8.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/3


REGOLAMENTO (CE) N. 381/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando che:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2).

(2)

L’attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un’impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l’intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate.

(3)

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (3) conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(3)  Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.