14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/99 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2005
che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas
[notificata con il numero C(2005) 2518]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/499/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nelle Bahamas per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca. |
(2) |
Le prescrizioni della legislazione delle Bahamas in materia di ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. |
(3) |
In particolare, il «Department of fisheries (DF)» è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della disciplina vigente. |
(4) |
Il DF ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(5) |
È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Bahamas, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. |
(6) |
Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina o dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo quanto prescritto dalla direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (2). Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione del DF alla Commissione. |
(7) |
È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «Department of Fisheries (DF)» è l'autorità competente nelle Bahamas per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le prescrizioni della direttiva 91/493/CEE.
Articolo 2
I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Bahamas devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3
1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DF, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.
Articolo 4
I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
Articolo 5
Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «BAHAMAS» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.
ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
Numero di riconoscimento |
Nome |
Città/Regione |
Data limite del riconoscimento |
Categoria |
||||
01 |
Tropic Seafood Ltd |
New Providence |
|
PP |
||||
04 |
Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd |
Abaco |
|
PP |
||||
08 |
Ronald's Seafood Ltd |
Eleuthera |
|
PP |
||||
16 |
Performance Fisheries Ltd |
Long Island |
|
PP |
||||
22 |
Paradise Fisheries Ltd |
New Providence |
|
PP |
||||
29 |
Seafarmer (David Kreiser) |
New Providence |
|
FV |
||||
64 |
Heritage Seafood Ltd |
New Providence |
|
PP |
||||
68 |
Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods) |
New Providence |
|
FV |
||||
69 |
Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods) |
New Providence |
|
FV |
||||
70 |
Painful Pleasure (Hurricane Seafoods) |
New Providence |
|
FV |
||||
71 |
Turn Me Loose (Hurricane Seafoods) |
New Providence |
|
FV |
||||
90 |
G & L Seafoods |
Grand Bahama |
|
PP |
||||
Legenda:
|