7.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/3


REGOLAMENTO (CE) N. 856/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

(2)

Alcuni Stati membri hanno fissato o intendono fissare tenori massimi di Fusarium-tossine, quali il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone (ZEA) e le fumonisine, in taluni alimenti. Date le disparità esistenti tra i tenori massimi autorizzati negli Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

(3)

Una varietà di funghi del genere Fusarium, comuni funghi terrestri, produce alcune micotossine della classe dei tricoteceni, quali il deossinivalenolo (DON), il nivalenolo e la tossina T-2 e HT-2, e alcune altre tossine (zearalenone e fumonisine). I funghi Fusarium si trovano comunemente sui cereali coltivati nelle regioni temperate dell'America, dell'Europa e dell'Asia. Diversi funghi di questo tipo che producono tossine sono in grado di produrre, in misura variabile, due o più delle suddette tossine.

(4)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha espresso diversi pareri sulle Fusarium-tossine: deossinivalenolo (DON) nel dicembre 1999, zearalenone nel giugno 2000, fumonisine nell'ottobre 2000, aggiornato nell'aprile 2003, nivalenolo nell'ottobre 2000, tossina T-2 e HT-2 nel maggio 2001 e una valutazione di gruppo dei tricoteceni nel febbraio 2002.

(5)

Il comitato riteneva che i dati disponibili non fossero sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i tricoteceni valutati e ha fissato:

una DGA di 1 μg/kg di peso corporeo per il deossinivalenolo (DON),

una DGA provvisoria di 0,7 μg/kg di peso corporeo per il nivalenolo,

una DGA provvisoria combinata di 0,06 μg/kg di peso corporeo per la tossina T-2 e HT-2.

Per le altre Fusarium-tossine il comitato ha fissato:

una DGA provvisoria di 0,2 μg/kg di peso corporeo per lo zearalenone,

una DGA di 2 μg/kg di peso corporeo per il totale di fumonisine B1, B2 e B3, da sole o insieme.

(6)

Nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (3), è stato eseguito il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) 3.2.10 «Raccolta di dati di occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione dell'assunzione con l'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE» (4), concluso nel settembre del 2003. I risultati di tale compito dimostrano che nella Comunità le micotossine del genere Fusarium sono ampiamente diffuse nella catena alimentare. Le principali fonti di assunzione delle Fusarium-tossine con l'alimentazione sono i prodotti a base di cereali, in particolare grano e granturco. Mentre l'assunzione con l'alimentazione di Fusarium-tossine per l'intera popolazione e per gli adulti è spesso inferiore alla DGA per la tossina rispettiva, per i gruppi a rischio come neonati e bambini è vicina e talvolta superiore alla DGA.

(7)

In particolare per il deossinivalenolo, l'assunzione con l'alimentazione nel gruppo dei bambini e degli adolescenti è quasi pari alla DGA. Per la tossina T-2 e HT-2 l'assunzione stimata supera in molti casi la DGA provvisoria. Va tuttavia ricordato che per la tossina T-2 e HT-2 i dati di occorrenza sono stati ottenuti utilizzando metodi di analisi con un elevato limite di rilevazione. Inoltre, tenendo conto del fatto che la quantità dei campioni superiori al limite di rilevazione era inferiore al 20 %, i dati sull'assunzione con l'alimentazione sono stati notevolmente influenzati dal limite di rilevazione dei metodi analitici utilizzati. Per il nivalenolo tutti i dati di assunzione risultano essere molto inferiori alla DGA provvisoria. Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP (3-acetildeossinivalenolo, 15-acetildeossinivalenolo, fusarenone-X, T2-triolo, diacetossiscirpenolo, neosolaniolo, monoacetossiscirpenolo e verrucolo) in base alle informazioni disponibili i dati indicano un basso livello di assunzione.

(8)

Per lo zearalenone l'assunzione giornaliera media è significativamente inferiore alla DGA, tuttavia è necessario prestare attenzione ai gruppi della popolazione non individuati nel compito, che potrebbero consumare regolarmente grandi quantità di prodotti con un'elevata incidenza di contaminazione da zearalenone, e agli alimenti destinati al consumo da parte dei bambini, a causa della limitata diversità della dieta infantile.

(9)

Per le fumonisine l'assunzione con l'alimentazione stimata per la maggioranza dei gruppi della popolazione è molto inferiore alla DGA. L'assunzione con l'alimentazione delle fumonisine aumenta significativamente se vengono presi in considerazione solo i consumatori. Tuttavia, anche per tale gruppo di consumatori l'assunzione è inferiore alla DGA. I risultati del controllo del raccolto 2003 indicano tuttavia che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine. È pertanto opportuno prendere provvedimenti per evitare che entrino nella catena alimentare il granturco ed i prodotti a base di granturco con un livello di contaminazione inaccettabile.

(10)

Le specie di Fusarium infettano il grano prima del raccolto. Sono stati individuati diversi fattori di rischio in relazione all'infezione da Fusarium e alla formazione di micotossine. Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di micotossine. Tuttavia, le buone prassi agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono prevenire in certa misura la contaminazione da funghi Fusarium.

(11)

È importante per la tutela della salute pubblica fissare tenori massimi nei cereali non trasformati in modo da evitare che i cereali altamente contaminati entrino nella catena alimentare, nonché incoraggiare e garantire che vengano presi tutti i provvedimenti necessari durante le fasi di crescita, raccolta e stoccaggio della catena di produzione (mediante l'applicazione di buone prassi agricole, di raccolta e di stoccaggio). È opportuno applicare il tenore massimo dei cereali non trasformati ai cereali immessi sul mercato per la prima trasformazione, visto che in questa fase la loro destinazione (alimenti, mangimi o industria) è già nota. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della prima fase di trasformazione, a differenza della decorticazione che rientra nella prima trasformazione.

(12)

I tenori massimi sono fissati tenendo conto dell'attuale esposizione umana in relazione all'assunzione tollerata della tossina in questione e al livello che può ragionevolmente essere raggiunto mediante le buone prassi in tutte le fasi di produzione e distribuzione. Tale impostazione garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino tutti i provvedimenti possibili per prevenire/ridurre il più possibile la contaminazione al fine di tutelare la salute pubblica.

(13)

Per il granturco non sono ancora noti con precisione tutti i fattori implicati nella formazione delle Fusarium-tossine, in particolare per quanto riguarda lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2. Quindi è opportuno prevedere un periodo di tempo per consentire agli operatori del settore alimentare nella catena dei cereali di eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e di individuare le misure di gestione necessarie per evitare il più possibile la loro presenza. Qualora non vengano fissati prima tenori massimi specifici basati su nuovi dati relativi alla presenza e alla formazione delle tossine, si propone di applicare i tenori massimi basati sui dati di occorrenza attualmente disponibili a decorrere dal 2007.

(14)

Il contenuto di Fusarium-tossine nei cereali grezzi può essere ridotto in varia misura mediante la decorticazione e la trasformazione. Visti i vari livelli di riduzione, è opportuno, ai fini della tutela dei consumatori, fissare un tenore massimo per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale. A tal fine è necessario disporre di una legge applicabile. Per fissare i tenori massimi dei prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale è necessario seguire un'impostazione pragmatica. Inoltre, nell'interesse della tutela della salute pubblica è opportuno fissare un tenore massimo per i principali ingredienti di alimenti derivati da cereali che possa essere applicato in modo efficiente.

(15)

Visto il livello esiguo di contaminazione da Fusarium-tossine nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso o per i prodotti a base di riso.

(16)

Non è necessario prendere in considerazione provvedimenti specifici per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo o la fumonisina B3, poiché data la loro occorrenza concomitante, le misure riguardanti il deossinivalenolo e la fumonisina B1+B2 sono sufficienti per proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile. Lo stesso principio va applicato al nivalenolo, per il quale si osserva un certo livello di occorrenza concomitante con il deossinivalenolo. L'esposizione umana al nivalenolo è stimata ad un livello significativamente inferiore alla DGA provvisoria.

(17)

Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. È urgente sviluppare e convalidare un metodo di analisi sensibile. Le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenta della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena.

(18)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

(19)

Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:

a)

utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari;

b)

aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I;

c)

decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I»;

2)

all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Entro il 1o luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.»;

3)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1o luglio 2006 conformemente alle disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (GU L 34 dell’8.2.2005, pag. 3).

(3)  GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  Relazione disponibile sul sito web della Commissione europea, DG Salute e tutela dei consumatori (http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf).


ALLEGATO

Nel regolamento (CE) n. 466/2001, nell'allegato I, alla parte 2 «Micotossine» sono aggiunti i seguenti punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7:

«Prodotto (2)

Tenore massimo

(μg/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d'analisi di riferimento

2.4.   

DEOSSINIVALENOLO (DON)

2.4.1.

Cereali non trasformati (3) diversi da grano duro, avena e granturco

1 250

Direttiva 2005/38/CE (1)

Direttiva 2005/38/CE

2.4.2.

Grano duro e avena non trasformati

1 750

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.4.3.

Granturco non trasformato

 (4)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38CE

2.4.4.

Farina di cereali, inclusa la farina e la semola di granturco (5)

750

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.4.5.

Prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.4.6.

Pasta (secca)

750

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.4.7.

Alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (6)

200

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE


Prodotto

Tenore massimo

(μg/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d'analisi di riferimento

2.5.   

ZEARALENONE

2.5.1.

Cereali non trasformati (8) diversi da granturco

100

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.5.2.

Granturco non trasformato

 (9)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.5.3.

Farina di cereali ad eccezione della farina di granturco

75

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.5.4.

Farina e semola di granturco e olio di mais raffinato (10)

 (9)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.5.5.

Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria

50

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

Merende a base di granturco e cereali da colazione a base di granturco

 (9)

Altre merende a base di cereali e altri cereali da colazione

50

2.5.6. —

Alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini

 (9)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

Altri alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (11)

20


Prodotto

Tenore massimo FB1 + FB2

(μg/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d'analisi di riferimento

2.6.   

FUMONISINE (12)

2.6.1.

Granturco non trasformato (13)

 (14)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.6.2.

Farina e semola di granturco (15)

 (14)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.6.3.

Alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto ad eccezione di 2.6.2 e 2.6.4

 (14)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE

2.6.4.

Alimenti trasformati a base di granturco destinati a lattanti e bambini e alimenti per l'infanzia (16)

 (14)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE


Prodotto (18)

Tenore massimo

(μg/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d'analisi di riferimento

2.7.   

TOSSINA T-2 E HT-2 (17)

2.7.1.

Cereali non trasformati (19) e prodotti a base di cereali

 (20)

Direttiva 2005/38/CE

Direttiva 2005/38/CE


(1)  Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali”.

(3)  I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura.

Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.

(4)  Se non viene fissato un livello specifico entro il 1o luglio 2007, al granturco di cui al presente punto si applicherà il livello di 1 750 μg/kg.

(5)  Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.

(6)  Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.

(7)  Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce cereali e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».

(8)  I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura.

Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.

(9)  Se entro il 1o luglio 2007 non viene fissato un livello specifico, in seguito si applicherà il tenore di:

200 μg/kg al granturco non trasformato,

200 μg/kg alla farina e alla semola di granturco e all'olio di mais raffinato,

50 μg/kg alle merende e ai cereali da colazione a base di granturco,

20 μg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini.

(10)  Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.

(11)  Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.

(12)  Il tenore massimo si applica alla somma di fumonisina B1 (FB1) e fumonisina B2 (FB2).

(13)  Il tenore massimo fissato per il “granturco non trasformato” è applicabile al granturco commercializzato per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura.

Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.

(14)  Se entro il 1o ottobre 2007 non viene fissato un livello specifico, si applicherà il tenore di:

2 000 μg/kg al granturco non trasformato,

1 000 μg/kg alla farina e alla semola di granturco,

400 μg/kg agli alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto,

200 μg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini e agli alimenti per l'infanzia.

(15)  Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.

(16)  Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini si riferisce alla materia secca.

(17)  Il tenore massimo si riferisce alla somma di tossina T-2 e HT-2.

(18)  Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali“.

(19)  I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione.

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della «prima trasformazione».

(20)  Se del caso, un tenore massimo sarà fissato entro il 1o luglio 2007.

Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. Tuttavia le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenza della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena.»