19.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/65 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2005
che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
[notificata con il numero C(2005) 3143]
(2005/618/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali. |
(2) |
I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione. |
(3) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2). |
(4) |
Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:
«Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.