31.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

(2005/629/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione della politica comunitaria della pesca e dell’acquacoltura richiede l’assistenza di personale scientifico altamente qualificato, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia della pesca, di economia della pesca o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne le esigenze della ricerca e della raccolta di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(2)

Tale assistenza deve essere fornita da un comitato permanente scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito presso la Commissione.

(3)

Conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione consulta lo CSTEP a intervalli regolari sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, ed essa tiene conto del parere del comitato quando presenta le proposte relative alla gestione della pesca ai sensi del regolamento citato.

(4)

Il parere dello CSTEP su tematiche inerenti alla pesca deve fondarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza.

(5)

È essenziale che lo CSTEP si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici.

(6)

In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare la decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa all’istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del comitato

È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di seguito denominato «CSTEP».

Articolo 2

Ruolo dello CSTEP

1.   A intervalli regolari, o ogniqualvolta lo ritenga necessario, la Commissione chiede la consulenza dello CSTEP, sotto forma di pareri, sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La Commissione può esigere che il parere venga adottato entro un determinato termine.

2.   Lo CSTEP può, di propria iniziativa, fornire alla Commissione pareri sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Lo CSTEP redige una relazione annuale concernente:

a)

la situazione delle risorse alieutiche di interesse per la Comunità europea;

b)

le implicazioni economiche della situazione di tali risorse alieutiche;

c)

l’evoluzione delle attività di pesca, con riferimento ai fattori biologici, ecologici, tecnici ed economici;

d)

altri fattori economici inerenti alla pesca.

Articolo 3

Struttura

1.   Lo CSTEP è composto da un minimo di 30 e un massimo di 35 membri.

2.   I membri dello CSTEP sono esperti scientifici nei settori della biologia marina, ecologia marina, scienza alieutica, conservazione della natura, dinamica della popolazione, statistica, tecnologia degli attrezzi da pesca, acquacoltura ed economia della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 4

Nomina dei membri dello CSTEP e costituzione di un elenco di riserva

1.   La Commissione nomina i membri dello CSTEP a partire da un elenco di candidati idonei. Tale elenco viene costituito a seguito della pubblicazione di un invito alla manifestazione di interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione.

2.   I membri dello CSTEP sono nominati sulla base delle loro competenze e conformemente ad una distribuzione geografica tale da riflettere la diversità di problemi scientifici e di strategie esistenti nella Comunità.

3.   Un elenco dei membri dello CSTEP viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è disponibile, insieme ad un breve curriculum vitae di ciascun membro, sul sito web della Commissione.

4.   I candidati ritenuti idonei a partecipare ai lavori dello CSTEP, ma non nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per reperire candidati idonei al fine di sostituire i membri che si dimettono dal comitato conformemente all’articolo 6, paragrafo 3.

5.   L’elenco di riserva è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è inoltre disponibile sul sito web della Commissione.

Articolo 5

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Lo CSTEP elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 6

Mandato

1.   Il mandato di un membro dello CSTEP ha una durata triennale ed è rinnovabile per altri periodi di tre anni.

2.   Allo scadere di un triennio il presidente, i vicepresidenti e i membri dello CSTEP restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3.   Qualora un membro non partecipi attivamente ai lavori dello CSTEP, presenti un conflitto di interessi o desideri dimettersi, la Commissione può porre termine alle sue funzioni.

Articolo 7

Esperti esterni

Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP, ma che dispongano delle conoscenze scientifiche e delle competenze richieste per contribuire ai lavori del comitato.

Articolo 8

Gruppi di lavoro

Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può costituire gruppi di lavoro specifici incaricati di svolgere compiti chiaramente definiti. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni e da almeno due membri dello CSTEP. Essi presentano allo CSTEP una relazione entro un termine determinato.

Articolo 9

Rimborsi e indennità

1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto ad un’indennità per la partecipazione alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro nonché per le eventuali prestazioni come relatori su un argomento specifico, secondo quanto previsto nell’allegato.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni sono a carico della Commissione.

Articolo 10

Contatti tra lo CSTEP e la Commissione

1.   Le riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro sono approvate e convocate dalla Commissione.

2.   La Commissione può partecipare alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro.

3.   La Commissione può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP a partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Regolamento interno

1.   Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP adotta un regolamento interno. Tale regolamento consente allo CSTEP di esercitare le proprie funzioni secondo i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, tenendo al tempo stesso nel debito conto le richieste legittime di rispetto del segreto fiscale e della riservatezza commerciale.

2.   Il regolamento interno stabilisce in particolare:

a)

l’elezione del presidente e dei vicepresidenti dello CSTEP;

b)

le procedure per:

i)

trattare le richieste di consulenza;

ii)

adottare pareri in condizioni normali e, qualora l’urgenza lo giustifichi, mediante una procedura scritta accelerata per corrispondenza;

c)

la costituzione e l’organizzazione dei gruppi di lavoro, la nomina dei presidenti dei gruppi di lavoro e la descrizione delle relative funzioni;

d)

i verbali delle riunioni, compresi i particolari dei pareri diversi da quelli adottati;

e)

il ruolo degli esperti esterni;

f)

la nomina dei relatori e la descrizione delle loro funzioni;

g)

il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure volte a garantirne e migliorarne la coerenza;

h)

le responsabilità e gli obblighi dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni rispetto ai contatti esterni;

i)

la rappresentanza dello CSTEP nel comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA);

j)

la partecipazione dei membri dello CSTEP ai comitati consultivi regionali (CCR).

3.   Il regolamento interno è pubblicato sul sito web della Commissione.

Articolo 12

Decisioni e pareri

1.   Lo CSTEP delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione. Le decisioni e i pareri possono essere adottati soltanto se il 70 % dei membri del comitato hanno preso parte alla votazione, anche astenendosi.

2.   I pareri minoritari motivati sono inclusi nei pareri dello CSTEP e attribuiti ai membri interessati.

3.   I pareri dello CSTEP sono pubblicati senza indugio sul sito web della Commissione nel rispetto della riservatezza commerciale.

Articolo 13

Indipendenza

1.   I membri dello CSTEP sono nominati, e gli esperti esterni invitati, a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità.

2.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni agiscono in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle parti interessate. Essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse nonché una dichiarazione d’interesse che indichi l’assenza o l’esistenza di interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono effettuate per iscritto e rese accessibili al pubblico. I membri dello CSTEP presentano le dichiarazioni d’impegno ogni anno.

3.   A ciascuna riunione dello CSTEP e dei gruppi di lavoro, i membri del comitato e gli esperti esterni comunicano eventuali interessi specifici che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza in ordine a determinati punti all’ordine del giorno.

Articolo 14

Riservatezza

1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni non diffondono le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dello CSTEP o dei gruppi di lavoro, ad eccezione dei pareri del comitato.

2.   Qualora lo CSTEP sia avvisato dalla Commissione che il parere richiesto è di natura riservata, partecipano al gruppo di lavoro solo i membri dello CSTEP e il rappresentante della Commissione.

Articolo 15

Segretariato dello CSTEP

1.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per lo CSTEP e i gruppi di lavoro.

2.   Il segretariato è incaricato di fornire il supporto e il coordinamento tecnico e amministrativo per agevolare l’efficace funzionamento dello CSTEP e organizzare le riunioni dei gruppi di lavoro.

3.   All’occorrenza, il segretariato coordina le attività dello CSTEP e dei gruppi di lavoro con quelle di altri organismi comunitari e internazionali.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.   La decisione 93/619/CE è abrogata.

2.   I membri dello CSTEP, nominati conformemente all’articolo 1 della decisione 93/619/CE, rimangono in carica quali membri del comitato istituito dalla presente decisione fino alla nomina dei nuovi membri dello CSTEP in conformità all’articolo 3 della presente decisione.

3.   Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano, mutatis mutandis, al momento della scadenza del mandato dei membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La decisione 93/619/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.


ALLEGATO

INDENNITÀ

I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle attività dello CSTEP secondo le seguenti modalità.

Partecipazione alle riunioni dello CSTEP e ai gruppi di lavoro

(EUR per giorno intero)

 

Riunioni dello CSTEP

Gruppi di lavoro

Presidente

300

300

Vicepresidente (1)

300

0

Altri partecipanti

250

250

Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, l’indennità sarà pari al 50 % di quella prevista per un giorno intero.

Relazioni

(EUR)

 

Pareri dello CSTEP alle sessioni plenarie o per corrispondenza (2)

Relazioni informative (3) precedenti le riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro

Relatore

300

300 (4)


(1)  La sua presenza è prevista unicamente alle riunioni dello CSTEP.

(2)  Sintesi, inchieste e informazioni generali.

(3)  Indennità da versare a titolo di compenso per l’elaborazione del parere.

(4)  L’indennità deve essere versata entro un massimo di 15 giorni sulla base del calendario deciso dalla Commissione e specificato in un accordo scritto preliminare. La Commissione può tuttavia decidere di aumentare il numero di giorni, qualora lo ritenga necessario.