22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/51


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

sul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio

(2005/925/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2005 gli Stati membri hanno identificato diversi aspetti che risulta opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2006.

(2)

Sebbene la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2), definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono norme comunitarie applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo, le fumonisine, le tossine T-2 e HT-2. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione in vista dell’elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, risultano inoltre particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro risulta opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine menzionate.

(3)

Precedenti controlli, volti a individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate, indicano il persistere di questo tipo di infrazione. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (3), è importante inoltre garantire che il ritiro di antibiotici addizionati ai mangimi sia fatto effettivamente rispettare.

(4)

È importante garantire che le restrizioni all’uso di materie prime di origine animale per mangimi, quali previste dalla legislazione comunitaria pertinente, siano effettivamente messe in atto.

(5)

Occorre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini non superino la quantità massima di cui al regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (4).

(6)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1)

di attuare nel corso dell’anno 2006 un programma coordinato di controlli al fine di verificare:

a)

la concentrazione di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi indicando i metodi di analisi. Il metodo di campionamento dovrebbe comprendere campionamenti sia casuali che mirati; in quest’ultimo caso i campioni dovrebbero riguardare materie prime per mangimi in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni più elevate di micotossine quali cereali, semi e frutti oleaginosi, i relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinate per un lungo periodo o trasportate via mare su lunghi tragitti. Nel caso dell’aflatossina B1 andrebbero considerati con attenzione particolare i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte; i risultati dei controlli dovrebbero essere comunicati utilizzando il modello che figura nell’allegato I;

b)

la presenza frequente di coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o no come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali tali sostanze sono vietate; i controlli dovrebbero essere incentrati su tali sostanze presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l'autorità competente ritenga sussistere una maggiore probabilità di riscontrare irregolarità; i risultati dei controlli dovrebbero essere comunicati utilizzando il modello che figura nell’allegato II;

c)

l’applicazione del ritiro di antibiotici quali additivi per mangimi, secondo quanto stabilito nell’allegato II;

d)

l’applicazione delle restrizioni alla produzione e all’utilizzo di materie prime di origine animale per mangimi, secondo quanto stabilito nell’allegato III;

e)

i tenori di rame e di zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;

2)

di inserire i risultati del programma coordinato di controlli di cui al punto 1 in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo da presentare entro il 1o aprile 2007 e l’ultima versione del modello di notifica armonizzato.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(4)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).


ALLEGATO I

Concentrazione di alcune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi

Risultati specifici per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1), lettera a)

Mangimi

Campionamento

(casuale o mirato)

Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)

Classe (1)

Tipo (2)

Paese di origine

Aflatossina B1

Ocratossina A

Zearalenone

Deossinivalenolo

Fumonisine (3)

Tossine T-2 e HT-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorità competente dovrebbe inoltre indicare:

i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di individuazione.


(1)  Scegliere una delle seguenti classi: materie prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi complementari, mangimi completi, mangimi composti.

(2)  Scegliere uno dei seguenti tipi: a) per le materie prime per mangimi, il nome della materia prima come stabilito nella parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35); b) per gli altri mangimi, le specie a cui sono destinati.

(3)  La concentrazione di fumonisine B1 e B2 può essere presentata come la somma di entrambe.

(4)  La concentrazione delle tossine T-2 e HT-2 può essere presentata come la somma di entrambe.


ALLEGATO II

Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi per mangimi

Alcune sostanze medicinali possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di sostanze medicinali non autorizzate nei mangimi destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali costituisce un'infrazione.

Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo dovrebbero essere selezionate tra le seguenti sostanze:

1)

sostanze medicinali autorizzate in qualità di additivi per mangimi solo per determinate specie o categorie di animali:

 

decoquinato (Deccox),

 

diclazuril (Clinacox 0,2 %),

 

idrobromuro di alofuginone (Stenorol),

 

lasalocide A di sodio (Avatec 15 %),

 

maduramicina ammonio alfa (Cygro 1 %),

 

monensin sodico (Elancoban G100, 100, G200, 200),

 

narasina (Monteban),

 

narasina — nicarbazina (Maxiban G160),

 

cloridrato di robenidina (Cycostat 66 G),

 

salinomicina di sodio (Sacox 120G; 120),

 

semduramicina di sodio (Aviax 5 %);

2)

sostanze medicinali non più autorizzate in qualità di additivi per mangimi:

 

amprolium,

 

amprolium — etopabato,

 

arprinocid,

 

avilamicina,

 

avoparcin,

 

carbadox,

 

dimetridazolo,

 

dinitolmide,

 

flavofosfolipol,

 

ipronidazolo,

 

meticlorpindolo,

 

meticlorpindolo — metilbenzoquato,

 

nicarbazina,

 

nifursolo,

 

olaquindox,

 

ronidazolo,

 

spiramicina,

 

tetracicline,

 

fosfato di tilosina,

 

virginiamicina,

 

zinco-bacitracina,

 

altre sostanze antimicrobiche;

3)

sostanze medicinali mai autorizzate in qualità di additivi per mangimi:

altre sostanze.

Risultati specifici per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1), lettera b)

Tipo di mangime

(specie e categoria di animali)

Sostanza rilevata

Tenore constatato

Motivo dell'infrazione (1)

Provvedimento adottato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorità competente dovrebbe inoltre indicare:

il totale dei campioni esaminati,

i nomi delle sostanze oggetto dell’indagine,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di individuazione.


(1)  Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un’indagine realizzata dall’autorità competente.


ALLEGATO III

Restrizioni relative alla produzione e all’impiego di materie prime di origine animale per mangimi

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri dovrebbero intraprendere nel corso del 2006 un programma coordinato di controlli, al fine di appurare se siano state osservate le restrizioni alla produzione e all’uso di materie prime di origine animale per mangimi.

Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione della proibizione di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre che gli Stati membri attuino un programma specifico di controllo basato su controlli mirati. A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 tale programma di controllo deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio dovrebbe essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi andrebbero stabiliti in funzione della somma dei coefficienti assegnati a questi ultimi.

Nell'elaborare il programma di controllo si dovrebbe tener conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

Luoghi

Criteri

Coefficiente di ponderazione

Fabbriche di mangimi

Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti contenenti proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità

Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico quali farina di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine

Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti

Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l'esistenza di un laboratorio interno, i metodi di campionamento)

 

Posti di ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nella Comunità

Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi

Mangimi ad alto contenuto proteico

 

Aziende agricole

Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

Aziende agricole che allevano ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata)

Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi

 

Distributori

Magazzini e depositi intermedi di mangimi ad alto contenuto proteico

Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita

Distributori di mangimi composti prodotti all'estero

 

Miscelatori mobili

Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti

Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

Miscelatori per mangimi ad alto contenuto proteico

Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi

Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti

 

Mezzi di trasporto

Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi

Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

 

In alternativa ai suddetti luoghi e criteri indicativi, gli Stati membri possono far pervenire alla Commissione la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2006.

Il campionamento dovrebbe incentrarsi su lotti o casi in cui risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (il primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto; problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione; cambiamenti nei bunker di deposito o nei silos destinati a materiale sfuso).

I controlli potrebbero essere estesi anche alle analisi della polvere in veicoli, attrezzature di produzione e aree di stoccaggio.

Ogni Stato membro dovrebbe effettuare annualmente almeno dieci controlli ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato membro dovrebbe prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell’approvazione di metodi alternativi occorre applicare, per l’analisi dei campioni, il metodo di identificazione al microscopio e di stima descritto nella direttiva 2003/126/CE della Commissione (3). L’individuazione delle proteine animali andrebbe interpretata in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001. I risultati dei programmi di controllo dovrebbero essere comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

I risultati dei programmi di controllo dovrebbero essere comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

Tabella riassuntiva dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

A.   Controlli documentati

Fase

Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate

Numero di infrazioni accertate in base a controlli documentari, ecc., piuttosto che a prove di laboratorio

Importazione di materie prime per mangimi

 

 

Stoccaggio di materie prime per mangimi

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

Miscelatori fissī/miscelatori mobili

 

 

Intermediari di mangimi

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

Aziende agricole che allevano non ruminanti

 

 

Aziende agricole che allevano ruminanti

 

 

Altro:…

 

 

B.   Campionamento e analisi di materie prime per mangimi e mangimi composti, al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

Luoghi

Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate

Numero di campioni non conformi

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

per ruminanti

per non ruminanti

per ruminanti

per non ruminanti

per ruminanti

per non ruminanti

All'importazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediari/depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelatori fissi/miscelatori mobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'azienda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tabella riassuntiva delle proteine animali trasformate vietate, la cui presenza sia stata accertata nei campioni di mangimi destinati a ruminanti

 

Mese del campionamento

Tipo, grado e origine della contaminazione

Sanzioni (o altre misure) applicate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(3)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.


ALLEGATO IV

Risultati specifici per tutti i campioni (sia conformi sia non conformi) concernenti il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini

Tipo di mangime composto

(categoria di animali)

Oligoelemento

(rame o zinco)

Tenore constatato

(mg/kg di mangime completo)

Motivo del superamento del tenore massimo (1)

Provvedimento adottato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stabilito in seguito a un’indagine realizzata dall’autorità competente.