14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/65 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (3), ha apportato adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per alcuni prodotti contemplati negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000. Detti allegati devono essere pertanto opportunamente adattati. |
(2) |
Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1810/2004. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come segue.
1) |
Nell’allegato III, i codici sotto il numero d’ordine 09.0107 sono modificati come segue:
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2) |
L’allegato IV è modificato come segue:
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3) |
Nell’allegato V, i codici sotto il numero d’ordine 09.0103, nell’elenco dei codici TARIC, nella colonna «Codice NC», sono modificati come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(3) GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.