30.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/152


DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne contribuisce in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza di questo modo di trasporto.

(2)

Taluni Stati membri utilizzano già applicazioni nazionali di servizi d'informazione su numerose vie navigabili interne. Per porre in essere un sistema di ausilio alla navigazione e di informazione armonizzato, interoperabile e aperto sulla rete idroviaria della Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti e specifiche tecniche comuni.

(3)

Per motivi di sicurezza e nell'interesse di un'armonizzazione paneuropea, il contenuto di tali requisiti e specifiche tecniche comuni dovrebbe fondarsi sul lavoro svolto in questo campo dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'Associazione internazionale di navigazione (AIPCN), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE).

(4)

I servizi di informazione fluviale (River Information Services — RIS) dovrebbero essere fondati su sistemi interoperabili basati su norme aperte e pubbliche, accessibili a tutti gli operatori e utenti del sistema in forma non discriminatoria.

(5)

Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche. Si raccomanda tuttavia di porre in essere su tali vie navigabili RIS conformi alla definizione della presente direttiva e di provvedere alla loro interoperabilità con sistemi esistenti.

(6)

Lo sviluppo di RIS dovrebbe rispondere a obiettivi quali la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità ambientale della navigazione interna, realizzabili attraverso attività quali la gestione del traffico e dei trasporti, la protezione dell'ambiente e delle infrastrutture e l'applicazione di norme specifiche.

(7)

I requisiti relativi ai RIS dovrebbero vertere quanto meno sui servizi d'informazione che devono essere forniti dagli Stati membri.

(8)

La definizione delle specifiche tecniche dovrebbe comprendere sistemi quali quelli di cartografia nautica elettronica, quelli di segnalazione navale elettronica, incluso un sistema europeo di numerazione uniforme delle navi, gli avvisi ai comandanti e i sistemi navali di localizzazione e monitoraggio. La compatibilità tecnica delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS dovrebbe essere garantita da un comitato.

(9)

Dovrebbe essere compito degli Stati membri, in cooperazione con l'Unione europea, incoraggiare gli utenti a rispettare i requisiti in materia di procedure e apparecchiature, tenendo in considerazione la struttura piccola e media delle imprese del settore della navigazione interna.

(10)

L'introduzione dei RIS implica il trattamento di dati personali. A tal fine si dovrebbero osservare le norme comunitarie stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (4). L'introduzione dei RIS non dovrebbe condurre al trattamento incontrollato di dati sensibili sotto il profilo economico riguardanti gli operatori del mercato.

(11)

Si raccomanda che i RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare. Ove possibile, tali tecnologie dovrebbero essere interoperabili con altri sistemi pertinenti e venire in essi integrate, in conformità con le decisioni applicabili in materia.

(12)

Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia istituire RIS armonizzati nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua dimensione europea, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(14)

Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella Comunità, di servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l'efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l'interfacciamento con altri modi di trasporto.

2.   La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l'introduzione e l'ulteriore sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire RIS armonizzati, interoperabili e aperti sulle vie navigabili interne della Comunità. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 11, introduce e sviluppa le esigenze, le specifiche e le condizioni tecniche in questione. In tale contesto, la Commissione tiene debitamente conto delle misure elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'AIPCN, la CCNR e l'UNECE. È garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai fini dell'introduzione e del funzionamento dei RIS in tutte le vie navigabili interne degli Stati membri, di classe IV e superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché nei porti su tali vie navigabili di cui alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III (7). Ai fini della presente direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita dalla risoluzione n. 30 dell'UNECE del 12 novembre 1992.

2.   Uno Stato membro può applicare le disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al paragrafo 1.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«servizi d'informazione fluviale» (River Information Services — RIS): i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali. I RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali;

b)

«informazioni sui canali»: le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali). Si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio;

c)

«informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato;

d)

«informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS;

e)

«applicazione RIS»: la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;

f)

«centro RIS»: il luogo in cui gli operatori gestiscono i RIS;

g)

«utenti RIS»: le varie categorie di utenti tra cui comandanti delle navi, operatori di RIS, gestori di chiuse e/o ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, operatori dei centri di prevenzione incidenti dei servizi di soccorso, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi;

h)

«interoperabilità»: il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni.

Articolo 4

Istituzione dei RIS

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre RIS nelle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2.

2.   Gli Stati membri sviluppano i RIS in modo tale che l'applicazione RIS sia efficace, espandibile e interoperabile così da poter interagire con altre applicazioni RIS e, laddove possibile, con i sistemi d'informazione di altri modi di trasporto. L'applicazione RIS funge inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e con attività commerciali.

3.   Per istituire i RIS, gli Stati membri:

a)

forniscono agli utenti RIS tutti i dati pertinenti riguardanti la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne. I dati sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile;

b)

provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le proprie vie navigabili interne di classe Va e superiore, conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne europee;

c)

autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi. Nel caso di trasporti transfrontalieri, le suddette informazioni sono trasmesse alle autorità competenti del paese confinante. Tale trasmissione deve essere completata prima dell'arrivo della nave alla frontiera;

d)

provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell'acqua (o il pescaggio massimo consentito) e le condizioni di gelo sulle vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili. Ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Gli avvisi ai comandanti sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile.

Gli Stati membri adempiono agli obblighi di cui al presente paragrafo conformemente alle specifiche definite agli allegati I e II.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali.

5.   Per l'utilizzazione di sistemi automatici di identificazione (SAI) si applica l'accordo regionale sui servizi radiotelefonici per la navigazione interna concluso a Basilea il 6 aprile 2000 nel quadro dei regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

6.   Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno in cooperazione con la Comunità, i comandanti, gli operatori, gli agenti o i proprietari delle navi che percorrono le proprie vie navigabili nazionali e gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva.

7.   La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza dei RIS.

Articolo 5

Orientamenti tecnici e specifiche tecniche

1.   Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla loro interoperabilità secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione definisce, conformemente al paragrafo 2, gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche, in particolare per i seguenti aspetti:

a)

sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno);

b)

sistema elettronico di segnalazione navale;

c)

avvisi ai comandanti;

d)

sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;

e)

compatibilità delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS.

Tali orientamenti e specifiche si fondano sui principi tecnici stabiliti all'allegato II e tengono conto del lavoro svolto in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti.

2.   Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definiti e, ove opportuno, modificati dalla Commissione conformemente alla procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 3. Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:

a)

orientamenti RIS: entro il 20 giugno 2006;

b)

specifiche tecniche relative al sistema ECDIS interno, al sistema elettronico di segnalazione navale e agli avvisi ai comandanti: entro il 20 ottobre 2006;

c)

specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 dicembre 2006.

3.   Gli orientamenti RIS e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Posizionamento via satellite

Si raccomanda che i RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare.

Articolo 7

Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS

1.   Laddove la sicurezza della navigazione e le corrispondenti specifiche tecniche lo esigano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software alle suddette specifiche è attestata da un'approvazione del tipo prima di mettere in servizio tali apparecchiature o applicazioni nelle vie navigabili interne.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'approvazione del tipo; la Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

3.   Tutti gli Stati membri riconoscono le approvazioni del tipo rilasciate dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 2 degli altri Stati membri.

Articolo 8

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale. Gli Stati membri notificano tali autorità alla Commissione.

Articolo 9

Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza e al riutilizzo delle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento di dati personali necessari per il funzionamento dei servizi RIS si svolga nell'osservanza della normativa comunitaria che tutela le libertà e i diritti fondamentali degli individui, in particolare della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE.

2.   Gli Stati membri pongono in essere e mantengono misure di sicurezza per proteggere i messaggi e gli archivi RIS da eventi pregiudizievoli o utilizzi abusivi, in particolare accessi non autorizzati, modifiche o perdite.

3.   Si applica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (8).

Articolo 10

Procedura di modifica

Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (9).

2.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

3.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

5.   La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

Articolo 12

Recepimento

1.   Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell'articolo 4 entro trenta mesi dall'entrata in vigore dei pertinenti orientamenti tecnici e specifiche tecniche di cui all'articolo 5. Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, prorogare il termine previsto al paragrafo 2 per soddisfare uno o più requisiti di cui all'articolo 4 relativamente alle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 ma sono caratterizzate da scarsa intensità di traffico, o relativamente a vie navigabili interne per le quali i costi sostenuti a tal fine sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Questo termine può essere prorogato con semplice decisione della Commissione; la proroga può essere rinnovata. Lo Stato membro giustifica la propria richiesta di proroga basandosi sui criteri dell'intensità del traffico e delle particolari condizioni economiche della via navigabile in questione. Finché la Commissione non abbia preso la sua decisione, lo Stato membro che ha richiesto una proroga può continuare le proprie attività come se la proroga fosse stata concessa.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.   Laddove necessario, gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.

6.   La Commissione controlla l'istituzione dei RIS nella Comunità e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 ottobre 2008.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J .BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 56.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 giugno 2005.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

(8)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(9)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DATI

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono in particolare forniti i seguenti dati:

assi idroviari e loro lunghezza in chilometri,

limitazioni per navi e convogli in termini di lunghezza, larghezza, pescaggio e tirante d'aria,

orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico, in particolare chiuse e ponti,

localizzazione di porti e impianti di trasbordo,

dati di riferimento relativi al livello dell'acqua utili per la navigazione.


ALLEGATO II

PRINCIPI PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI RIS E DELLE SPECIFICHE TECNICHE

1.   Orientamenti RIS

Gli orientamenti RIS di cui all'articolo 5 rispettano i seguenti principi:

a)

indicazione dei requisiti tecnici necessari per la programmazione, l'attuazione e l'uso operativo dei servizi e dei relativi sistemi;

b)

architettura RIS e sua organizzazione; e

c)

raccomandazioni relative alla partecipazione delle navi al sistema RIS, ai singoli servizi e allo sviluppo graduale dei RIS.

2.   Sistema ECDIS interno

Le specifiche tecniche da definire conformemente all'articolo 5 per un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione (sistema ECDIS interno) rispettano i seguenti principi:

a)

compatibilità con il sistema ECDIS marittimo per agevolare il traffico di imbarcazioni di navigazione interna nelle zone di traffico misto come gli estuari e il traffico marittimo-fluviale;

b)

definizione dei requisiti minimi delle apparecchiature del sistema ECDIS interno e del contenuto minimo delle carte nautiche elettroniche tenendo conto della sicurezza della navigazione, in particolare:

alto livello di affidabilità e di disponibilità delle apparecchiature del sistema ECDIS interno utilizzate;

robustezza delle apparecchiature del sistema ECDIS interno per resistere alle condizioni ambientali generalmente presenti a bordo di una nave, senza subire degradi della qualità o dell'affidabilità;

inserimento nelle carte nautiche elettroniche di tutti gli elementi geografici (ad esempio limiti del canale, costruzioni sulla riva, radiofari) necessari per garantire la sicurezza della navigazione;

monitoraggio della carta nautica elettronica mediante sovrapposizione dell'immagine radar nei casi di pilotaggio della nave;

c)

integrazione dei dati relativi alla profondità del canale nella carta nautica elettronica e visualizzazione fino a un livello d'acqua predeterminato o del livello d'acqua effettivo;

d)

integrazione di informazioni supplementari (ad esempio fornite da soggetti diversi dalle autorità competenti) nella carta nautica elettronica e visualizzazione nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;

e)

disponibilità delle carte nautiche elettroniche per gli utenti dei RIS;

f)

messa a disposizione dei dati delle carte nautiche elettroniche a tutti i fabbricanti di applicazioni, ove opportuno ad un prezzo proporzionato rispetto al costo.

3.   Sistema di segnalazione navale elettronica

Le specifiche tecniche del sistema di segnalazione navale elettronica per la navigazione interna rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

a)

facilitazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, tra i soggetti della navigazione interna, della navigazione marittima e del trasporto multimodale, laddove questo interessa la navigazione interna;

b)

uso di un messaggio normalizzato di notifica del trasporto tra la nave e l'autorità, tra l'autorità e la nave e tra autorità diverse, in modo da garantire la compatibilità con la navigazione marittima;

c)

uso di elenchi di codici e di classificazioni riconosciuti a livello internazionale, possibilmente integrati per tener conto delle esigenze supplementari della navigazione interna;

d)

uso di un numero europeo unico di identificazione delle navi.

4.   Avvisi ai comandanti

Le specifiche tecniche degli avvisi ai comandanti di cui all'articolo 5, in particolare in materia di informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico e programmazione del viaggio rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

a)

struttura normalizzata dei dati mediante modulistica testuale predefinita e per quanto possibile codificata in modo da permettere una traduzione automatica dei contenuti principali in altre lingue e da facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti nei sistemi di programmazione dei viaggi;

b)

compatibilità della struttura normalizzata dei dati con la struttura dei dati del sistema ECDIS interno per facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti in tale sistema.

5.   Sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi

Le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

a)

definizione dei requisiti relativi ai sistemi e ai messaggi normalizzati e procedure perché tali messaggi possano essere inviati automaticamente;

b)

differenziazione tra sistemi conformi ai requisiti delle informazioni tattiche sul traffico e sistemi conformi ai requisiti delle informazioni strategiche sul traffico, dal punto di vista della precisione del posizionamento e della frequenza di attualizzazione richiesta;

c)

descrizione dei pertinenti sistemi tecnici di localizzazione e di monitoraggio delle navi quali il SAI interno (sistema automatico di identificazione per la navigazione interna);

d)

compatibilità dei formati di dati con il sistema SAI marittimo.