2.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le modalità per l’applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalle decisioni 2005/430/CE (3) e 2005/431/CE (4) del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione e aumentare alcuni dei contingenti esistenti a decorrere dal 1o luglio 2005, data dell'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (5) prevede che il contingente n. 09.1302 applicabile a taluni prodotti agricoli originari di Israele sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). È opportuno tener conto di detto contingente nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

(3)

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 contiene un riferimento all'organismo di Cipro competente per il rilascio dei certificati; in considerazione dell'adesione di Cipro all'Unione europea, occorre sopprimere tale riferimento.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1)

Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE (7) e 2005/431/CE (8) del Consiglio e della Commissione;

2)

L'articolo 19 bis è modificato come segue:

a)

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 (9) e (CE) n. 747/2001 (10) del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

b)

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.»

3)

La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

4)

L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

5)

Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti (1) e (3), si applicano a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

(3)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.

(5)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione (GU L 83 del 1.4.2005, pag. 13).

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(7)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

(8)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26

(9)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(10)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2


ALLEGATO I

«I.B

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI EUROPEI TRA LA COMUNITÀ E LA BULGARIA E LA ROMANIA

1.   Prodotti originari della Romania

N. del contingente

Codici NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)

Quantitativi (in tonnellate)

Contingente annuo

dall’1.7.2005 al 30.6.2006

Incremento annuo a partire dal 1o luglio 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Latte scremato in polvere

Esenzione

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Latte in polvere intero

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yogurt non aromatizzati

Esenzione

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Altri, non aromatizzati

09.4758

0406

Formaggi e latticini

Esenzione (2)

3 000

200


2.   Prodotti originari della Bulgaria

N. del contingente

Codici NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)

Quantitativi (in tonnellate)

Contingente annuo

dall’1.7.2005 al 30.6.2006

Incremento annuo a partire dal 1o luglio 2006

09.4773

0402 10

Latte scremato in polvere

Esenzione (2)

3 300

300

0402 21

Latte in polvere intero, senza aggiunta di zuccheri

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yogurt non aromatizzati

Esenzione

770

70

09.4660

0406

Formaggi e latticini

Esenzione (2)

7 000

300


(1)  Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

(2)  Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VII bis

1.   Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

 

Quantità annue (in t)

(base = anno civile)

 

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

Dall'1.2.2003 al 31.12.2003

2004

Incremento annuo a partire dal 2005

09.1924

0406

Formaggi e latticini

Esenzione

1 375

1 500

75


2.   Contingente tariffario nel quadro dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele

 

Quantità annue (in t)

(base = anno civile)

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile

2004

2005

2006

A partire dal 2007

09.1302

0404 10

Siero di latte, modificato o non

Esenzione

824

848

872

896


(1)  Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'appicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»