25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2005
che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
[notificata con il numero C(2005) 4054]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/747/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima. |
(2) |
Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione. |
(3) |
Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni. |
(4) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(5) |
La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2) (di seguito «comitato»). |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2005/717/CE della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:
1) |
il punto 7 è sostituito dal seguente testo:
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2) |
il punto 8 è sostituito dal seguente testo:
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3) |
sono aggiunti i seguenti punti:
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