10.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/14 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE
del 26 gennaio 2005
che istituisce la Scuola europea di amministrazione
(2005/118/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, LA CORTE DI GIUSTIZIA, LA CORTE DEI CONTI, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, IL COMITATO DELLE REGIONI, IL MEDIATORE EUROPEO,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, di detto statuto,
sentito il parere del comitato dello statuto,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che le istituzioni intensifichino l'investimento nel perfezionamento professionale del loro personale. |
(2) |
Una maggiore cooperazione interistituzionale in questo settore consentirà di dar vita a sinergie a livello delle necessarie risorse umane e finanziarie, rafforzando al tempo stesso gli scambi tra le istituzioni e la diffusione di valori comuni e di pratiche professionali armonizzate. |
(3) |
A tal fine, è opportuno affidare ad un organismo interistituzionale comune mezzi destinati a determinate azioni per il perfezionamento professionale dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee. |
(4) |
Per ragioni economiche e di efficacia, è opportuno, almeno per il periodo di avvio, far dipendere amministrativamente questo organismo interistituzionale comune da un organismo interistituzionale già esistente, vale a dire dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee creato con la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore (2), |
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione della Scuola europea di amministrazione
È istituita una Scuola europea di amministrazione, in appresso denominata la «Scuola».
Articolo 2
Funzioni
1. La Scuola è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della presente decisione, in appresso denominate le «istituzioni», e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera.
2. In funzione delle domande che le pervengono da parte delle istituzioni, la Scuola:
a) |
progetta, organizza e valuta azioni di formazione; |
b) |
agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna; |
c) |
può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione. |
3. I segretari generali delle istituzioni, il cancelliere della Corte di giustizia e il rappresentante del Mediatore determinano e, ove opportuno, modificano, i settori di formazione di cui la Scuola è responsabile.
4. Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.
Articolo 3
Domande, reclami e ricorsi
Le domande e i reclami concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati alla Scuola. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione.
Articolo 4
Dipendenza amministrativa
1. La Scuola è amministrativamente dipendente dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»).
2. Questa dipendenza amministrativa implica in particolare che:
— |
il consiglio di amministrazione dell'Ufficio eserciti le funzioni di consiglio di amministrazione della Scuola; |
— |
il direttore della Scuola sia il direttore dell'Ufficio; |
— |
il personale della Scuola rientri nell'organico dell'Ufficio; |
— |
le entrate e le spese della Scuola siano integrate nel bilancio dell'Ufficio. |
3. Al più tardi il 15 febbraio 2008, è possibile porre termine a tale dipendenza amministrativa mediante una decisione del consiglio di amministrazione presa alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (3), e a condizione che almeno cinque istituzioni firmatarie siano favorevoli.
Articolo 5
Attuazione
I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all'attuazione della presente decisione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Josep BORRELL FONTELLES
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Per la Corte dei conti
Il presidente
Hubert WEBER
Per il Comitato delle Regioni
Il presidente
Peter STRAUB
Per il Consiglio
Il presidente
Jean ASSELBORN
Per la Corte di giustizia
Il presidente
Vassilios SKOURIS
Per il Comitato economico e sociale
Il presidente
Anne-Marie SIGMUND
Il Mediatore
Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).
(2) GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.
(3) GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.