4.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 1563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o per un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2)

Con lettera del 23 settembre 2004, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Valle di Tosi. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(3)

La decisione 2003/634/CE va quindi modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato I della decisione 2003/634/CE, dopo il punto 3.5 è inserito il testo seguente:

«3.6.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

Zona Valle di Tosi

il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il villaggio di Raggioli.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/67/EC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55).