel caso di uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, come stabilito al capitolo 16 del regolamento n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3) e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(3) |
In particolare, ai sensi del regime precedentemente in vigore per i seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4), i terreni ritirati dalla produzione investiti a colture permanenti usate per la produzione di materie prime o i terreni investiti a colture pluriennali erano ammissibili ai pagamenti per superficie. L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 limita l’ammissibilità alle superfici che alla data prevista per le domande per il 2003 non erano destinate alle colture permanenti, ma ai sensi dell’articolo 53 del medesimo regolamento, le superfici destinate alle colture permanenti usate per la produzione di materie prime non sono escluse dalla determinazione dei diritti di pagamento, in quanto tali superfici beneficiavano di pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Occorre pertanto autorizzare gli agricoltori che nel 2003 coltivavano tali colture, ai sensi dello specifico regime applicabile al ritiro o alle colture pluriennali, ad usare tali superfici rispettivamente per la determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione ai sensi dell’articolo 53 di tale regolamento e per l’uso dei diritti di ritiro determinati. |
(4) |
Inoltre, poiché nell’ambito della regionalizzazione prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’anno di riferimento per la determinazione dei diritti al pagamento è il primo anno di applicazione del regime, come previsto all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre precisare che le superfici ritirate destinate alle colture permanenti utilizzate per gli scopi previsti all’articolo 55, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici destinate alle colture permanenti che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell’articolo 88 del medesimo regolamento, sono da considerare come ettari ammissibili alla determinazione e all’uso dei diritti al pagamento. |
(5) |
Inoltre, è necessario specificare quali colture siano autorizzate sulle superfici ritirate dalla produzione e quali colture siano autorizzate a fini energetici su superfici che sono oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di usare i diritti di pagamento in osservanza dei requisiti di ammissibilità stabiliti per le superfici destinate a colture permanenti utilizzate per la produzione di materie prime, come previsto nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, e per le colture usate per la produzione di prodotti energetici ai sensi del regime previsto all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004. |
(7) |
Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 ha acquistato efficacia dal 1o gennaio 2005, occorre che le disposizioni del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a partire da tale data e autorizzare gli agricoltori interessati dalla domanda nel 2005 a modificare la loro domanda unica. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
1) |
All’articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:
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2) |
È inserito il seguente articolo 3 ter: «Articolo 3 ter Ammissibilità 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l’uso dei diritti al pagamento:
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento. 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (6) e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 4. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per “superficie” per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 dello stesso regolamento. 5. Fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento:
6. Gli agricoltori interessati dall’applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri. |
3) |
L’articolo 48 bis è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1085/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 27).
(3) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(5) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»