25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/3


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

relativo alla definizione del territorio economico degli Stati membri ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2) stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC 95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) e figura in allegato a tale regolamento. L’RNL, quale è utilizzato nel SEC 95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini delle risorse proprie a iniziare dall’esercizio 2002.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio stabilisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’RNL da parte degli Stati membri nonché le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL e istituisce il comitato RNL.

(3)

Ai fini della definizione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, è necessario chiarire la definizione di territorio economico del SEC 95.

(4)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (4), il territorio economico degli Stati membri è definito dalla decisione 91/450/CEE, Euratom (5) della Commissione. L'equivalente definizione dovrebbe essere ora prevista con riguardo all’RNL.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 l’espressione «territorio economico» ha il significato che le è attribuito ai paragrafi 2.05 e 2.06 dell’Allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, intendendo per l’espressione «territorio geografico» utilizzata in tali paragrafi i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(4)  GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36. Decisione modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Territorio degli Stati membri:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio del Regno di Danimarca, eccettuate le isole Faerøer e la Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania,

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna,

il territorio della Repubblica francese, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea,

il territorio dell'Irlanda,

il territorio della Repubblica italiana,

il territorio della Repubblica di Cipro,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio del Granducato di Lussemburgo,

il territorio della Repubblica di Ungheria,

il territorio della Repubblica di Malta,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali esso esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea,

il territorio della Repubblica d’Austria,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica del Portogallo,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia,

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.