15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2), contiene disposizioni relative all’organizzazione della Fondazione, in particolare del suo consiglio d’amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l’ingresso di nuovi membri nel consiglio d’amministrazione.

(2)

La valutazione esterna della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (di seguito «Fondazione») effettuata nel 2001 sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 allo scopo di mantenere l’efficienza e l’efficacia della Fondazione e delle sue strutture amministrative, compresa una revisione delle disposizioni riguardanti il comitato di esperti.

(3)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli d’amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso.

(4)

Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli d’amministrazione della Fondazione, dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli d’amministrazione.

(5)

La gestione tripartita della Fondazione, dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(6)

La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(7)

L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per il gruppo dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.

(8)

Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali.

(9)

Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell’Unione comporterà per la Fondazione. La composizione e il funzionamento del consiglio d’amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell’adesione di nuovi Stati membri.

(10)

L’ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d’amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Fondazione e l’efficienza del processo decisionale; la composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio d’amministrazione.

(11)

A norma dell’articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d’amministrazione.

(12)

Il consiglio d’amministrazione dovrebbe avere la possibilità di garantire il contributo formale di esperti esterni per un periodo di tempo limitato in funzione delle esigenze specifiche legate all’attuazione del programma di lavoro.

(13)

È opportuno riservare al personale della Fondazione, che è l’unica agenzia comunitaria con un suo statuto del personale, lo stesso trattamento previsto per l’altro personale assunto con contratto dalle Comunità e accordare loro le stesse prestazioni garantite dal nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee, rispettando allo stesso tempo i diritti acquisiti, specie quelli riguardanti le carriere e i diritti pensionistici.

(14)

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)

Per l’adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d’azione diversi da quelli di cui all’articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale. In particolare, la Fondazione garantisce una collaborazione adeguata con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, restando impregiudicate le proprie finalità.»

2)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Le strutture di direzione e di gestione della Fondazione comprendono:

a)

un consiglio di direzione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore e un direttore aggiunto.»

3)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il consiglio di direzione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il Consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione soltanto in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dalla Fondazione sul suo sito Internet.

3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4.   Il consiglio di direzione designa il presidente e tre vicepresidenti, uno tra ciascuno dei tre gruppi di cui al paragrafo 7 e uno tra i rappresentanti della Commissione, per la durata di un anno rinnovabile.

5.   Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6.   Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.

7.   All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi come indicato al paragrafo 7 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

9.   Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

10.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni.

11.   Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza.»

4)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio di direzione amministra la Fondazione di cui stabilisce gli orientamenti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione adotta, d’intesa con la Commissione, il programma annuale e il programma aperto quadriennale della Fondazione.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio può modificare tale regolamento.»;

c)

viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Fatte salve le responsabilità del direttore di cui agli articoli 8 e 9, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, controlla che le decisioni del consiglio di direzione siano attuate e adotta tutti i provvedimenti necessari all’idonea gestione della Fondazione tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 12 e 15.»

5)

Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

1.   Il direttore è responsabile della gestione della Fondazione e dell’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza nonché dei programmi da questi adottati. Il direttore è il rappresentate legale della Fondazione.

2.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, il direttore esercita i poteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

3.   Il direttore prepara i lavori del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.

4.   Il direttore rende conto dell’esecuzione del suo mandato al consiglio di direzione.

Articolo 10

Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di direzione può selezionare esperti indipendenti e chiedere il loro parere su questioni specifiche attinenti al programma di lavoro annuale e al programma staffetta quadriennale.»

6)

L’articolo 11 è soppresso.

7)

L’articolo 12 è modificato come segue:

a)

all’articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore redige un programma di lavoro annuale entro il 1o luglio di ciascun anno sulla base degli orientamenti di cui all’articolo 7. Il programma di lavoro annuale è parte di un programma aperto quadriennale. I progetti previsti dal programma di lavoro annuale sono accompagnati da una stima degli esborsi necessari.

Nell’elaborare tali programmi, il direttore tiene conto dei pareri presentati dalle istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale europeo.»;

b)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore trasmette i programmi al consiglio di direzione ai fini dell’approvazione.»

8)

L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   Il personale della Fondazione assunto dopo il 4 agosto 2005 è sottoposto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee o al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) previsto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3). Si applica la sezione 2 dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari.

2.   Tutti i contratti di lavoro conclusi dalla Fondazione e dal suo personale ai sensi del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 (4) anteriormente al 4 agosto 2005 si considerano conclusi a norma dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Le disposizioni delle sezioni 1, 3 e 4 (escluso l’articolo 22, paragrafo 2), dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari si applicano a tali contratti a decorrere dalla stessa data.

I membri del personale hanno il diritto di recedere dal contratto alla stessa data senza dover rispettare il preavviso previsto all’articolo 45 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76. Ai fini delle indennità di fine contratto e delle indennità di disoccupazione, la risoluzione del contratto è considerata come il risultato di un’azione della Fondazione.

3.   Nei confronti del personale, la Fondazione esercita i poteri conferiti dall’autorità investita del potere di nomina o dall’autorità autorizzata a concludere i contratti, a seconda dei casi.

4.   Il consiglio di direzione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d’applicazione.

9)

In tutti gli articoli in cui compare, il termine «consiglio d’amministrazione» è sostituito da «consiglio di direzione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Parere del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 139 del 30.5.1975, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1649/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15).»