8.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/3


REGOLAMENTO (CE) N. 208/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, inclusi i prodotti alimentari per i lattanti e per la prima infanzia, di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (3) e alla direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (4).

(2)

Alcuni Stati membri hanno definito i tenori massimi per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in determinati prodotti alimentari. Date le disparità esistenti tra le disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

(3)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel parere del 4 dicembre 2002, che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. I tenori che hanno indotto i tumori negli esperimenti di laboratorio sono molto più elevati dei tenori che possono essere presenti nei prodotti alimentari e quindi assunti con l’alimentazione. Tuttavia, in considerazione degli effetti senza soglia delle sostanze genotossiche è opportuno ridurre il tenore di IPA nei prodotti alimentari per quanto ragionevolmente possibile.

(4)

Secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell’effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni, tra cui il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l’indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sono necessarie ulteriori analisi delle proporzioni relative dei suddetti IPA nei prodotti alimentari per poter valutare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore.

(5)

Gli IPA possono contaminare i prodotti alimentari nel corso dei procedimenti di riscaldamento e di essiccazione, che mettono gli alimenti a contatto diretto con i prodotti della combustione. I procedimenti di essiccazione e di riscaldamento a fuoco aperto, utilizzati nella produzione di oli alimentari, ad esempio l’olio di sansa di oliva, possono avere per effetto un tenore elevato di IPA. È possibile ricorrere al carbonio attivo per eliminare il benzo(a)pirene nella fase di raffinazione degli oli, ma non è chiaro se i processi di raffinazione eliminino effettivamente tutti gli IPA. È opportuno usare metodi di produzione e di lavorazione che impediscano la contaminazione iniziale degli oli da parte degli IPA.

(6)

Per tutelare la sanità pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene in taluni prodotti alimentari contenenti grassi e oli e nei prodotti alimentari nei quali processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un alto livello di contaminazione. Tenori massimi inferiori devono essere fissati separatamente per gli alimenti destinati all’infanzia; il loro rispetto sarà garantito dal rigoroso controllo della produzione e del confezionamento dei latti per neonati e di proseguimento, degli alimenti per la prima infanzia e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini. È altresì necessario fissare tenori massimi per i prodotti alimentari che possono presentare livelli elevati di contaminazione per effetto di un inquinamento ambientale, in particolare i pesci e i prodotti della pesca, ad esempio in caso di fuoriuscita di petrolio dalle navi.

(7)

La presenza di benzo(a)pirene è stata riscontrata in taluni prodotti alimentari, quali la frutta secca e gli integratori alimentari; i dati disponibili, tuttavia, non permettono di determinare i tenori che si possono ragionevolmente raggiungere; a tal fine, sono necessarie ulteriori analisi. Nel frattempo, è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti in questione, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).

(3)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(4)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è aggiunta la seguente parte 7:

«Parte 7: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Prodotto

Tenore massimo

(μg/kg sul peso umido)

Criteri di prestazione per il campionamento

Criteri di prestazione per i metodi di analisi

7.1.   

Benzo(a)pirene (2)

7.1.1.

Oli e grassi per alimentazione umana destinati al consumo diretto o a essere usati come ingredienti di un prodotto alimentare (3)

2,0

Direttiva 2005/10/CE (1)

Direttiva 2005/10/CE

7.1.2.

Alimenti per lattanti e per la prima infanzia

1,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.2.1.

Alimenti per l'infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e ai bambini (4)

7.1.2.2.

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento (5)

7.1.2.3.

Alimenti dietetici a fini medici speciali (6) destinati in modo specifico ai lattanti

7.1.3.

Carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.4.

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (7), esclusi i molluschi bivalvi

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.5.

Muscolo di pesce (8), diverso dal pesce affumicato

2,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.6.

Crostacei e cefalopodi non affumicati

5,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE

7.1.7.

Molluschi bivalvi

10,0

Direttiva 2005/10/CE

Direttiva 2005/10/CE»


(1)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, utilizzato come marcatore della presenza e dell’azione degli IPA cancerogeni nei prodotti alimentari. Le presenti disposizioni prevedono pertanto un’armonizzazione totale in tutti gli Stati membri in materia di IPA nei prodotti alimentari indicati. La Commissione riesaminerà i tenori massimi per gli IPA nelle categorie di prodotti alimentari elencati entro il 1o aprile 2007, tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche sulla presenza di benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni nei prodotti alimentari.

(3)  Il burro di cacao non è compreso in questa categoria; sono in corso ricerche sulla presenza del benzo(a)pirene nel burro di cacao. La deroga è riesaminata entro 1o aprile 2007.

(4)  Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini di cui all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(5)  Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento di cui all’articolo 1 della direttiva 91/321/CEE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(6)  Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE. I tenori massimi si riferiscono ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

(7)  Pesci e prodotti della pesca delle categorie b), c) ed f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(8)  Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.