16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e le Isole Canarie.

(2)

Allo stadio attuale dell’esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente al latte e alla crema di latte di cui ai codici CN 0402 91 e 0402 99, risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto succitato al fabbisogno effettivo della regione interessata.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 14/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305, dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28).


ALLEGATO

Nella parte 11 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Descrizione

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III (1)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)

0402 91 19 9310

97

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Formaggi (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

1901 90 99

800

59

 (7)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

2106 90 92

45»


(1)  In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.

(2)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)  Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(4)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102, del 17.4.1999, pag. 11), l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)].

Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.

(5)  Da ripartire come segue:

7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,

5 350 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,

16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

(6)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7)  L’importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.