4.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2005
che autorizza Malta a utilizzare il sistema istituito in forza del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino
[notificata con il numero C(2005) 1588]
(Il testo in lingua inglese è l’unico facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/415/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (1), in particolare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contempla l’istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. |
(2) |
La decisione 2004/588/CE della Commissione (3) riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini. |
(3) |
Conformemente alla direttiva 93/24/CEE, su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini sul patrimonio, a condizione di ottemperare agli obblighi fissati da tale direttiva. |
(4) |
A supporto della propria richiesta dell’11 marzo 2005, Malta ha trasmesso una documentazione tecnica sulla struttura e sull’aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché sui metodi di calcolo dei dati statistici. |
(5) |
In particolare, Malta ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche per le categorie, elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, non direttamente disponibili nella base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. Malta dovrebbe adottare tutte le disposizioni atte a garantire che tali metodi di calcolo assicurino la precisione dei dati statistici. |
(6) |
L’esame della documentazione tecnica trasmessa dalle autorità maltesi permette di concludere che la domanda dovrebbe essere accettata. |
(7) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 93/24/CEE, Malta è autorizzata a utilizzare, in luogo delle indagini sul patrimonio bovino di cui a tale direttiva, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Articolo 2
Nel caso in cui il sistema specificato all’articolo 1 cessi di essere operativo oppure il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche attendibili per talune o per tutte le categorie di bovini, Malta fa nuovamente ricorso, per valutare il patrimonio bovino o le categorie in questione, a un sistema di indagini statistiche.
Articolo 3
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8.
(4) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.