25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/13


DIRETTIVA 2005/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dal toluene e dal triclorobenzene (TCB) sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre tali rischi e il comitato scientifico su tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEA) ha confermato questa conclusione.

(2)

La raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d' idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (4), adottata nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, contiene una strategia per ridurre i rischi derivanti dal toluene e dal TCB, raccomandando restrizioni destinate a limitare i rischi che derivano da alcuni utilizzi di queste sostanze.

(3)

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, sembra dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo del toluene e del TCB.

(4)

Lo scopo della presente direttiva è introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda il toluene e il TCB, aventi come obiettivo il corretto funzionamento del mercato interno e che assicurino nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, come imposto dall'articolo 95 del trattato.

(5)

La presente direttiva si applica senza pregiudizio della normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, contenute nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), e le direttive particolari su di essa basate, tra le quali, in particolare, la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (7).

(6)

Occorre modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 15 giugno 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 6.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 75, rettificata nella GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41.

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, rettificata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(8)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

«48.

Toluene

Numero CAS 108-88-3

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

49.

riclorobenzene

Numero CAS 120-82-1

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa per tutti gli usi, eccetto:

come prodotto intermedio di sintesi, o

come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TATB).»