8.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 860/2005 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia, delle Isole Færøer e dell’Islanda e la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord e recante modifica del regolamento (CE) n. 2270/2004 per quanto riguarda le possibilità di pesca di squali pelagici e di granatieri
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 (3) stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. |
(2) |
Occorre rettificare alcuni errori di calcolo verificatisi nell’attribuire agli Stati membri i contingenti per determinate specie. |
(3) |
Al fine di migliorare le procedure decisionali basate su pareri scientifici obiettivi e sulle migliori informazioni disponibili, le stesse condizioni dovrebbero applicarsi alle navi comunitarie per dichiarare le catture di specie non contingentate nelle acque dell’UE suddividendole per specie a seconda delle zone. |
(4) |
Secondo la procedura prevista dall’accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (4), la Comunità ha tenuto consultazioni con l’Islanda sui diritti di pesca per il 2005. Le conclusioni delle consultazioni devono essere incorporate nel regolamento (CE) n. 27/2005. |
(5) |
Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che la Comunità aveva accesso a 1 000 tonnellate di grancevole artiche nelle acque groenlandesi. È stato inoltre convenuto con tali autorità che l’intero contingente di scorfano di Norvegia nelle zone V e XIV può essere pescato con reti da traino pelagiche. |
(6) |
È emerso che il fatto di assegnare giorni di pesca aggiuntivi per mese civile alle navi operanti nel Mare del Nord con attrezzi trainati dotati di finestre a maglie quadrate di 120 mm può mettere in pericolo la ricostituzione del merluzzo bianco ed è contrario all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. È quindi opportuno depennare il Mare del Nord dall’elenco delle zone per le quali è prevista l’assegnazione di giorni di pesca aggiuntivi ed è anche opportuno precisare le specifiche tecniche delle finestre a maglie quadrate di 120 mm. |
(7) |
È opportuno aumentare a 120 tonnellate le possibilità di pesca di squali pelagici nella sottozona CIEM X (acque comunitarie e acque internazionali), affinché sia possibile sbarcare le catture accessorie inevitabili di questa specie. |
(8) |
Le norme riguardanti le interazioni tra le attività di pesca esercitate nelle zone definite negli allegati IV bis e IV quater del regolamento (CE) n. 27/2005 non dovrebbero ostare all’utilizzo del numero massimo di giorni autorizzati ai sensi dell’allegato IV bis. Occorre pertanto modificare tali norme. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 2270/2004 (5) stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. |
(10) |
Le possibilità di pesca del granatiere nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) sono state calcolate in modo errato nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e dovrebbero essere corrette. |
(11) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte al più presto. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(12) |
È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 27/2005 e (CE) n. 2270/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 27/2005
Il regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell’Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.»; |
2) |
all’articolo 9 è aggiunto il seguente comma: «Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
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3) |
gli allegati I B, I C, I D, IV bis, IV quater e VI sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004
L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.
(4) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2.
(5) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.
ALLEGATO I
Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue.
1) |
Nell’allegato I B:
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2) |
Nell’allegato I C:
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3) |
Nell'allegato I D, la voce relativa alla specie musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:
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4) |
Nell'allegato IV bis:
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5) |
All'allegato IV quater, il testo del punto 6.a) è sostituito dal seguente:
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6) |
Nell’allegato VI, il testo della parte I è sostituito dal seguente: «PARTE I LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI
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(1) Non può essere pescato nella divisione 3 IIIb, c, d.»
(2) Da pescarsi esclusivamente con palangari, incluso il pesce sorcio, la Mora mora e la mustella.»
(3) Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.
(4) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.»
(5) Di cui 45 930 t assegnate all’Islanda.
(6) Da pescare anteriormente al 30 aprile 2005.»
(7) Può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a est od ovest.
(8) 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.
(9) 500 t sono assegnate alle Isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.
(10) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle Isole Færøer e della Groenlandia).
(11) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(12) Da pescare tra luglio e dicembre.»
(13) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(14) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.
(15) Le navi soggette a tale deroga devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice 1 del presente allegato.»
(16) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
(17) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00’ N.
(18) Sulla base del verbale concordato del 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
(19) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
(20) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
(21) Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»
ALLEGATO II
La parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificata come segue:
1) |
la voce relativa alla specie squali pelagici nella zona X (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
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2) |
la voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
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(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»