2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/5


REGOLAMENTO (CE) N. 174/2005 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

(2)

La posizione comune 2004/852/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui un divieto di prestare assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari e la messa al bando di materiale che può essere impiegato per la repressione interna.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

Per «assistenza tecnica» s’intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

2)

Per «comitato delle sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004).

Articolo 2

Sono vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

c)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

b)

concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

e)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

f)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni.

2.   Le autorizzazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1, comprese quelle che richiedono l'approvazione da parte del comitato delle sanzioni o la notifica a quest'ultimo, sono rilasciate dalle autorità competenti, elencate nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio o dello Stato membro esportatore.

3.   Non è concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.


ALLEGATO I

Elenco del materiale previsto dall'articolo 3 che potrebbe essere utilizzato ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1)

elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;

2)

materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;

3)

proiettori con regolatori di potenza;

4)

materiale da costruzione con protezione balistica;

5)

coltelli da caccia;

6)

apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

7)

attrezzature per caricare a mano i proiettili;

8)

dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;

9)

rivelatori ottici a stato solido;

10)

tubi amplificatori d'immagine;

11)

strumenti di puntamento per armi da fuoco;

12)

armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:

le pistole per il lancio di razzi di segnalazione,

i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;

13)

simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;

14)

bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;

15)

giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;

16)

veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;

17)

cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;

18)

veicoli dotati di cannone ad acqua;

19)

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;

20)

dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;

21)

ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;

22)

apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;

23)

dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica (taser)] e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;

24)

apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;

25)

apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26)

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

27)

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

i rivestimenti antideflagranti,

i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;

28)

apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;

29)

cariche esplosive a taglio lineare;

30)

esplosivi e sostanze collegate:

amatolo,

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),

nitroglicole,

tetranitrato di pentaeritrite (PETN),

cloruro di picrile,

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),

2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);

31)

software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

BELGIO

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique, E4, Service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie

Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Tel.: (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: (420) 2 2418 2987

Fax: (420) 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 62 81

Fax: (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per i finanziamenti e l'assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Per l'assistenza tecnica:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: (372) 6317 100

Fax: (372) 6317 199

GRECIA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Indirizzo: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

SPAGNA

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 478 0822

Fax: (353) 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 671 6666

Fax: (353) 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina 1, I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel.: (39) 06 3691 7334

Fax: (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

CYPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel.: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel.: (371) 7016 201

Fax: (371) 7828 121

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

2600 Vilnius

Tel.: (370) 5 2362516

Fax: (370) 5 2313090

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

UNGHERIA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36-1) 336 7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36-1) 336 7300

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356) 21 24 28 53

Fax: (356) 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

De Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00-0

Fax: (43-1) 711 00-8386

POLONIA

Autorità di coordinamento:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 523 9427 or 9348

Fax: (48 22) 523 8329

Autorità preposte alla cooperazione:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 687 49 17

Fax: (48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 693 51 71

Fax: (48 22) 693 40 33

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4782000

Fax: (386-1) 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4783311

Fax: (386-1) 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4712211

Fax: (386-1) 4318164

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: (421-2) 4854 1111

Fax: (421-2) 4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: (421-2) 5958 1111

Fax: (421-2) 5249 8042

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Fax: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel.: (358-9) 16 08 81 28

Fax: (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel.: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 00

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63