15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, dell’Algeria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Le misure attualmente in vigore per le importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, dell’Algeria consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000 (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono in vigore misure antidumping anche nei confronti delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina.

2.   INCHIESTA ATTUALE

2.1.   Domanda di riesame

(2)

Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di urea e di nitrato di ammonio originarie dell’Algeria, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla società algerina Fertial SPA («il richiedente»). Il richiedente affermava di non essere collegato ad alcun produttore esportatore in Algeria soggetto alle misure antidumping in vigore per le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio. La società affermava inoltre di non aver esportato soluzioni di urea e di nitrato di ammonio nella Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale (vale a dire dal 1o giugno 1998 al 31 maggio 1999) e di aver cominciato a esportare soluzioni di urea e di nitrato di ammonio nella Comunità dopo questo periodo.

2.2.   Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

(3)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1795/2004 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1995/2000 in relazione al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1795/2004, è stato abrogato il dazio antidumping di 6,88 EUR/t imposto dal regolamento (CE) n. 1995/2000 sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio prodotte, tra l’altro, dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

2.3.   Prodotto in questione

(5)

I prodotti oggetto dell’attuale riesame sono gli stessi dell’inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie dell’Algeria («inchiesta iniziale»), vale a dire miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, di norma classificabili al codice NC 3102 80 00, originarie dell’Algeria.

2.4.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.

2.5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

3.   ESITO DELL’INCHIESTA

(9)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo questo periodo.

(10)

L’industria comunitaria ha osservato che il richiedente era collegato ad un produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale. Anche se è vero che una società collegata al richiedente forniva anch’essa materie prime al produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale, niente indica che tale relazione andasse oltre le normali transazioni commerciali. In effetti, si è constatato che la società collegata al richiedente non era collegata al produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale. Di conseguenza, l’argomentazione secondo cui il richiedente era collegato ad un produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale è stata ritenuta infondata.

(11)

L’inchiesta ha rivelato, tuttavia, che la contabilità analitica del richiedente presentava notevoli lacune e che non poteva essere considerata una base adeguata per determinare il margine di dumping del richiedente.

(12)

È stato riscontrato che, per metà del periodo dell’inchiesta, i costi delle materie prime riferiti dal richiedente erano fondati su stime approssimative più che sui costi effettivi.

(13)

Inoltre, non è stato possibile conciliare i costi riferiti tratti dalla contabilità analitica dell’azienda con la contabilità generale. Non si è infatti potuto stabilire un nesso tra i due sistemi contabili (contabilità analitica e contabilità generale) solitamente utilizzati per la società, in quanto i dati contenuti nei due sistemi non coincidevano. Infine, non erano disponibili elementi di prova attestanti che la contabilità analitica fosse corretta e riflettesse i costi effettivi sostenuti nel periodo dell’inchiesta. È risultato quindi impossibile dimostrare che i documenti contabili riflettessero i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(14)

Di conseguenza, non si è potuto determinare un margine individuale di dumping.

4.   CONCLUSIONE

(15)

Va osservato che l’obiettivo del presente riesame, iniziato su richiesta della Fertial, era quello di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, il quale era, a detta della società, diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio dall’Algeria.

(16)

Dal momento che l’inchiesta non ha potuto stabilire che il margine di dumping individuale del richiedente era effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta iniziale, si dovrebbe respingere la richiesta presentata dal richiedente e chiudere il riesame relativo ai «nuovi esportatori». Di conseguenza, è opportuno mantenere il margine antidumping residuo fissato nell’inchiesta iniziale, ossia il 9,7 % (o 6,88 EUR/t), poiché nulla indica che il livello di dumping praticato dal richiedente sia diverso.

5.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(17)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004.

6.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(18)

Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e degli elementi essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra.

(19)

Il richiedente ha contestato le conclusioni della Commissione, sostenendo che tutte le informazioni richieste erano state fornite. Tuttavia, non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da consentire una revisione delle conclusioni di cui sopra, le quali sono state quindi confermate.

(20)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 1995/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento (CE) n. 1795/2004.

2.   Il dazio antidumping applicabile a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1995/2000 a tutte le società in Algeria è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004.

3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 317 del 16.10.2004, pag. 20.