27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 635/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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1902 30 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1902, 1902 30 e 1902 30 10. Il prodotto è considerato come un assortimento di merci condizionato per la vendita al minuto. Il carattere essenziale del prodotto è conferito dalle tagliatelle, in considerazione della loro quantità in percentuale elevata. Il prodotto non può essere classificato alla voce 2104 perché la quantità d’acqua da aggiungere nel contenitore non è tale per preparare una zuppa o un brodo, ma gli conferisce le caratteristiche di un piatto di tagliatelle. |
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2106 90 92 |
Classificazione in conformità delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 del capitolo 30, del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Vedasi anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106, paragrafo 14, e le note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 30. Né le avvertenze per l’uso né l’imballaggio contengono indicazioni circa il tipo e la concentrazione della o delle sostanze attive. Essi indicano soltanto le piante o parti di piante utilizzate. La condizione di cui alla nota complementare 1 b) del capitolo 30 non è pertanto soddisfatta. |
(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.