15.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2005
che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 96 000 t di granturco per la campagna 2005/06. |
(2) |
I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 1,58507 % dei quantitativi chiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1046/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79).
(2) GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.