4.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2005
recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
[notificata con il numero C(2005) 1563]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/414/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o per un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). |
(2) |
Con lettera del 23 settembre 2004, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Valle di Tosi. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla. |
(3) |
La decisione 2003/634/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato I della decisione 2003/634/CE, dopo il punto 3.5 è inserito il testo seguente:
«3.6. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:
Zona Valle di Tosi
— |
il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il villaggio di Raggioli.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/67/EC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55).