8.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 381/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando che:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). |
(2) |
L’attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un’impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l’intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate. |
(3) |
Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (3) conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(5) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(3) Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.