3.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/23 |
DIRETTIVA 2005/17/CE DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2005
che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (2), ha istituito alcune procedure dettagliate per il rilascio di detti passaporti. |
(2) |
Occorre prevedere nuove disposizioni in base alle quali considerare passaporti delle piante le etichette rilasciate a norma delle disposizioni applicabili alla commercializzazione di alcune sementi certificate che soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva 2000/29/CE. |
(3) |
Numerosi Stati membri utilizzano le etichette prive dell’indicazione «Passaporto delle piante CE» per la prossima stagione 2004-2005. È necessario fissare le norme per l’utilizzo delle etichette durante un periodo di transizione. |
(4) |
A norma della direttiva 92/105/CEE, i passaporti delle piante devono riportare alcune informazioni, tra cui la dicitura «Passaporto delle piante CEE». In seguito all’adozione del trattato sull'Unione europea, la Comunità è denominata «Comunità europea», con la corrispondente abbreviazione «CE», e pertanto la suindicata dicitura deve essere modificata e diventare «Passaporto delle piante CE». |
(5) |
Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 92/105/CEE. |
(6) |
Il sistema basato sull’utilizzo delle suddette etichette dovrebbe essere rivisto entro il 31 dicembre 2006 per prendere in considerazione le esperienze acquisite. |
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 92/105/CEE è modificata nel modo seguente.
1) |
L'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato.
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2) |
L'articolo 4 è soppresso. |
3) |
Nell'allegato V, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Il sistema per l’utilizzo delle etichette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sarà rivisto entro il 31 dicembre 2006.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).
(2) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.