9.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 363/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2086/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dello IAS 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1o settembre 2002.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Principio contabile internazionale rivisto IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, nell’ambito dell’iniziativa dello IASB intesa a migliorare quindici principi in tempo per consentirne l’utilizzo da parte delle società che adottano gli IAS per la prima volta nel 2005. L’obiettivo della revisione era l’ulteriore miglioramento della qualità e della coerenza del corpus degli IAS esistenti.

(3)

Il 31 marzo 2004 lo IASB ha pubblicato una modifica dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione riguardante la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse. L’obiettivo generale della modifica è semplificare l’attuazione dello IAS 39 consentendo la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value per la copertura del portafoglio dal rischio del tasso di interesse.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, l’obiettivo della Commissione è disporre di una piattaforma stabile di principi contabili internazionali a partire dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, alcune importanti disposizioni dello IAS 39 sono oggetto di discussioni ancora in corso tra lo IASB, la Banca centrale europea, le autorità di vigilanza e i rappresentanti del settore bancario. Si tratta delle disposizioni relative all'opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura. Ciascuna di queste disposizioni riguarda questioni che sono completamente autonome, distinte e separate dal resto del principio contabile. Per rispettare la data del 1o gennaio 2005, è necessario introdurre lo IAS 39 stralciandone tali disposizioni.

(5)

Lo IAS 39 introduce l’opzione di contabilizzare al fair value tutte le attività e le passività finanziarie senza restrizione alcuna. Tuttavia, lo IASB ha recentemente pubblicato un “Exposure Draft” (documento di consultazione) che propone di modificare lo IAS 39 nel senso di restringere l’opzione di contabilizzare al fair value contenuta nel principio contabile. La modifica proposta costituisce una risposta diretta alle preoccupazioni espresse dalla Banca centrale europea, da autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea come pure da autorità di regolamentazione dei valori mobiliari negli Stati membri che temono che l’opzione di contabilizzazione al fair value possa essere utilizzata in modo inappropriato, in particolare nel caso della passività propria di una società. La Commissione ritiene che si tratta di questioni importanti e che richiedono un ulteriore esame. Lo IASB ha ricevuto numerose osservazioni sulla modifica proposta e prenderà presumibilmente una decisione definitiva in materia entro la fine del 2004. Il regolamento consente di applicare alle attività l’opzione della contabilizzazione al fair value. Tuttavia, nel caso di attività finanziarie che non sono negoziate in un mercato attivo e liquido, le società dovrebbero aver cura di applicare l’opzione della contabilizzazione delle attività finanziarie al fair value in modo tale da ottenere una misurazione attendibile.

(6)

L’opzione di una contabilizzazione integrale al fair value non dovrebbe essere disponibile finché lo IASB non abbia messo a punto una soluzione a questo proposito e finché la Commissione non sarà in grado di riconoscere che è stata trovata una soluzione appropriata. Poiché l’opzione della contabilizzazione integrale al fair value è solo un’opzione, le disposizioni relative a tale opzione sono chiaramente distinte e separabili dalle altre parti del principio.

(7)

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura, è oggetto di discussione se lo IAS 39 tenga conto in misura sufficiente del modo in cui molte banche europee svolgono la gestione delle attività/passività, in particolare in un contesto di tassi di interesse fissi. La controversia verte sulla limitazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alle coperture sulle variazioni dei flussi finanziari o alle coperture sulle variazioni del fair value e sui requisiti rigorosi per quanto riguarda l’efficacia di tali coperture.

(8)

Molte banche europee sostengono che lo IAS 39 non consente loro di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai loro depositi fissi a livello di portafoglio e le costringerebbe ad apportare modifiche sproporzionate e costose sia alla loro gestione delle attività/passività sia al loro sistema contabile. Poiché la copertura del portafoglio – a causa di interazioni interne e della legge dei grandi numeri – è diversa dalla copertura di una singola attività o di una singola passività, si sostiene inoltre che consentire la contabilizzazione delle operazioni di copertura del portafoglio dei depositi fissi sulla base della misurazione al fair value è conforme al principio indicato nello IAS che il fair value di una passività finanziaria con la caratteristica di esigibilità a vista non può essere inferiore all’importo pagabile a vista.

(9)

Il problema di determinare se e come il trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio possa essere definito in modo tale da rispecchiare meglio la situazione particolare delle banche che operano in un contesto di tassi di interesse fissi è stato considerato significativo dallo IASB. Esso ha costituito in via prioritaria un gruppo di lavoro che sta esaminando le proposte avanzate dalle banche europee riguardo all’introduzione nello IAS 39 di un nuovo metodo di contabilizzazione delle operazioni di copertura (copertura del margine di interesse) che rifletterebbe più fedelmente il modo in cui tali banche svolgono la gestione delle attività/passività.

(10)

Le disposizioni dello IAS 39 che si riferiscono direttamente al trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio non devono quindi essere adottate per diventare obbligatorie in questo stadio, poiché non possono essere considerate definitive e potrebbero essere modificate prossimamente. Le disposizioni in questione, che sono escluse dall’obbligo di applicazione, sono chiaramente distinte e separabili dalle altre parti del principio. Si tratta delle disposizioni che non riflettono un approccio di portafoglio e, di conseguenza, impediscono l’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura a un portafoglio di depositi fissi, e delle disposizioni che assimilano un rischio di rimborso anticipato a un rischio di tasso di interesse e che impediscono di conseguenza di continuare a utilizzare tecniche di gestione del rischio riconosciute come accettabili dalle autorità di vigilanza del settore bancario. Le società hanno comunque facoltà di applicare le suddette disposizioni e possono quindi applicare tutte le disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nello IAS 39.

(11)

L’esistenza nella legislazione comunitaria di un principio contabile relativo al trattamento contabile delle operazioni di copertura del portafoglio è un elemento essenziale dell’insieme di principi fondamentali che le società dovranno applicare nel 2005. L’obiettivo è perciò di arrivare quanto prima – e possibilmente non più tardi che verso la fine del 2005 – a una situazione in cui la Commissione possa adottare integralmente il principio IAS 39 modificato. Di conseguenza la Commissione riesaminerà l’applicabilità dello IAS 39 non appena lo IASB avrà modificato le disposizioni relative all’opzione della contabilizzazione integrale al fair value e alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda l’opzione della contabilizzazione integrale al fair value, lo IASB, la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza bancarie stanno elaborando insieme una soluzione. Perciò la Commissione seguirà attentamente i lavori in corso e riesaminerà periodicamente l’applicabilità del principio contabile. Analogamente, l’adozione in un prossimo futuro di disposizioni appropriate in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura è collegata ai progressi realizzati dal gruppo di lavoro istituito dallo IASB.

(12)

Le società che redigono per la prima volta il bilancio conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) e applicano lo IAS 39 nella versione allegata al presente regolamento vanno considerate «neo-utilizzatori» ai sensi dell’IFRS 1, quale adottato dal regolamento (CE) n. 707/2004, e del presente regolamento. Scopo dell’IFRS 1 è di far sì che il costo del passaggio alla piena applicazione degli IAS/IFRS non sia superiore ai benefici che ne derivano per gli utilizzatori dell’informativa finanziaria. Questo principio continua a essere valido per il passaggio alla piena applicazione degli IAS omologati. Di conseguenza i riferimenti agli IAS/IFRS nell’IFRS 1, adottato con il regolamento (CE) n. 707/2004, vanno interpretati come riferimenti agli IAS/IFRS adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002.

(13)

L’adozione dello IAS 39 implica di conseguenza modifiche agli IAS 12, 18, 19, 30, 36 e 37 e alla SIC 27, adottati dal regolamento (CE) n. 1725/2003, al fine di garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

(14)

La Commissione è giunta quindi alla conclusione che lo IAS 39, riportato nell'allegato al presente regolamento, soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(15)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’International Accounting Standard (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, ad eccezione delle sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune sue disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, è inserito nell’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003.

Il testo da inserire di cui al primo comma figura nell’allegato al presente regolamento.

2.   Le società sono considerate «neo-utilizzatori» conformemente al paragrafo 1. I riferimenti agli IAS/IFRS nell’IFRS 1 sono interpretati come riferimenti agli IAS/IFRS adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1606/2002.

3.   Gli IAS 12, 18, 19, 30, 36 e 37 e la SIC 27 nonché l’International Financial Reporting Standard 1 vengono modificati conformemente all’appendice B dello IAS 39, quale riportata nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2004 (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 3).


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS n.

Titolo

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione ad eccezione delle disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'IASB: www.iasb.org.uk»


PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Derivati incorporati

Rilevazione ed eliminazione contabile

Rilevazione iniziale

Eliminazione di un’attività finanziaria

Trasferimenti che si qualificano per l’eliminazione contabile

Trasferimenti che non si qualificano per l’eliminazione contabile

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

Tutti i trasferimenti

Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria

Eliminazione contabile di una passività finanziaria

Valutazione

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie

Valutazione successiva di attività finanziarie

Valutazione successiva di passività finanziarie

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (valore equo)

Riclassificazioni

Utili e perdite

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato

Attività finanziarie iscritte al costo

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Coperture

Strumenti di copertura

Strumenti qualificabili

Designazione di strumenti di copertura

Elementi coperti

Elementi qualificabili

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Coperture di fair value (valore equo)

Coperture di flussi finanziari

Coperture di un investimento netto

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

Ritiro di altri pronunciamenti

Questo Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 39 (rivisto nella sostanza nel 2000) Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l’esposizione e l’illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

(a)

quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture che in conformità a quanto previsto dallo IAS dallo 27, dallo IAS 28 o dallo IAS 31 è contabilizzata secondo il presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati su un’interessenza in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell’entità nello IAS 32.

(b)

diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui lo IAS 17 Leasing si applica. Tuttavia:

(i)

crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti all’eliminazione e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio (vedere paragrafi 15-37, 58, 59, 63-65 e Appendice A paragrafi AG36-AG52 e AG84-AG93);

(ii)

debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni di eliminazione contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 39-42 e Appendice A paragrafi AG57-AG63);

e

(iii)

derivati che sono incorporati in leasing sono soggetti alle disposizioni di derivati incorporati contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 10-13 e Appendice A paragrafi AG27-AG33).

(c)

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;

(d)

i diritti e gli impegni derivanti da contratti assicurativi. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a uno strumento finanziario che abbia la forma di un contratto assicurativo (o riassicurazione) come descritto nel paragrafo 6 dello IAS 32, ma comporti principalmente il trasferimento di rischi finanziari descritti nel paragrafo 52 del presente Principio. Inoltre, derivati che sono contenuti in contratti assicurativi sono soggetti alle disposizioni di derivati incorporati contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 10-13 e Appendice A paragrafi AG27-AG33).

(e)

strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (incluse le opzioni e warrants). Tuttavia, il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l’eccezione in (a) di cui sopra.

(f)

contratti di garanzia finanziaria (incluse le lettere di credito e altri contratti per crediti insoluti) che prevedono specifici pagamenti da effettuarsi per rimborsare il possessore di una perdita sostenuta, perché un debitore specifico non ha adempiuto al pagamento dovuto secondo le condizioni generali originali o modificate di uno strumento di debito (vedere paragrafo 3). Un emittente di tale garanzia finanziaria inizialmente deve riconoscerlo al fair value(valore equo), e successivamente valutarlo al maggiore tra (i) l’importo rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e (ii) l’importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l’ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 Ricavi. Le garanzie finanziarie sono soggette alle disposizioni di eliminazione del presente Principio (vedere paragrafi 39-42 e Appendice A paragrafi AG57-AG63).

(g)

i contratti per potenziali corrispettivi in una aggregazione aziendale (vedere paragrafi 65-67 dello IAS 22 Aggregazioni di imprese). Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente.

(h)

i contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (vedere Appendice A paragrafo AG1). Tuttavia, altri tipi di derivati che sono incorporati in tali contratti sono soggetti alle disposizioni dei derivati incorporati contenute nel presente Principio (per esempio, se un Interest rate swap è subordinato ad una variabile climatica come le temperature giornaliere, l’elemento Interest rate swap è un derivato incorporato che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio – vedere paragrafi 10-13 e Appendice A paragrafi AG27-AG33).

(i)

ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 4, gli impegni all’erogazione di finanziamenti che non possono essere estinti al netto con disponibilità liquide o con altro strumento finanziario. Un impegno all’erogazione di finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il finanziamento è ripagato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio che è erogato in rate con l’avanzamento della costruzione). L’emittente di un impegno all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato deve inizialmente rilevarlo al fair value (valore equo), e successivamente valutarlo al maggiore tra (i) l’importo rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 e (ii) l’importo rilevato inizialmente dedotto, ove opportuno, l’ammortamento complessivo rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 18. Un emittente di impegni a erogare un finanziamento deve applicare lo IAS 37 ad altri impegni a erogare finanziamenti che non rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni di eliminazione del presente Principio (vedere paragrafi 15-42 e Appendice A paragrafi AG36-AG63).

3.

I contratti di garanzia finanziaria sono regolamentati dal presente Principio se prevedono che i pagamenti siano effettuati in relazione a cambiamenti in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice dei prezzi o dei tassi, merito di credito (rating) o indici di credito, o altra variabile (alcune volte denominata «sottostante»). Per esempio, rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio un contratto di garanzia finanziaria che prevede dei pagamenti da effettuarsi, qualora la solvibilità finanziaria di un debitore scenda al di sotto di un determinato livello.

4.

Gli impegni all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Un’entità che ha una consolidata prassi a vendere le attività che derivano dagli impegni all’erogazione di finanziamenti poco dopo l’erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti nella stessa categoria.

5.

Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per l’incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità.

6.

Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

(a)

quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;

(b)

quando l’abilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l’entità ha una prassi a estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con una controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano o vendendo il contratto prima del suo utilizzo o estinzione);

(c)

quando, per simili contratti, l’entità ha una prassi aconsegnare il sottostante e di venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore;

e

(d)

quando un elemento non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui (b) o (c) sono applicabili che non è sottoscritto al fine dell’ottenimento o della consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità, conseguentemente, rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 5 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino ad essere posseduti per l’ottenimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio.

7.

Un’opzione emessa ad acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 6(a) o (d) rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto per l’ottenimento o consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

DEFINIZIONI

8.

I termini definiti nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati nel paragrafo 11 dello IAS 32. Lo IAS 32 definisce i seguenti termini:

strumento finanziario

attività finanziaria

passività finanziaria

strumento rappresentativo di capitale

e fornisce indicazioni per l’applicazione di tali definizioni.

9.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Definizione di un derivato Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere i paragrafi 2-7) con le tre seguenti caratteristiche:

(a)

il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile prestabilita (alcune volte denominata «sottostante»);

(b)

non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

e

(c)

è regolato a data futura.

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

(a)

È classificata come posseduta per negoziazione. Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:

(i)

acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

(ii)

parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo;

o

(iii)

un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un designato ed efficace strumento di copertura).

(b)

[…] Qualsiasi attività […] finanziaria che rientri nell’ambito di applicazione del presente Principio può essere designata al momento della rilevazione iniziale come attività […] finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico fatta eccezione per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato in modo attendibile (vedere paragrafo 46(c) e l’Appendice A paragrafi AG80 e AG81).

Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (vedere Appendice A paragrafi AG16-AG25) ad eccezione di quelli:

(a)

che l’entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

(b)

che l’entità designa come disponibili per la vendita;

e

(c)

che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

Un’entità non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’esercizio corrente o dei due precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:

(i)

siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione dell’attività finanziaria (per esempio, meno di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value (valore equo) dell’attività finanziaria;

(ii)

si verifichino dopo che l’entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati;

o

(iii)

siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall’entità.

Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono stati quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

(a)

quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

(b)

quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita;

o

(c)

quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.

Un’interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono finanziamenti o crediti (per esempio, un’interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un finanziamento o un credito. Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come (a) finanziamenti e crediti, (b) investimenti posseduti sino alla scadenza o (c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (vedere IAS 18), i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possa essere valutata in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari). Eliminazione è la cancellazione dallo stato patrimoniale di un’entità di un’attività o passività finanziaria rilevata precedentemente. Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti (1). Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) consiste in un acquisto o in una vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o convenzioni del mercato interessato. I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria (vedere Appendice A paragrafo AG13). Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite. Una programmata operazione è una anticipata operazione futura per la quale non vi è un impegno. Uno strumento di copertura è un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (paragrafi 72-77 e Appendice A paragrafi AG94-AG97 sviluppano la definizione di uno strumento di copertura). Un elemento coperto è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che (a) espone l’entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto (paragrafi 78-84 e Appendice A paragrafi AG98-AG101 sviluppano la definizione di elementi coperti). L’efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (vedere Appendice A paragrafi AG105-AG113).

DERIVATI INCORPORATI

10.

Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato – con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto di modificare con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio di una valuta estera, a un indice di prezzi o di tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile. Un derivato che sia associato a uno strumento finanziario, ma sia contrattualmente trasferibile indipendentemente da quello strumento, o abbia una controparte diversa da quello strumento, non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

11.

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:

(a)

le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (vedere Appendice A paragrafi AG30 e AG33);

(b)

uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;

e

(c)

lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni nel fair value (valore equo) rilevate nel conto economico (per es. un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico non è separato).

Se un derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato secondo le disposizioni del presente Principio se questo è uno strumento finanziario e in conformità agli altri Principi se non è uno strumento finanziario. Il presente Principio non disciplina se un derivato incorporato deve essere presentato separatamente in bilancio.

12.

Se un’entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve trattare l’intero contratto combinato come un’attività o una passività finanziaria che è posseduta per negoziazione.

13.

Se un’entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value (valore equo) di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato), il fair value (valore equo) del derivato incorporato è la differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento ibrido e il fair value (valore equo) del contratto primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal presente Principio. Se l’entità non è in grado di determinare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e lo strumento combinato viene trattato come posseduto per negoziazione.

RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE

Rilevazione iniziale

14.

Un’entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un’attività o una passività finanzaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. (Vedere paragrafo 38 con riferimento agli acquisti standardizzati di attività finanziarie).

Eliminazione di un’attività finanziaria

15.

Nei bilanci consolidati, i paragrafi 16-23 e l’Appendice A paragrafi AG34-AG52 sono applicati a livello consolidato. Quindi, un’entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dallo IAS 27 e dal SIC-12 Consolidamento-Società a destinazione specifica e poi applica i paragrafi 16-23 e l’Appendice A paragrafi AG34-AG52 al gruppo che ne deriva.

16.

Prima di valutare se, e in quale misura, l’eliminazione è appropriata secondo i paragrafi 17-23, un’entità determina se quei paragrafi dovrebbero essere applicati a una parte dell’attività finanziaria (o una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) o un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari) nella sua totalità, come segue.

(a)

I paragrafi 17-23 sono applicati a una parte di un’attività finanziaria (o una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l’eliminazione soddisfa una delle seguenti tre condizioni.

(i)

La parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente da attività finanziarie (o un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando un’entità sottoscrive un tasso di interesse strip per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi 17-23 sono applicati ai flussi finanziari relativi all’interesse.

(ii)

La parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari da un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando un’entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 17-23 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere di una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l’entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale.

(iii)

La parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente da un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando un’entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di flussi finanziari relativi a interessi da un’attività finanziaria, si applicano i paragrafi 17-23 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi a interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l’entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale.

(b)

In tutti gli altri casi, i paragrafi 17-23 sono applicati interamente alle attività finanziarie (o interamente al gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio quando un’entità trasferisce (i) i diritti al primo o all’ultimo 90 per cento dell’incasso di disponibilità liquide da un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie), o (ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari da un gruppo di crediti, ma prevede una garanzia per compensare l’acquirente per qualsiasi perdita di realizzo del credito fino all’8 per cento dell’importo capitale del credito, i paragrafi 17-23 sono applicati interamente all’attività finanziaria (o a un gruppo di attività finanziarie similari).

Nei paragrafi 17-26, il termine «attività finanziaria» fa riferimento o a una parte di un’attività finanziaria, (o a una parte di un gruppo di attività finanziarie similari) come identificato in (a) sopra, ovvero, diversamente, a un’attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie similari) nella sua interezza.

17.

Un’entità deve eliminare un’attività finanziaria quando, e soltanto quando:

(a)

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono;

o

(b)

l’entità trasferisce l’attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 18 e 19 e il trasferimento si qualifica per l’eliminazione secondo quanto previsto dal paragrafo 20.

(Vedere paragrafo 38 per vendite standardizzate di attività finanziarie).

18.

Un’entità trasferisce un’attività finanziaria, se e soltanto se:

(a)

trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria;

o

(b)

mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni nel paragrafo 19.

19.

Quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria (la «attività originale»), ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i «beneficiari finali»), l’entità tratta la transazione come un trasferimento di un’attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte.

(a)

L’entità non ha un’obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall’attività originale. Le anticipazioni a breve termine da parte dell’entità con il diritto al recupero totale dell’importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione.

(b)

Le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all’entità di vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste sono a garanzia dell’obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali.

(c)

L’entità ha una obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l’entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti (come definito nello IAS 7 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono passati ai beneficiari finali.

20.

Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria (vedere paragrafo 18), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà dell’attività finanziaria. In questo caso:

(a)

se l’entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, l’entità deve eliminare l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento.

(b)

se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie, l’entità deve continuare a rilevare l’attività finanziaria.

(c)

se l’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, l’entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. In questo caso:

(i)

se l’entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare l’attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento.

(ii)

se l’entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria (vedere paragrafo 30).

21.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici (vedere paragrafo 20) è valutato confrontando l’esposizione dell’entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistisca dei flussi finanziari netti dell’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un’attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell’attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per es. perché l’entità ha venduto un’attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). Un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un’attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all’attività finanziaria (per es. perché l’entità ha venduto un’attività finanziaria soggetta solo a un’opzione di riacquisto al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo quale una subpartecipazione a un finanziamento che soddisfa le condizioni del paragrafo 19).

22.

Spesso sarà ovvio se l’entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e non ci sarà alcun bisogno di svolgere qualsiasi calcolo. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l’esposizione dell’entità alla variabilità nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile nei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.

23.

La circostanza che l’entità abbia mantenuto il controllo (vedere paragrafo 20(c)) dell’attività trasferita dipende dall’abilità del cessionario di vendere l’attività. Se il cessionario è in grado di vendere l’attività nella sua totalità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l’entità non ha manutenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l’entità ha mantenuto il controllo.

Trasferimenti che si qualificano per l’eliminazione contabile

(vedere paragrafo 20(a) e (c)(i))

24.

Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa le condizioni per l’eliminazione nella sua totalità e mantiene il diritto a rendere servizi all’attività finanziaria in cambio di un compenso, essa deve rilevare o un’attività o una passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto non compenserà l’entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, una passività originata dall’obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che il compenso che deve essere ricevuto costituisca una retribuzione adeguata per il servizio, un’attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 27.

25.

Se, come risultato di un trasferimento, un’attività finanziaria è eliminata nella sua totalità, ma ne consegue che l’entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l’entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value (valore equo).

26.

Al momento dell’integrale eliminazione di un’attività finanziaria nella sua totalità, la differenza tra:

(a)

il valore contabile

e

(b)

la somma del (i) corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e (ii) qualsiasi utile o perdita complessivo che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 55 (b))

deve essere rilevata nel conto economico.

27.

Se l’attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per es. quando un’entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, vedere paragrafo 16(a)) e la parte trasferita soddisfa interamente le condizioni per l’eliminazione, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, sulla base dei relativi fair value (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, un’attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua ad essere rilevata. La differenza tra:

(a)

il valore contabile attribuito alla parte eliminata

e

(b)

la somma di (i) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) e (ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 55(b))

deve essere rilevata nel conto economico. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nel patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, in base ai relativi fair value (valore equo).

28.

Quando un’entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, è necessario determinare il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata. Quando un’entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua ad essere rilevata o esistono altre transazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o transazioni di mercato recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima del fair value (valore equo) è la differenza tra il fair value (valore equo) della più ampia attività finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata.

Trasferimenti che non si qualificano per l’eliminazione contabile

(vedere paragrafo 20(b))

29.

Se un trasferimento non comporta un’eliminazione perché l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, l’entità deve continuare a riconoscere l’attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi, l’entità deve rilevare qualsiasi provento dell’attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività finanziaria.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

(vedere paragrafo 20(c)(ii))

30.

Se un’entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un’attività trasferita, e mantiene il controllo dell’attività trasferita, l’entità continua a rilevare l’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell’entità nell’attività trasferita corrisponde alla misura a cui essa si espone alle variazioni del valore dell’attività trasferita. Per esempio:

(a)

quando il coinvolgimento residuo dell’entità è una garanzia sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è il minore tra (i) l’importo dell’attività e (ii) l’importo massimo del corrispettivo ricevuto che l’entità potrebbe dover ripagare («l’importo della garanzia»).

(b)

quando il coinvolgimento residuo è un’opzione emessa o acquistata (o entrambe) sull’attività trasferita, la misura del coivolgimento residuo dell’entità è l’importo dell’attività trasferita che l’entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un’opzione a vendere emessa su un’attività che è valutata al fair value (valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell’entità è limitata al minore tra il fair value (valore equo) dell’attività trasferita e il prezzo di esercizio dell’opzione (vedere paragrafo AG48).

(c)

quando il coinvolgimento residuo dell’entità è un’opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull’attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell’entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate da disponibilità liquide come illustrato al punto (b) sopra.

31.

Quando un’entità continua a rilevare un’attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l’entità riconosce anche una passività associata. Nonostante le altre disposizioni di valutazione contenute nel presente Principio, l’attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l’entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell’attività trasferita e della passività associata è:

(a)

il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenute dall’entità, se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato;

o

(b)

pari al fair value (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenute dall’entità valutate su base autonoma, se l’attività trasferita è valutata al fair value (valore equo).

32.

L’entità deve continuare a rilevare qualsiasi provento derivante dall’attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare qualsiasi onere sostenuto con la passività associata.

33.

Al fine della valutazione successiva, le variazioni rilevate nel fair value (valore equo) dell’attività trasferita e della associata passività sono contabilizzate coerentemente l’una con l’altra secondo quanto previsto dal paragrafo 55, e non devono essere compensate.

34.

Se il coinvolgimento residuo di un’entità interessa soltanto una parte di un’attività finanziaria (per es. quando un’entità mantiene un’opzione di riacquisto di parte di un’attività trasferita, o mantiene un’interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà e l’entità mantiene il controllo), l’entità ripartisce il precedente valore contabile dell’attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare a seguito del coinvolgimento residuo, e la parte che non rileva più sulla base dei fair value (valore equo) relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 28. La differenza tra:

(a)

il valore contabile attribuito alla parte che non è più rilevata;

e

(b)

la somma del (i) corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata e (ii) qualsiasi utile o perdita complessivo attribuito ad essa che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 55(b))

deve essere rilevata nel conto economico. Un utile o perdita complessivo che è stato rilevato nel patrimonio netto è ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che non è più rilevata, in base ai relativi fair value (valore equo).

35.

[…]

Tutti i trasferimenti

36.

Se un’attività trasferita continua ad essere rilevata, l’attività e la passività associate non devono essere compensate. Analogamente, l’entità non deve compensare qualsiasi provento derivante dall’attività trasferita con qualsiasi onere sostenuto con la passività associata (vedere IAS 32 paragrafo 42).

37.

Se un cedente fornisce una garanzia non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia da parte del cedente e del cessionario dipende dal fatto se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia e se il cedente è inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia come segue:

(a)

Se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare nuovamente la garanzia, allora il cedente deve riclassificare tale attività nel suo stato patrimoniale separatamente da altre attività (per es. come un’attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitali dati in pegno o credito riacquistato).

(b)

Se il cessionario vende la garanzia ricevuta in pegno, questo deve rilevare il corrispettivo di vendita e una passività misurata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia.

(c)

Se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia, questo deve eliminare la garanzia e il cessionario deve rilevare la garanzia come una sua attività misurata inizialmente al fair value (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare la propria obbligazione a restituire la garanzia.

(d)

Ad eccezione di quanto disposto in (c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia come un’attività.

Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria

38.

Un acquisto o una vendita standardizzato di attività finanziarie deve essere rilevato e eliminato, come applicabile, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (vedere Appendice A paragrafi AG53-AG56).

Eliminazione contabile di una passività finanziaria

39.

L’entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta – ovverosia, quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata oppure scaduta.

40.

Uno scambio tra colui che acquista e colui che cede in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi, deve essere contabilizzato come un’estinzione della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia se o non attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore) deve essere contabilizzata come un’estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.

41.

La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita a un’altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non in disponibilità liquide o passività assunta, deve essere rilevata nel conto economico.

42.

Se un’entità riacquista una parte di una passività finanziaria, l’entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata in base ai relativi fair value (valore equo) alla data del riacquisto. La differenza tra (a) il valore contabile attribuito alla parte stornata e (b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non in disponibilità liquide trasferite o passività assunta, per la parte eliminata deve essere rilevata nel conto economico.

VALUTAZIONE

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie

43.

Quando un’attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un’entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un’attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di attività o passività finanziarie.

44.

Quando un’entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un’attività che è successivamente valutata al costo o al costo ammortizzato, l’attività è rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di negoziazione (vedere Appendice A paragrafi AG53-AG56).

Valutazione successiva di attività finanziarie

45.

Ai fini della valutazione di un’attività finanziaria successiva alla rilevazione iniziale, il presente Principio classifica le attività finanziarie nelle seguenti quattro categorie definite nel paragrafo 9:

(a)

attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

(b)

investimenti posseduti sino alla scadenza;

(c)

finanziamenti e crediti;

e

(d)

attività finanziarie disponibili per la vendita.

Queste categorie si applicano alla valutazione e alla rilevazione a conto economico secondo il presente Principio. L’entità può utilizzare altre descrizioni per queste categorie o altre categorizzazioni quando si presentano le informazioni nel prospetto del bilancio. L’entità deve indicare nelle note l’informativa richiesta dallo IAS 32.

46.

Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, ai loro fair value (valori equi), senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti attività finanziarie:

(a)

finanziamenti e crediti come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo;

(b)

investimenti posseduti sino alla scadenza come definiti nel paragrafo 9, che devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo;

e

(c)

investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere misurato attendibilmente e i derivati che vi sono correlati e che devono essere regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono essere valutati al costo (vedere Appendice A paragrafi AG80 e AG81).

Le attività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura nei paragrafi compresi tra 89 e 102. Tutte le attività finanziarie eccetto quelle valutate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sono soggette a una verifica per riduzione di valore in conformità ai paragrafi 58-70 e all’Appendice A paragrafi AG84-AG93.

Valutazione successiva di passività finanziarie

47.

Dopo la rilevazione iniziale, un’entità deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, ad eccezione di:

(a)

passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo)eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo.

(b)

passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un’attività finanziaria non si qualifica per l’eliminazione ovvero è contabilizzata utilizzando l’approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 29 e 31 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie

Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 89-102.

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value(valore equo)

48.

Nella determinazione del fair value (valore equo) di un’attività finanziaria o una passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio o lo IAS 32, un’entità deve applicare i paragrafi AG69-AG82 dell’Appendice A.

49.

Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità richiesta, (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all’importo esigibile a richiesta, attualizzato dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento.

Riclassificazioni

50.

Un’entità non deve riclassificare uno strumento finanziario nella o fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico mentre è posseduto o emesso.

51.

Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come disponibile per la vendita e rimisurato al fair value (valore equo), e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55(b).

52.

Ogni qualvolta le vendite o le riclassificazioni di un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza non soddisfano alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 9, qualsiasi investimento posseduto sino alla scadenza che residua deve essere riclassificato come disponibile per la vendita. Al momento di tali riclassificazioni, la differenza tra il loro valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55(b).

53.

Se una valutazione attendibile si rende disponibile per un’attività o una passività finanziaria per la quale tale valutazione non era precedentemente disponibile, e per l’attività o passività è richiesta la valutazione al fair value (valore equo) qualora sia disponibile una valutazione attendibile (vedere paragrafi 46(c) e 47), l’attività o passività deve essere rimisurata al fair value (valore equo), e la differenza tra il suo valore contabile e il fair value (valore quo) deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 55.

54.

Se, in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità di detenere l’attività sino alla scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del fair value (valore equo) non è più disponibile (vedere paragrafi 46(c) e 47) o poiché i «due esercizi precedenti» di cui al paragrafo 9 sono trascorsi, diviene appropriato iscrivere un’attività finanziaria o una passività finanziaria al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo), il valore al fair value (valore equo) dell’attività o passività finanziaria contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato, come applicabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 55(b) deve essere contabilizzato come segue:

(a)

Nel caso di un’attività finanziaria con una scadenza fissa, l’utile o la perdita deve essere ammortizzato a conto economico lungo il corso della vita utile residua dell’investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e l’importo a scadenza deve inoltre essere ammortizzata lungo il corso della vita utile residua dell’attività finanziaria utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in modo similare all’ammortamento di un premio o di uno sconto. Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi precedente utile o perdita che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto è rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

(b)

Nel caso di un’attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’utile o la perdita deve rimanere nel patrimonio netto fino a quando l’attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata, nel qual caso essa deve essere rilevata a conto economico. Se l’attività finanziaria subisce successivamente una riduzione di valore, qualsiasi utile o perdita precedente che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto è rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 67.

Utili e perdite

55.

Un utile (o una perdita) derivante da una variazione di fair value (valore equo) di un’attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura (vedere paragrafi 89-102) deve essere rilevato come segue.

(a)

Un utile (o una perdita) relativo a un’attività o passività finanziaria classificata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico deve essere rilevato a conto economico.

(b)

Un utile (o una perdita) su un’attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto, tramite il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio), ad eccezione delle perdite per riduzione di valore (vedere paragrafi 67-70) e degli utili e delle perdite su cambi (vedere Appendice A paragrafo AG83), fino a quando l’attività finanziaria è eliminata, momento in cui l’utile o la perdita complessivo rilevato precedentemente nel patrimonio netto deve essere rilevato a conto economico. Tuttavia, l’interesse calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo (vedere paragrafo 9) viene rilevato a conto economico (vedere IAS 18 Ricavi). I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto economico quando sorge il diritto dell’entità a ricevere il pagamento (vedere IAS 18).

56.

Con riferimento alle attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (vedere paragrafi 46 e 47), un utile (o una perdita) è rilevato nel conto economico quando l’attività o la passività finanziaria è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore, e tramite il processo di ammortamento. Tuttavia, per le attività o passività finanziarie che sono elementi coperti (vedere i paragrafi 78-84 e Appendice A paragrafi AG98-AG101) la contabilizzazione dell’utile o della perdita deve avvenire in base ai paragrafi 89-102.

57.

Se un’entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (vedere paragrafo 38 e Appendice A paragrafi AG53 e AG56), qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data di regolamento non è rilevata per le attività iscritte al costo o al costo ammortizzato (ad eccezione delle perdite per riduzione di valore). Per le attività iscritte al fair value (valore equo), tuttavia, la variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata a conto economico o nel patrimonio netto, come appropriato secondo il paragrafo 55.

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie

58.

L’entità deve determinare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale eventuale evidenza, l’entità deve applicare il paragrafo 63 (per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 66 (per attività finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 67 (per attività finanziarie disponibili per la vendita) per determinare l’importo di eventuali perdite per riduzione di valore.

59.

Un’attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l’effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati rilevabili che giungono all’attenzione del possessore dell’attività in merito ai seguenti eventi di perdita:

(a)

significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;

(b)

una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

(c)

il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

(d)

sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

(e)

la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;

o

(f)

dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:

(i)

cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in ritardo o di beneficiari di carte di credito che hanno raggiunto il loro limite massimo di credito e stanno pagando l’importo minimo mensile);

oppure

(ii)

condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all’interno del gruppo (per esempio un aumento del tasso di disoccupazione nell’area geografica dei beneficiari, una diminuzione nei prezzi immobiliari per i mutui nella relativa area, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell’industria che ricadono sui beneficiari del gruppo).

60.

La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell’entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un’entità non costituisce, di per sé, una evidenza di una riduzione di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Una diminuzione di fair value (valore equo) dell’attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di interesse privo di rischio).

61.

In aggiunta ai tipi di evento nel paragrafo 59, l’obiettiva evidenza di riduzione di valore per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale include informazioni circa importanti cambiamenti con un effetto avverso che si è verificato nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera, e indica che il costo dell’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un’evidenza obiettiva di riduzione di valore.

62.

In alcuni casi i dati osservabili richiesti per valutare l’importo di una riduzione di valore su un’attività finanziaria possono essere limitati o non più del tutto rilevanti per le circostanze attuali. Per esempio, questo può succedere quando un beneficiario è in difficoltà finanziaria e ci sono pochi dati storici disponibili relativi a beneficiari similari. In tali casi, un’entità utilizza la sua esperienza valutativa nello stimare l’importo di eventuali perdite per riduzione di valore. Analogamente, un’entità utilizza la propria esperienza valutativa per adeguare i dati rilevabili per un gruppo di attività finanziarie alle circostanze attuali (vedere paragrafo AG89). L’impiego di stime ragionevoli è una parte essenziale della redazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità.

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato

63.

Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di credito future che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l’uso di un accantonamento. L’importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico.

64.

Un’entità prima valuta se l’evidenza obiettiva della riduzione di valore esiste individualmente per attività finanziarie che sono individualmente significative, e individualmente o collettivamente per attività finanziarie che non sono significative individualmente (vedere paragrafo 59). Se un’entità determina che non esiste alcuna evidenza obiettiva di riduzione di valore per un’attività valutata individualmente, qualora significativa o meno, essa include l’attività in un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e la valuta collettivamente per riduzione di valore. Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali una perdita per riduzione di valore è o continua ad essere rilevata, non sono incluse in una valutazione collettiva di riduzione di valore.

65.

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell’accantonamento. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell’attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell’attività finanziaria che supera il costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data in cui la perdita per riduzione di valore viene stornata nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. L’importo dello storno deve essere rilevato nel conto economico.

Attività finanziarie iscritte al costo

66.

Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale e che non è valutato al fair value (valore equo) perché il suo fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, o su un’attività derivata che è collegata a e deve essere regolata con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale, l’importo della perdita per riduzione di valore, viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività finanziaria similare (vedere il paragrafo 46(c) e l’Appendice A, pargrafi AG80 e AG81). Tali perdite per riduzione di valore non devono essere ripristinate.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

67.

Quando una riduzione di fair value (valore equo) di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore (vedere paragrafo 59), la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata.

68.

L’importo della perdita complessiva che viene stornata dal patrimonio netto e rilevata nel conto economico secondo il paragrafo 67 deve essere la differenza tra il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata precedentemente nel conto economico.

69.

Le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico.

70.

Se, in un periodo successivo, il fair value (valore equo) di uno strumento di debito classificato come disponibile per la vendita aumenta e l’incremento può essere correlato oggettivamente a un evento che si verifica dopo che la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, con l’importo stornato rilevato a conto economico.

COPERTURE

71.

Qualora esista una designata relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto come descritto nei paragrafi 85-88 e Appendice A paragrafi AG102-AG104, la contabilizzazione dell’utile o perdita sullo strumento di copertura e sull’elemento coperto deve attenersi ai paragrafi 89-102.

Strumenti di copertura

Strumenti qualificabili

72.

Il presente Principio, ad eccezione dell’ipotesi di alcune opzioni emesse, non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 88 (vedere Appendice A paragrafo AG94). Tuttavia, un’attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, solo per una copertura di un rischio di cambio in valuta estera.

73.

Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all’entità che redige il bilancio (per esempio esterna al gruppo, segmento o singole entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell’entità, tutte tali operazioni infragruppo sono eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all’interno del gruppo o nel segmento oggetto di informativa a condizione che siano esterni alla singola entità o segmento cui si riferisce il bilancio.

Designazione di strumenti di copertura

74.

Solitamente esiste un’unica valutazione al fair value (valore equo) per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano variazioni di fair value (valore equo) sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un’entità per uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni permesse sono:

(a)

separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un’opzione ed escludere la variazione nel suo valore temporale;

e

(b)

separare l’elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto a termine.

Queste eccezioni sono permesse perchè il valore intrinseco dell’opzione ed il premio sul contratto a termine generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere classificata come strumento di copertura.

75.

Una proporzione dell’intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di copertura è in circolazione.

76.

Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che (a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; (b) l’efficacia della copertura possa essere dimostrata; e (c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.

77.

Due o più derivati o loro proporzioni, (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o più non derivati o loro proporzioni, o una combinazione di derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso quando il(i) rischio(i) derivante(i) da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar di tasso di interesse o altro strumento derivato che abbini un’opzione emessa e un’opzione acquistata non si qualifica come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un’opzione emessa netta (ossia, per la quale viene ricevuto un premio netto). Analogamente, due o più strumenti (o loro proporzioni) possono essere designati come strumento di copertura soltanto se nessuno di questi è un’opzione emessa o un’opzione emessa netta.

Elementi coperti

Elementi qualificabili

78.

Un elemento coperto può essere un’attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non iscritto, una programmata operazione altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L’elemento coperto può essere (a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, una programmata operazione altamente probabile o un investimento netto in gestioni estere (b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, programmate operazioni altamente probabili investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio similari o (c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.

79.

A differenza dei finanziamenti e dei crediti, un investimento posseduto sino alla scadenza non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, perché la designazione di un investimento posseduto sino alla scadenza richiede la determinazione di possedere l’investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni del fair value (valore equo) o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino alla scadenza può essere un elemento coperto con riferimento ai rischi derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di credito.

80.

Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o programmate operazioni altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità o segmenti nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o bilanci separati di quelle entità o segmenti e non nei bilanci consolidati del gruppo. Come un’eccezione, il rischio di valuta estera di un elemento monetario infragruppo (per es. un debito/credito tra due controllate) può qualificarsi come un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un’esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando l’elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

81.

Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) (quali uno o più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore equo)) a patto che si possa valutarne l’efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente dell’esposizione al tasso di interesse di un’attività o passività fruttifera di interessi può essere designata come il rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come componente dell’esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario coperto).

81A.

In un’operazione di copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere designata in termini di un importo di una valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere attività e passività, l’importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L’entità può coprire una parte del rischio di tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l’entità può coprire la variazione di fair value (valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto sulla base delle date attese di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. […]

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti

82.

Se l’elemento coperto è un’attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto (a) riferito a rischi di cambio o (b) a tutti i rischi nel suo insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o fair value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti

83.

Attività e passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività e le singole passività che compongono il gruppo condividono l’esposizione al rischio che è designato come essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo deve risultare approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di elementi.

84.

Poiché un’entità accerta l’efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attività o passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non si qualifica come contabilizzazione di copertura.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

85.

La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura e dello strumento coperto.

86.

Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

(a)

copertura di fair value (valore equo): una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico.

(b)

copertura di un flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a una programmata operazione altamente probabile) e che (ii) potrebbe influire sul conto economico.

(c)

copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

87.

Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value (valore equo) o come una copertura di flusso finanziario.

88.

Una relazione di copertura si qualifica come di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte.

(a)

All’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell’entità nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l’entità valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

(b)

Ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (vedere Appendice A paragrafi AG105-113) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura.

(c)

Per le coperture di flussi finanziari, una programmata operazione che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico.

(d)

L’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati (vedere paragrafo 46 e 47 e Appendice A paragrafi AG80 e AG81 per una guida nella determinazione del fair value).

(e)

La copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Coperture di fair value (valore equo)

89.

Se una copertura di fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue:

(a)

l’utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico;

e

(b)

l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. Questa disposizione si applica anche se l’elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell’utile o della perdita attribuibile al rischio coperto nel conto economico si applica anche se l’elemento coperto è un’attività finanziaria disponibile per la vendita.

89A.

Per una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89(b) può essere soddisfatta presentando l’utile o la perdita attribuibile all’elemento coperto:

(a)

in una singola voce distinta all’interno dell’attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è un’attività;

o

(b)

in una singola voce distinta all’interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l’elemento coperto è una passività.

Le voci distinte a cui si fa riferimento in (a) e (b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dallo stato patrimoniale quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.

90.

Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate nel fair value (valore equo) dell’elemento coperto non correlate alla copertura sono iscritte secondo le disposizioni del paragrafo 55.

91.

Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:

(a)

lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità);

(b)

la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88;

o

(c)

l’entità revoca la designazione.

92.

Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89(b) al valore contabile di uno strumento finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell’interesse effettivo (o, nel caso di una copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta dello stato patrimoniale descritta nel paragrafo 89A) deve essere rilevata nel conto economico. L’ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere rettificato per le variazioni del suo fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data in cui ha inizio l’ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività finanziarie o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l’ammortamento utilizzando un tasso di interesse effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio del rischio di tasso di interesse, alla scadenza del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.

93.

Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione complessiva successiva del fair value (valore equo)dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività con l’utile o perdita corrispondente rilevato nel conto economico (vedere paragrafo 89(b)). Anche le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura sono rilevate nel conto economico.

94.

Quando un’entità sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un’attività o assumere una passività che è un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell’attività o passività che risulta dall’adempimento dell’impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione complessiva nel fair value (valore equo) dell’impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato rilevato in bilancio.

Coperture di flussi finanziari

95.

Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell’esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:

(a)

la parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediante il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1);

e

(b)

la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

96.

Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

(a)

la componente separata di patrimonio netto associata all’elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

(i)

l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della copertura;

e

(ii)

la variazione complessiva nel fair value (valore equo)(al valore attuale) dei futuri flussi finanziari attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura;

(b)

l’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel conto economico;

e

(c)

se la documentata strategia di gestione del rischio adottata da un’entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell’efficacia della copertura una specifica componente dell’utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (vedere paragrafi 74, 75, e 88(a)), tale componente esclusa dell’utile o della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 55.

97.

Se una copertura di una programmata operazione successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o esercizi durante i quali l’attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sul conto economico (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che tutto o una parte di una perdita rilevata direttamente nel patrimonio netto non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel conto economico l’importo che non si prevede di recuperare.

98.

Se una copertura di una programmata operazione successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o una passività non finanziaria, o una programmata operazione per un’attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione di copertura di fair value (valore equo), allora l’entità deve applicare (a) o (b) di seguito:

(a)

Riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 95 nel conto economico nello stesso esercizio o esercizi durante i quali l’attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sul conto economico (come negli esercizi in cui l’ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l’entità prevede che tutto o una parte di una perdita rilevata direttamente nel patrimonio netto non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel conto economico l’importo che non si prevede di recuperare.

(b)

Eliminare gli utili e perdite associati che sono rilevati direttamente nel conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 95, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell’attività o della passività.

99.

Un’entità deve adottare o (a) o (b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.

100.

Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto devono essere rilevati nel conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sul conto economico (per esempio, quando la programmata vendita si verifica).

101.

In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:

(a)

Lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità). In tal caso, l’utile o perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95(a)) deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 e 100.

(b)

La copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura nel paragrafo 88. In tal caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95(a)) deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 e 100.

(c)

La programmata operazione ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95 (a)) deve essere rilevato a conto economico. Una programmata operazione che non è più altamente probabile (vedere paragrafo 88(c)) ci si può ancora attendere che si verifichi.

(d)

L’entità revoca la designazione. Per le coperture di una programmata operazione, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace (vedere paragrafo 95(a)) deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 e 100. Se ci si attende che l’operazione non debba più accedere, l’utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico.

Coperture di un investimento netto

102.

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell’investimento netto (vedere IAS 21), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari.

(a)

la parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1);

e

(b)

la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico.

L’utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico alla dismissione della gestione estera.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103.

Un’entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o Gennaio 2005. È permessa un’applicazione anticipata. Un’enttià non deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se un’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

104.

Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 105-108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato salvo che non sia fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l’entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state rideterminate.

105.

Quando il presente Principio è applicato per la prima volta, un’entità è autorizzata a designare un’attività o una passività finanziaria precedentemente iscritta come un’attività o una passività finanziaria al fair vlaue (valore equo) rilevato a conto economico o disponibile per la vendita nonostante la disposizione nel paragrafo 9 di fare tale designazione al momento della rilevazione iniziale. Per una qualsiasi di tali attività finanziarie designate come disponbili per la vendita, l’entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l’entità trasferirà tale utile o perdita complessivo nel conto economico. Per qualsiasi strumento finanziario designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o disponibile per la vendita, l’entità deve:

(a)

rideterminare il valore dell’attività o passività finanziaria utilizzando la nuova designazione nei bilanci comparativi;

e

(b)

indicare il fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie designate in ciascuna categoria e la classificazione e valore contabile nei bilanci precedenti.

106.

Ad eccezione di quanto permesso dal paragrafo 107, un’entità deve applicare le disposizioni di eliminazione contabile nei paragrafi 15-37 e nell’Appendice A paragrafi AG36-AG52 prospetticamente. Di conseguenza, se un’entità ha stornato attività finanziarie secondo quanto previsto dallo IAS 39 (rivisto nella sostanza nel 2000) in seguito ad una transazione che si è verificata prima del 1o gennaio 2004 e tali attività non sarebbero state eliminate secondo quanto previsto dal presente Principio, l’entità non deve rilevare tali attività.

107.

Nonostante il paragrafo 106, un’entità può applicare le disposizioni di eliminazione contabile nei paragrafi 15-37 e nell’Appendice A paragrafi AG36-AG52 retroattivamente da una data a sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività eliminate in seguito ad operazioni passate fossero state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

108.

Un’entità non deve rettificare il valore contabile di attività e passività non finanziarie per escludere gli utili e le perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima dell’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta. All’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato direttamente nel patrimonio netto per una copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una copertura di fair value (valore equo) deve essere riclassificato come una attività o una passività, a eccezione di una copertura di un rischio di cambio su valuta estera che continua a essere trattata come una copertura di flussi finanziari.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

109.

Il presente Principio sostituisce IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione rivisto nella sostanza nell’ottobre 2000.

110.

Il presente Principio e la Guida applicativa che lo accompagna sostituiscono la Guida applicativa emessa dal Comitato per la Guida applicativa dello IAS 39 nominato dal precedente IASC.


(1)  I paragrafi 48, 49 e AG69-AG82 dell’Appendice A contengono le disposizioni per la determinazione del fair value (valore equo) di un’attività o di una passività finanziaria.


APPENDICE A

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

Ambito di applicazione (paragrafi 2-7)

AG1.

I contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche sono normalmente usati alla stessa stregua delle polizze assicurative. (Quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Con tali contratti, il pagamento effettuato si basa sull’importo della perdita arrecata all’entità assicurata. I diritti e le obbligazioni nei contratti assicurativi che non interessano principalmente il trasferimento di rischi finanziari sono esclusi dall’ambito del presente Principio dal paragrafo 2 (d). L’esborso dovuto in forza di alcuni di questi contratti che richiedono un pagamento in base a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche non è collegato all’importo di una perdita assicurata dell’entità. Tali contratti sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Principio dal paragrafo 2(h).

AG2.

Il presente Principio non cambia le disposizioni relative ai piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Fondi di previdenza e accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dallo IAS 18 Ricavi.

AG3.

Talvolta, l’entità effettua quello che concepisce come un «investimento strategico» in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un’altra entità, con l’intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l’entità nella quale l’investimento è effettuato. L’entità che investe utilizza lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto è appropriato per tale investimento. Analogamente, l’entità che investe utilizza lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture per stabilire se risulti più appropriata per tale investimento la contabilizzazione con il consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto. Se né il metodo del patrimonio netto né il consolidamento proporzionale risultano appropriati, l’entità applica il presente Principio per la contabilizzazione dell’investimento strategico.

AG4.

Il presente Principio si applica alle attività e alle passività finanziarie degli assicuratori, diverse dai diritti e dalle obbligazioni che sorgono da contratti assicurativi, che sono esclusi dal paragrafo 2(d).

Definizioni (paragrafi 8-9)

Tasso di interesse effettivo

AG5.

In alcuni casi, le attività finanziarie sono acquisite con grossi sconti che riflettono le perdite sostenute su crediti. Le entità includono tali perdite su crediti nei flussi finanziari stimati nel calcolo del tasso di interesse effettivo.

AG6.

Quando si applica il criterio dell’interesse effettivo, un’entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione e altri premi o sconti inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l’operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l’operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento. In tale caso, il periodo di ammortamento adeguato è il periodo relativo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento a tasso variabile riflette l’interesse che è maturato sullo strumento da quando l’interesse è stato pagato l’ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell’interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento del credito distribuito sul tasso variabile specificato nello strumento, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento.

AG7.

Per le attività e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se un’attività o una passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività o passività.

AG8.

Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere gli stimati flussi finanziari effettivi e rideterminati. L’entità ridetermina il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo originale dello strumento finanziario. La rettifica è rilevata come provento o onere nel conto economico.

Derivati

AG9.

Esempi tipici di contratti derivati sono i futures e contratti a termine, swap e opzioni. Un derivato solitamente presenta un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non richiede al possessore o all’emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o un pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente con una variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1 000 (1) se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se un importo nozionale non è specificato.

AG10.

La definizione di un derivato nel presente Principio include contratti che sono regolati con la consegna dello strumento sottostante (ossia un contratto a termine di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). Un’entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ossia un contratto per l’acquisto o la vendita di una merce a un prezzo fisso in una data futura). Tale tipologia di contratto rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle disposizioni d’acquisto, vendita o uso previsti dell’entità (vedere paragrafi 5-7).

AG11.

Una delle caratteristiche di un derivato è che ha un investimento netto iniziale che è minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti si suppone possano avere una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

AG12.

Un acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell’impegno contrattuale, tale impegno non è rilevato come uno strumento derivato. Piuttosto, il presente Principio richiede un’apposita contabilizzazione per tali contratti standardizzati (vedere paragrafi 38 e AG53-AG56).

Costi di transazione

AG13.

I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse gli e oneri di trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione

AG14.

Generalmente la negoziazione riflette una attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell’operatore.

AG15.

Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:

(a)

passività derivative che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;

(b)

obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un’entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);

(c)

passività finanziarie che sono sostenute con un’intenzione di riacquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l’emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo);

e

(d)

passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti congiuntamente per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.

Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.

Investimenti posseduti sino alla scadenza

AG16.

Un’entità non ha un manifesto interesse a possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:

(a)

l’entità intende possedere l’attività finanziaria per un periodo indefinito;

(b)

l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria (ad eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall’entità) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, necessità di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nelle condizioni di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio;

o

(c)

l’emittente ha il diritto di regolare l’attività finanziaria per un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.

AG17.

Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale non possono essere considerati un investimento posseduto sino alla scadenza o perché non hanno una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni, warrant e simili diritti su azioni). Con riferimento alla definizione di investimenti posseduti sino alla scadenza, i pagamenti fissi o determinabili e la scadenza fissa presuppongono l’esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisca gli importi e le date in cui deve essere effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di capitale. Un rischio significativo di mancato pagamento non preclude la classificazione di un’attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se i pagamenti contrattuali sono fissati o determinabili e se altri criteri per tale classificazione sono soddisfatti. Se i termini di uno strumento di debito perpetuo richiedono pagamenti di interesse per un periodo indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza perché non c’è una data di scadenza.

AG18.

I criteri per classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza sono soddisfatti per un’attività finanziaria che è redimibile dall’emittente se il possessore ha l’intenzione ed è in grado di possederla sino a quando è richiamata dall’emittente o sino alla scadenza e il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L’opzione ad acquistare dell’emittente, qualora esercitata, accelera semplicemente la scadenza dell’attività. Tuttavia, se l’attività finanziaria è redimibile secondo un criterio per cui il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l’attività finanziaria non può essere qualificata come un investimento posseduto sino alla scadenza. L’entità nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato considera qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo di transazione capitalizzato.

AG19.

Un’attività finanziaria per cui vi può essere un’opzione a vendere (ossia il possessore ha il diritto di richiedere che l’emittente ripaghi o riscatti l’attività finanziaria prima della scadenza) non può essere classificata come un investimento posseduto sino alla scadenza perché l’elemento pagamento di un’opzione a vendere in un’attività finanziaria non è coerente con l’espressa volontà di possedere l’attività sino alla scadenza.

AG20.

Per la maggior parte delle attività finanziarie, il fair value (valore equo) è una misura più adeguata del costo ammortizzato. La classificazione «posseduta sino alla scadenza» rappresenta una eccezione ed è utilizzabile solo se l’entità ha un’effettiva intenzione e la capacità di mantenere l’investimento sino alla scadenza. Quando i comportamenti dell’entità hanno generato dubbi sull’intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino alla scadenza, il paragrafo 9 preclude l’uso dell’eccezione per un ragionevole periodo di tempo.

AG21.

Una «prospettiva disastrosa» che è soltanto remota, come una corsa al prelievo dei depositi di una banca o una situazione similare che tocca un assicuratore, non è qualcosa che viene valutato da un’entità nel decidere se vi sia l’effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG22.

Le vendite effettuate prima della scadenza potrebbero soddisfare la condizione del paragrafo 9 — e, perciò, non originare un dubbio sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza — se esse sono attribuibili a uno dei seguenti aspetti:

(a)

un significativo deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente. Per esempio, una vendita a seguito di un declassamento del merito di credito da parte di un’agenzia di rating esterna non originerebbe necessariamente un dubbio sull’intenzione dell’entità di possedere altri investimenti sino alla scadenza se il declassamento fornisce prove di un importante deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente stimato in base al merito di credito al momento della rilevazione iniziale. Analogamente, se un’entità usa indici di rating interni per la valutazione delle esposizioni, le variazioni in quegli indici interni possono aiutare ad identificare gli emittenti per i quali si è verificato un deterioramento dell’affidabilità del credito, a condizione che l’approccio dell’entità per l’assegnazione degli indici interni e per le variazioni di tali indici fornisca una valutazione uniforme, affidabile e obiettiva della qualità del credito degli emittenti. Qualora vi sia prova che un’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore, (vedere paragrafi 58 e 59), il deterioramento dell’affidabilità del credito è spesso visto come significativo.

(b)

una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli interessi sugli investimenti posseduti sino alla scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l’aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi).

(c)

un’importante aggregazione aziendale o un’importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita od il trasferimento di investimenti posseduti sino alla scadenza per mantenere l’esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell’entità (sebbene l’aggregazione aziendale di per sé sia un evento sotto il controllo dell’entità, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere una posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste con anticipo).

(d)

una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di particolari tipi di investimento, situazioni queste che spingono l’entità a dismettere un investimento posseduto sino alla scadenza.

(e)

un significativo incremento dei requisiti patrimoniali previsti dagli organi di vigilanza che inducono l’entità ad un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino alla scadenza.

(f)

un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli investimenti posseduti sino alla scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

AG23.

Un’entità non ha una dimostrata capacità di possedere sino alla scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se:

(a)

non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l’investimento sino alla scadenza;

o

(b)

è soggetta ad una esistente restrizione legale o di altro tipo che potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino alla scadenza. (Tuttavia, un’opzione ad acquistare dell’emittente non vanifica necessariamente l’intenzione di un’entità di possedere un’attività finanziaria sino alla scadenza — vedere paragrafo AG18.)

AG24.

Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi AG16-AG23 possono indicare che l’entità non ha l’effettiva intenzione o capacità di possedere un investimento sino alla scadenza.

AG25.

L’entità valuta la propria intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino alla scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono inizialmente rilevate, ma anche a ogni successiva data di riferimento del bilancio.

Finanziamenti e crediti

AG26.

Eventuali attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili (inclusi finanziamenti attivi, crediti commerciali, investimenti in strumenti di debito e depositi presso banche) potrebbero potenzialmente soddisfare la definizione di finanziamenti e crediti. Tuttavia, un’attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo (come uno strumento di debito quotato, vedere paragrafo AG71) non soddisfa le condizioni necessarie per la classificazione come finanziamento o credito. Le attività finanziarie che non soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti possono essere classificate come investimenti posseduti sino alla scadenza se soddisfano le condizioni necessarie previste per tale classificazione (vedere paragrafi 9 e AG16-AG25). Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria che sarebbe altrimenti classificata come un finanziamento o un credito, un’entità può designarla come un’attività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, o come una attività finanziaria disponibile per la vendita.

Derivati incorporati (paragrafi 10-13)

AG27.

Se un contratto primario non ha una stabilita o predeterminata scadenza e rappresenta un’interessenza residua nelle attività nette di un’entità, allora le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche del capitale relative alla stessa entità da considerarsi strettamente correlate. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.

AG28.

Un derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto a termine o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite od implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Un derivato incorporato basato su opzioni (quali un’opzione incorporata a vendere, acquistare, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell’elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all’importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

AG29.

Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia, i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (vedere IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, quando uno strumento ha più di un derivato incorporato, questi derivati qualora si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e siano prontamente separabili e indipendenti l’uno dall’altro, sono contabilizzati separatamente.

AG30.

Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente connessi al contratto primario (paragrafo 11 (a)) nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 11 (b) e (c), un’entità contabilizza lo strumento incorporato in maniera separata dal contratto primario.

(a)

Un’opzione a vendere incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all’emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.

(b)

Un’opzione ad acquistare incorporata in uno strumento rappresentativo di capitale che permette all’emittente di riacquistare tale strumento rappresentativo di capitale a un prezzo specificato non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione ad acquistare è uno strumento rappresentativo di capitale a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32, in tale caso è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio).

(c)

Una opzione o una clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non vi sia un allineamento congiunto del tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al tempo dell’estensione. Se un’entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito emette un’opzione ad acquistare a favore di terzi su tale strumento, l’emittente considera l’opzione ad acquistare come un’estensione della data di scadenza dello strumento di debito a condizione che si possa richiedere all’emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell’aver esercitato l’opzione ad acquistare.

(d)

Interessi o quote capitale indicizzati allo strumento di capitale – incorporati in uno strumento primario di debito od in un contratto assicurativo — tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale — non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e allo strumento derivato incorporato non sono simili.

(e)

Interessi o quote capitale indicizzati al valore della merce – incorporati in uno strumento primario di debito od in un contratto assicurativo — tramite cui l’ammontare dell’interesse o della quota capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l’oro) — non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario ed allo strumento derivato incorporato non sono simili.

(f)

Una modalità di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito dalla prospettiva del possessore dello strumento (dalla prospettiva dell’emittente, l’opzione di conversione in capitale è uno strumento rappresentativo di capitale, escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio a condizione che soddisfi le condizioni per tale classificazione secondo quanto previsto dallo IAS 32).

(g)

Un’opzione ad acquistare, vendere, riscattare o rimborsare anticipatamente, incorporata in uno strumento primario di debito, non è strettamente correlata allo strumento primario a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione sia approssimativamente pari al costo dello strumento di debito ammortizzato ad ogni data di esercizio dell’opzione. Dalla prospettiva dell’emittente di uno strumento di debito convertibile con una caratteristica di opzione ad acquistare o a vendere incorporata, la stima in merito al fatto che l’opzione ad acquistare o a vendere sia strettamente correlata allo strumento derivato incorporato è effettuata prima di separare l’elemento di capitale secondo quanto previsto dallo IAS 32.

(h)

Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettano a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un’attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un’altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all’attività di riferimento senza possederla direttamente.

AG31.

Un esempio di uno strumento ibrido è uno strumento finanziario che dia al possessore un diritto a vendere lo strumento finanziario all’emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni nell’indice del valore dello strumento di capitale o della merce che può aumentare o diminuire («una opzione a vendere»). […] È necessario separare un derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata) secondo quanto previsto dal paragrafo 11 poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG27 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlata allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo AG30(a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare o diminuire, il derivato incorporato è un derivato non opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.

AG32.

Nel caso di un’opzione a vendere di uno strumento che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore dell’attivo netto di un’entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento con quote indicizzate), l’effetto della separazione di un derivato incorporato e la contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione dello strumento composto all’importo di rimborso, pagabile alla data di riferimento del bilancio se il possessore esercita il diritto a rivendere lo strumento all’emittente.

AG33.

Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi a seguire. In questi esempi, secondo le disposizioni del presente Principio, l’impresa non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

(a)

Un derivato incorporato in cui il sottostante è un tasso di interesse o indice di tassi di interesse che può modificare il valore degli interessi che sarebbero diversamente corrisposti o ricevuti su uno strumento primario di debito è strettamente correlato allo strumento primario a meno che lo strumento combinato possa essere estinto in tale modo che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l’investimento contabilizzato o il derivato incorporato potrebbe almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e potrebbe risultare in un tasso di rendimento che sia almeno il doppio di quanto sarebbe il rendimento di mercato per un contratto alle stesse condizioni del contratto primario.

(b)

Un floor o un cap incorporato sui tassi di interesse di uno strumento di debito è considerato strettamente correlato allo strumento primario di debito se il cap è uguale o maggiore del tasso di interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso di interesse di mercato quando lo strumento è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) in riferimento allo strumento primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l’acquisto o la vendita di un’attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività, sono strettamente correlati al contratto primario se entrambe il cap e il floor erano «out of the money» all’inizio e non hanno un effetto di leva (leverage).

(c)

Un derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di quote di capitale e di interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un’obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Un tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere richiede che i proventi e gli oneri derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari primari siano imputati al conto economico.

(d)

Un derivato incorporato su una valuta estera in un contratto primario che non è uno strumento finanziario (quale un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non-finanziario dove il prezzo è espresso in valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un effetto di leva (leverage), non contiene una caratteristica di opzione e richiede pagamenti espressi in una delle seguenti valute:

(i)

la valuta funzionale di ogni contraente del contratto;

(ii)

la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio);

o

(iii)

una valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui avviene l’operazione (ossia una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o commercio esterno).

(Tale contratto non è un contratto primario con un derivato in valuta estera incorporato).

(e)

Una opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o sole quote capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario (i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e che (ii) non contiene termini non presenti nell’originario contratto primario di debito.

(f)

Un derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da (i) un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non sia «leveraged» e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui l’entità opera), (ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, e (iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.

Rilevazione ed eliminazione contabile (paragrafi 14-42)

Rilevazione iniziale (paragrafo 14)

AG34.

Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 14, un’entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nello stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (vedere paragrafo AG49). Se un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione, il possessore non rileva l’attività trasferita come attività propria (vedere paragrafo AG50).

AG35.

Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 14:

(a)

i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l’entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un’obbligazione legale a pagare, in contanti.

(b)

le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti ha fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, un’entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva un’attività (e l’entità che trasmette l’ordine non rileva una passività) al momento dell’ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi. Se un impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 5-7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno (vedere (c) di seguito). Inoltre, se un impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura del fair value (valore equo) ogni variazione nel fair value (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come un’attività o una passività dopo l’inizio della copertura (vedere paragrafi 93 e 94).

(c)

un contratto a termine che rientri nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere paragrafi 2-7) è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno, piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento. Quando un’entità diventa una parte di un contratto a termine, i fair value (valori equi) del diritto e dell’obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto a termine è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell’obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come un’attività o passività.

(d)

i contratti di opzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere paragrafi 2-7) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o l’emittente diventa un contraente del contratto.

(e)

programmate operazioni future, indipendentemente dalla loro probabilità non sono attività e passività perché l’entità non è ancora un contraente del contratto.

Eliminazione contabile di un’attività finanziaria (paragrafi 15-37)

AG36.

Il seguente diagramma di flusso illustra l’accertamento se e in quale misura un’attività finanziaria è eliminata.

Image

Disposizioni secondo le quali un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria, ma assume un obbligo contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 18(b)).

AG37.

La situazione descritta nel paragrafo 18(b) (quando un’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) avviene, per esempio, se l’entità è un’entità a destinazione specifica o un’amministrazione fiduciaria con fini speciali, ed emette interessenze a beneficio degli investitori nelle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce il servizio per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie si qualificano per l’eliminazione se le condizioni nei paragrafi 19 e 20 sono soddisfatte.

AG38.

Nell’applicare il paragrafo 19, l’entità potrebbe essere, per esempio, l’originatrice di un’attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include un’entità a destinazione specifica consolidata che ha acquistato l’attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

Accertamento del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà (paragrafo 20)

AG39.

Esempi di quando un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

(a)

una vendita incondizionata di un’attività finanziaria;

(b)

una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione al riacquisto dell’attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto;

e

(c)

una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione a vendere o acquistare che è profondamente out of the money (ossia un’opzione che è così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).

AG40.

Esempi di quando un’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

(a)

un’operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto è un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;

(b)

un accordo di prestito di titoli;

(c)

la vendita di un’attività finanziaria insieme a un «total return swap» che trasferisca l’esposizione al rischio di mercato nell’entità;

(d)

una vendita di un’attività finanziaria insieme a un’opzione a vendere o acquistare che è profondamente in the money (ossia un’opzione che è così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza);

e

(e)

una vendita di crediti a breve termine in cui l’entità garantisca di rimborsare al possessore le perdite di realizzo che è probabile si verifichino.

AG41.

Se un’entità determina che a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, l’entità non rileva nuovamente l’attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l’attività trasferita in una nuova operazione.

Accertamento del trasferimento del controllo

AG42.

Un’entità non ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il possessore è in grado di vendere l’attività trasferita. Un’entità ha mantenuto il controllo di un’attività trasferita se il possessore non è in grado di vendere l’attività trasferita. Un possessore è in grado di vendere l’attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il possessore potrebbe riacquistare l’attività trasferita sul mercato se necessita di rendere l’attività all’entità. Per esempio, un possessore può avere la capacità pratica di vendere un’attività trasferita se l’attività trasferita è soggetta a un’opzione che permette all’entità di riacquistarla, ma il possessore può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’opzione viene esercitata. Un possessore non è in grado di vendere l’attività trasferita se l’entità mantiene tale opzione e il possessore non può ottenere prontamente l’attività trasferita sul mercato se l’entità esercita la propria opzione.

AG43.

Il possessore è in grado di vendere l’attività trasferita soltanto se è in grado di vendere l’attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l’imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado di fare il possessore, non di quali diritti contrattuali il possessore gode in merito a ciò che può fare con l’attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:

(a)

un diritto contrattuale di disporre dell’attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l’attività trasferita;

e

(b)

la capacità di disporre dell’attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:

(i)

la capacità del possessore di disporre dell’attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale);

e

(ii)

il possessore deve essere in grado di disporre dell’attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per es. condizioni sulle modalità di assistenza di un’attività in prestito o un’opzione che dia al possessore il diritto di riacquistare l’attività).

AG44.

Il fatto che sia improbabile che il possessore venda l’attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Tuttavia, se un’opzione a vendere o una garanzia impedisce al possessore di vendere l’attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Per esempio, se un’opzione a vendere o una garanzia ha un sufficiente valore, impedisce al possessore di vendere l’attività trasferita perché il possessore in pratica non venderebbe l’attività trasferita a terzi senza applicare una opzione simile o altre condizioni restrittive. Invece il possessore manterrebbe l’attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti in garanzia o opzione a vendere. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita.

Trasferimenti che si qualificano per l’eliminazione contabile

AG45.

Un’entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l’entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuito all’attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l’entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l’entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l’intero spread d’interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 27, i fair value (valori equi) dell’attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell’attività che è eliminata e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifici corrispettivi per il servizio o il corrispettivo da riceversi non si presume compensi l’entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l’obbligo di servizio.

AG46.

Nella stima dei fair value (valori equi) della parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata al fine di applicare il paragrafo 27, un’entità applica le disposizioni per la misurazione del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi 48, 49 e AG69-AG82 in aggiunta al paragrafo 28.

Trasferimenti che non si qualificano per l’eliminazione contabile

AG47.

Quanto segue è un’applicazione del principio esposto nel paragrafo 29. Se una garanzia fornita dall’entità per perdite dovute a inadempienze sull’attività trasferita impedisce che un’attività trasferita sia eliminata come conseguenza del fatto che l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività trasferita, l’attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua totalità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come una passività.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

AG48.

Gli esempi seguenti illustrano come un’entità valuta un’attività trasferita e la passività associata secondo quanto previsto dal paragrafo 30.

Tutte le attività

(a)

Se una garanzia fornita da un’entità di rimborsare perdite per inadempienze su un’attività trasferita impedisce all’attività trasferita di essere eliminata nella misura del coinvolgimento residuo, l’attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra (i) il valore contabile dell’attività e (ii) il massimo importo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che si potrebbe richiedere all’entità di rimborsare («l’importo della garanzia»). La passività associata è inizialmente valutata all’importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore equo) iniziale della garanzia è imputato al conto economico secondo un criterio temporale (vedere IAS 18) e il valore contabile dell’attività è ridotto per perdite di valore.

Attività valutate al costo ammortizzato

(b)

Se un’obbligazione di un’opzione a vendere emessa da un’entità o diritto di opzione ad acquistare posseduto da un’entità impedisce a un’attività trasferita di essere eliminata e l’entità valuta l’attività trasferita al costo ammortizzato, la passività associata è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l’ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il costo ammortizzato dell’attività trasferita alla data di scadenza dell’opzione. Per esempio si supponga che il costo ammortizzato e il valore contabile dell’attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il costo ammortizzato dell’attività alla data dell’esercizio dell’opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività associata è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nel conto economico utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se l’opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività associata e il prezzo di esercizio sono rilevate nel conto economico.

Attività valutate al fair value (valore equo)

(c)

Se il diritto dell’opzione ad acquistare mantenuto da un’entità impedisce ad un’attività trasferita di essere eliminata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value (valore equo), l’attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività associata è valutata a (i) il prezzo di esercizio dell’opzione meno il valore temporale dell’opzione se l’opzione è in o at the money, o (ii) il fair value (valore equo) dell’attività trasferita meno il valore temporale dell’opzione se l’opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e la passività associata sia il fair value (valore equo) del diritto dell’opzione ad acquistare. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell’attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell’opzione è CU95 e il valore temporale dell’opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU75 (CU80 – CU5) e il valore contabile dell’attività trasferita è CU80 (ossia il suo fair value (valore equo)).

(d)

Se un’opzione a vendere emessa da un’entità impedisce a un’attività trasferita di essere eliminata e l’entità valuta l’attività trasferita al fair value (valore equo), la passività associata è valutata al prezzo di esercizio dell’opzione più il valore temporale dell’opzione. La valutazione dell’attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell’opzione poiché l’entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell’attività trasferita che eccedono il prezzo di esercizio dell’opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell’attività e della passività associata sia il fair value (valore equo) dell’obbligazione dell’opzione a vendere. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell’attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell’opzione è CU100 e il valore temporale dell’opzione è CU5, il valore contabile della passività associata è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell’attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell’opzione).

(e)

Se un collar nella forma di un’opzione ad acquistare posseduta e opzione a vendere emessa, impedisce a un’attività trasferita di essere eliminata e l’entità valuta l’attività al fair value (valore equo), continua a valutare l’attività al fair value (valore equo). La passività associata è valutata in base a (i) la somma del prezzo di esercizio dell’opzione ad acquistare e il fair value (valore equo) dell’opzione a vendere meno il valore temporale dell’opzione ad acquistare, se l’opzione ad acquistare è in o at the money, o (ii) la somma del fair value (valore equo) dell’attività e il fair value (valore equo) dell’opzione a vendere meno il valore temporale dell’opzione ad acquistare se l’opzione ad acquistare è out of the money. La rettifica della valutazione della passività associata assicura che il valore contabile netto dell’attività e la passività associata sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute ed emesse dall’entità. Per esempio, si presuma che un’entità trasferisca un’attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un’opzione ad acquistare con un prezzo di esercizio di CU120 e emette un’opzione a vendere con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell’attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni a vendere e ad acquistare sono pari a CU1 e CU5 rispettivamente. In questo caso, l’entità rileva un’attività di CU100 (il fair value (valore equo) dell’attività) e una passività CU96 [(CU100+CU1) – CU5]. Questo dà un’attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute ed emesse dall’entità.

Tutti i trasferimenti

AG49.

Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connesse al trasferimento non sono contabilizzate separatamente come derivati se la rilevazione di entrambi i derivati e l’attività trasferita o la passività derivante dal trasferimento comporterebbe la rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni due volte. Per esempio, un’opzione ad acquistare mantenuta dal trasferente può impedire che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita. In tale caso, l’opzione ad acquistare non è rilevata separatamente come un’attività derivata.

AG50.

Nella misura in cui un trasferimento di un’attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l’eliminazione, il possessore di un’attività finanziaria non rileva l’attività trasferita come attività propria. Il possessore storna la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia un diritto sia un’obbligazione a riacquistare il controllo dell’intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il possessore può contabilizzare il proprio credito come un finanziamento o un credito.

Esempi

AG51.

Gli esempi di seguito illustrano l’applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.

(a)

Accordi di riacquisto e prestito di titoli.Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è presa in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il possessore ottiene il diritto a vendere o a impegnare l’attività, il trasferente riclassifica l’attività nel proprio stato patrimoniale, per esempio, come un’attività data in prestito o un credito per il riacquisto.

(b)

Accordi di riacquisto e prestito di titoli — attività che sono sostanzialmente le stesse. Se un’attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, ovvero se un’attività finanziaria è presa in prestito o se è mutuata con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, questa non è stornata poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

(c)

Accordi di riacquisto e prestito di titoli — diritto di sostituzione Se un accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o un’operazione di prestito di titoli, fornisce al possessore un diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore equo) all’attività trasferita alla data di riacquisto, l’attività venduta o data in prestito secondo un’operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è stornata perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.

(d)

Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se un’entità vende un’attività finanziaria e mantiene soltanto un diritto di primo rifiuto a riacquistare l’attività trasferita al fair value (valore equo) se il possessore successivamente la vende, l’entità storna l’attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

(e)

Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto di un’attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detta vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l’eliminazione contabile se l’operazione originale soddisfaceva le condizioni di eliminazione. Tuttavia, se un accordo per la vendita di un’attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente a un accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l’attività non è stornata.

(f)

Le opzioni a vendere e le opzioni ad acquistare che sono profondamente in the money. Se un’attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l’opzione ad acquistare è profondamente in the money, il trasferimento non comporta l’eliminazione perché il trasferimento ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l’attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l’opzione a vendere è profondamente in the money, l’operazione non comporta l’eliminazione perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

(g)

Le opzioni a vendere e le opzioni ad acquistare che sono profondamente out of the money. Un’attività finanziaria che è trasferita soggetta soltanto a un’opzione a vendere profondamente out-of-the-money posseduta dal possessore o a un’opzione ad acquistare profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, è stornata. Ciò in quanto il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

(h)

Le attività prontamente reperibili soggette all’opzione ad acquistare che non sono né profondamente in the money né out of the money. Se un’entità possiede un’opzione ad acquistare su un’attività che è prontamente reperibile sul mercato e l’opzione non è né profondamente in the money, né profondamente out of the money, l’attività è stornata. Ciò in quanto l’entità (i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, e (ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l’attività non è prontamente reperibile sul mercato, l’eliminazione è esclusa nella misura dell’importo dell’attività che è soggetta all’opzione ad acquistare poiché l’entità ha mantenuto il controllo dell’attività.

(i)

Un’attività non prontamente reperibile soggetta a un’opzione a vendere emessa da un’entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se un’entità trasferisce un’attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e emette un’opzione a vendere che non è profondamente out of the money, l’entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell’opzione a vendere emessa. L’entità mantiene il controllo dell’attività se l’opzione a vendere ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l’attività, nel qual caso l’attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento (vedere paragrafo AG44). L’entità trasferisce il controllo dell’attività se l’opzione a vendere non ha un valore sufficiente per evitare che il possessore venda l’attività, nel qual caso l’attività viene eliminata.

(j)

Le attività soggette all’opzione a vendere o ad acquistare al fair value o a un accordo di riacquisto a termine. Un trasferimento di un’attività finanziaria che è soggetta soltanto a un’opzione a vendere o ad acquistare o a un accordo di riacquisto a termine che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell’attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l’eliminazione come conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.

(k)

Opzioni ad acquistare o opzioni a vendere regolate in disponibilità liquide. Un’entità valuta il trasferimento di un’attività finanziaria che è soggetta a un’opzione a vendere o ad acquistare o a un accordo di riacquisto a termine che sarà regolata al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà. Se un’entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, determina se ha mantenuto il controllo dell’attività trasferita. Il fatto che l’opzione a vendere o ad acquistare o l’accordo di riacquisto a termine sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l’entità ha trasferito il controllo (vedere paragrafi AG44 e (g), (h) e (i) sopra).

(l)

Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un’opzione (di acquisto) ad acquistare incondizionata che dà a un entità il diritto di riottenere le attività trasferite soggette ad alcune limitazioni. Se tale opzione determina che l’entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici di proprietà, impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo soggetto al riacquisto (supponendo che il possessore non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100 000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere richiamati potrebbe non superare CU10 000, CU90 000 dei prestiti soddisferebbero le condizioni per l’eliminazione.

(m)

Richiamo delle attività. Un’entità che può essere un trasferente, che fornisce l’assistenza alle attività trasferite può detenere un’azione di richiamo generale delle attività cedute residuali qualora il valore delle attività in essere sia talmente ridotto da rendere inefficiente la gestione (in relazione ai proventi dell’assistenza). Se tale azione di richiamo generale determina che un’entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il possessore non può vendere le attività, ciò impedisce l’eliminazione soltanto nella misura dell’importo delle attività che sono soggette all’opzione ad acquistare.

(n)

Interessenze trattenute subordinate e garanzie di credito. Un’entità può fornire al possessore un maggior credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell’attività ceduta. Alternativamente, un’entità può fornire al possessore un maggior credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specificato. Se l’entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività trasferita, l’attività continua a essere rilevata nella sua totalità. Se l’entità mantiene alcuni, ma sostanzialmente non tutti i rischi e benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l’eliminazione è preclusa nella misura dell’importo di disponibilità liquide o di altre attività che l’entità potrebbe dover corrispondere.

(o)

Total return swaps. Un’entità può vendere un’attività finanziaria a un possessore e sottoscrivere un total return swap con il possessore, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall’attività sottostante sono trasferiti all’entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell’attività sottostante sono assorbiti dall’entità. In tale caso, l’eliminazione di tutta l’attività è proibita.

(p)

Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un possessore un’attività finanziaria a tasso fisso e sottoscrivere un interest rate swap con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell’attività finanziaria trasferita. L’interest rate swap non preclude l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti effettuati sull’attività trasferita.

(q)

Ammortamento degli Interest rate swap. Un’entità può trasferire a un possessore un’attività finanziaria a tasso fisso che è saldato nel tempo, e sottoscrivere un interest rate swap da ammortizzare con il possessore per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l’importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all’importo capitale dell’attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l’entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l’entità o continua a rilevare tutte le attività cedute ovvero le rileva nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Peraltro, se l’ammortamento dell’importo nozionale dello swap non è correlato all’importo capitale in essere dell’attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l’entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull’attività. Quindi, non precluderebbe l’eliminazione dell’attività trasferita se i pagamenti sullo swap non condizionano i pagamenti di interessi per l’attività trasferita e lo swap non determina che l’entità mantenga alcun altro rischio e beneficio significativo di proprietà sull’attività trasferita.

AG52.

Questo paragrafo illustra l’applicazione dell’approccio del coinvolgimento residuo quando permane in una parte dell’attività finanziaria.

Si supponga che un’entità abbia un portafoglio di finanziamenti prepagabili la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10 000. L’entità conclude un’operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il possessore ottiene il diritto a CU9 000 di eventuali riscossioni di capitale più l’interesse al 9,5 per cento su tale importo. L’entità mantiene il diritto a CU1 000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più lo spread dello 0,5 per cento sul restante CU9 000 del capitale. Le riscossioni di pagamenti anticipati sono ripartite tra l’entità e il possessore proporzionalmente al rapporto 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell’entità di CU1 000 fino a che la quota è esaurita. Il fair value (valore equo) dei finanziamenti alla data dell’operazione è CU10 100 e il fair value (valore equo) stimato dello spread di 0,5 per cento è CU40.L’entità determina che ha trasferito alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni significativi rischi e benefici della proprietà (per la propria quota subordinata trattenuta) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l’approccio del coinvolgimento residuo.Per applicare il presente Principio, l’entità analizza l’operazione come (a) un mantenimento di una quota trattenuta di CU1 000 del tutto proporzionale, più (b) la subordinazione di tale quota trattenuta per ridurre il rischio di credito del possessore per perdite di realizzo.L’entità calcola che CU9 090 (90 per cento CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9.115 rappresenta il corrispettivo del tutto proporzionale per un 90 per cento della quota. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento della propria quota trattenuta per ridurre il rischio di credito al possessore per perdite di realizzo. Inoltre, lo spread di 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per l’aumento di credito. Di conseguenza, il corrispettivo totale ricevuto per il rischio di credito assunto è CU65 (CU25+CU40).L’entità calcola l’utile o la perdita alla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value (valore equo) della quota del 10 per cento trattenuta e del 90 per cento trasferita non sono disponibili alla data dell’operazione, l’entità ripartisce il valore contabile dell’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 28:

 

Fair value (Valore equo) stimato

Percentuale

Valore contabile ripartito

Quota trasferita

9 090

90 %

9 000

Quota trattenuta

1 010

10 %

1 000

Totale

10 100

 

10 000

L’entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 - CU9 000). Il valore contabile della quota trattenuta dall’entità è CU1 000.
Inoltre, l’entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione della quota trattenuta per perdite di realizzo. Di conseguenza, essa rileva un’attività di CU1 000 (l’importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività associata di CU1 065 (che è l’importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1 000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65).L’entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l’operazione come segue:

 

Debito

Credito

Attività originale

9 000

Attività rilevata per la subordinazione o la quota residuale

1 000

Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di spread

40

Utile o perdita (utile sull’operazione)

90

Passività

1 065

Disponibilità liquide riscosse

9 115

Totale

10 155

10 155

Immediatamente dopo l’operazione, il valore contabile dell’attività è CU2 040 incluso CU1 000, che rappresenta il costo distribuito della quota trattenuta, e CU1 040, che rappresenta l’ulteriore coinvolgimento residuo dell’entità dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo (che include la distribuzione dello spread di CU40).In esercizi successivi, l’entità rileva il corrispettivo ricevuto per il rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l’interesse sull’attività iscritta utilizzando il criterio dell’interesse effettivo e rileva eventuali perdite di realizzo sull’attività iscritta. Come esempio di quest’ultimo, si supponga che l’anno prossimo ci sia una svalutazione del credito sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L’entità riduce l’attività rilevata di CU600 (CU300 relativi alla propria quota trattenuta e CU300 relativi all’ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione della propria quota trattenuta per perdite di realizzo), e riduce la propria passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere a conto economico per svalutazione crediti pari a CU300.

Acquisto o vendita standardizzato di un’attività finanziaria (paragrafo 38)

AG53.

Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) di attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi AG55 e AG56. Il criterio utilizzato è applicato in modo uniforme per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che appartengono alla stessa categoria di attività finanziarie definite nel paragrafo 9. A questo scopo le attività che sono possedute per la negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

AG54.

Un contratto che richiede o permette un regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Invece, tale contratto viene contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.

AG55.

La data di negoziazione è la data in cui un’entità si impegna ad acquistare o vendere un’attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: (a) la rilevazione di un’attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e (b) l’eliminazione di una attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Solitamente, gli interessi sull’attività e sulla corrispondente passività non iniziano a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento.

AG56.

La data di regolamento è la data in cui un’attività è consegnata a o da un’entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce a (a) la rilevazione di un’attività il giorno in cui è ricevuta dall’entità, e (b) l’eliminazione di un’attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione il giorno in cui è consegnata dall’entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, un’entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l’attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per attività valutate al costo o ammortizzate al costo, è rilevata a conto economico per attività classificate come attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, ed è rilevato nel patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la vendita.

Eliminazione contabile di una passività finanziaria (paragrafi 39-42)

AG57.

Una passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:

(a)

regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi;

o

(b)

è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore. (Se il debitore ha dato una garanzia questa condizione può ancora essere soddisfatta.)

AG58.

Se un emittente di un strumento di debito riacquista tale strumento, il debito è estinto anche se l’emittente è un operatore sul mercato «market maker» di tale strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.

AG59.

Un pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust) (talune volte denominato «risoluzione di fatto»), di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.

AG60.

Se un debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione e notifica al proprio creditore che terzi hanno assunto la sua obbligazione di debito, il debitore non elimina l’obbligazione di debito salvo che la condizione nel paragrafo AG57 (b) sia soddisfatta. Se il debitore paga un terzo per assumersi un’obbligazione di debito e ottiene uno svincolo legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito a un terzo o direttamente al proprio creditore originale, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.

AG61.

Poiché una remissione legale, sia giuridica sia operata da parte del creditore, si concretizza nella eliminazione di una passività, l’entità può rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni previste per l'eliminazione contenute nei paragrafi da 15 a 37 in merito alle attività finanziarie trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le attività trasferite non sono eliminate, e l’entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

AG62.

Per l’applicazione del paragrafo 40, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, incluso qualsiasi onorario pagato al netto di qualsiasi onorario ricevuto e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzata come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto è rilevato come parte dell’utile o della perdita connesso all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto rettifica il valore contabile della passività ed è ammortizzato lungo il corso del restante termine della passività modificata.

AG63.

In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua obbligazione di garanzia a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:

(a)

rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia;

e

(b)

rileva un utile o una perdita come differenza tra (i) l’eventuale corrispettivo pagato e (ii) il valore contabile dell’originaria passività finanziaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.

Valutazione (paragrafi 43-70)

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie (paragrafo 43)

AG64.

Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della misurazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche paragrafo AG76). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario è stimato, utilizzando una tecnica di valutazione (vedere paragrafi AG74-AG79). Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine non fruttifero può essere stimato al valore attuale di tutti gli incassi attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, termine, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito similare. Ulteriori ammontari concessi sono costi o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

AG65.

Se un’entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ossia 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve un corrispettivo anticipato a compensazione, l’entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto del corrispettivo ricevuto. L’entità ammortizza l’attualizzazione a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Valutazione successiva di attività finanziarie (paragrafi 45 e 46)

AG66.

Se uno strumento finanziario che era precedentemente rilevato come un’attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 47.

AG67.

Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi dell’operazione alla misurazione iniziale e successiva di un’attività finanziaria disponibile per la vendita. Un’attività è acquistata per CU100 più una commissione d’acquisto di CU2. Inizialmente, l’attività è rilevata a CU102. La data di riferimento del bilancio è il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l’attività è CU100. Se l’attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l’attività è valutata a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e una perdita di CU2 viene rilevata nel conto economico. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono ammortizzati a conto economico utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Se l’attività finanziaria disponibile per la vendita non prevede pagamenti fissi o determinabili, i costi dell’operazione sono rilevati a conto economico quando l’attività è eliminata o subisce una riduzione di valore.

AG68.

Gli strumenti che sono classificati come finanziamenti e crediti sono valutati al costo ammortizzato senza considerare l’intenzione dell’entità di possederli sino alla scadenza.

Considerazioni sul criterio di valutazione al fair value (valore equo) (paragrafi 48 e 49)

AG69.

Sottostante alla definizione di fair value (valore equo) vi è la presunzione che l’entità sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a considerazioni sfavorevoli. Il fair value (valore equo) non è, perciò, l’importo che l’entità riceverebbe o pagherebbe in una operazione forzosa, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, il fair value (valore equo) riflette la qualità del credito dello strumento.

AG70.

Il presente Principio utilizza i termini «prezzo d’offerta» e «prezzo richiesto» (a volte chiamato «prezzo d’offerta corrente») nel contesto dei prezzi di mercato citati, e il termine «bid-ask spread» (scarto) per includere soltanto le spese dell’operazione. Altre rettifiche per arrivare al fair value (valore equo) (per es. il rischio di credito della controparte) non sono inclusi nel termine «bid-ask spread» (scarto).

Mercato attivo: Prezzo quotato

AG71.

Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. Il fair value (valore equo) è definito in termini di un prezzo concordato tra un compratore e un venditore disponibili in una normale contrattazione. L’obiettivo della determinazione del fair value (valore equo) per uno strumento finanziario che è commercializzato in un mercato attivo è di arrivare al prezzo al quale potrebbe avvenire un’operazione alla data di riferimento del bilancio per tale strumento (ossia senza modificare o riconfigurare lo strumento) nel mercato attivo più vantaggioso a cui l’entità ha accesso immediato. Tuttavia, l’entità rettifica il prezzo con riferimento al mercato più vantaggioso per riflettere eventuali differenze nel rischio di credito della controparte tra strumenti trattati in tale mercato e quello in fase di valutazione. L’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo è la prova migliore del fair value (valore equo) e quando esistono sono utilizzati per valutare l’attività o la passività finanziaria.

AG72.

Il prezzo corrente di mercato più appropriato per un’attività posseduta o per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto dall’acquirente e, per un’attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo richiesto. Quando un’entità ha attività e passività con rischi di mercato compensati può utilizzare prezzi medi di mercato come una base per stabilire i fair value (valore equo) delle posizioni di rischio compensate e applicare il prezzo offerto richiesto alla posizione aperta netta come appropriato. Quando i prezzi offerti e richiesti non sono disponibili, il prezzo dell’operazione più recente fornisce un’indicazione del fair value (valore equo) corrente, purché non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche dalla data dell’operazione. Se le condizioni sono cambiate dalla data dell’operazione (per es. una variazione nel tasso di interesse privo di rischio in riferimento alla quotazione del prezzo più recente per un titolo obbligazionario di società), il fair value (valore equo) riflette la variazione delle condizioni in riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, come appropriato. Analogamente, se l’entità può dimostrare che il prezzo dell’ultima operazione non è il fair value (valore equo) (per es. perché rifletteva l’importo che un’entità riceverebbe o pagherebbe in un’operazione forzosa, liquidazione non volontaria, o in una vendita sottocosto), tale prezzo è rettificato. Il fair value (valore equo) di un portafoglio di strumenti finanziari è il prodotto del numero di unità dello strumento e il prezzo di mercato quotato. Se la quotazione ufficiale in un mercato attivo non esiste per uno strumento finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le parti che lo compongono, il fair value (valore equo) è determinato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato per le parti che lo compongono.

AG73.

Se un tasso (piuttosto che un prezzo) è quotato in un mercato attivo, l’entità utilizza tale tasso quotato sul mercato come riferimento alla tecnica di valutazione utilizzata per determinare il fair value (valore equo). Se il tasso quotato sul mercato non include il rischio di credito o altri fattori che coloro che partecipano al mercato includerebbero nel valutare lo strumento, l’entità rettifica tali fattori.

Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione

AG74.

Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un’entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti operazioni di mercato normali tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica.

AG75.

La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Il fair value (valore equo) è stimato sulla base dei risultati di una tecnica di valutazione che effettua il massimo utilizzo dei fattori di mercato e si affida il meno possibile a fattori specifici dell’entità. Una tecnica di valutazione dovrebbe giungere a una stima realistica del fair value (valore equo) se (a) riflette ragionevolmente come il mercato dovrebbe stabilire il prezzo dello strumento e (b) i fattori della tecnica di valutazione rappresentano ragionevolmente le aspettative di mercato e le valutazioni dei fattori di rischio-rendimento inerenti allo strumento finanziario.

AG76.

Quindi, una tecnica di valutazione (a) incorpora tutti i fattori che i partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo e (b) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato osservabile effettuata sullo stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile. Un’entità ottiene dati di mercato in modo uniforme nello stesso mercato dove lo strumento era stato originato o acquistato. La prova migliore del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto) salvo che il fair value (valore equo) di tale strumento sia determinato mettendolo a confronto con altre operazioni correnti di mercato osservabili nello stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) o basato su una tecnica di valutazione le cui variabili includono soltanto dati derivanti dai mercati osservabili.

AG77.

L’acquisizione iniziale o l’emissione di un’attività finanziaria o il sostenimento di una passività finanziaria è un’operazione di mercato che fornisce una base per la stima del fair value (valore equo) dello strumento finanziario. In particolare, se lo strumento finanziario è uno strumento di debito (quale un prestito), il fair value (valore equo) può essere determinato facendo riferimento alle condizioni di mercato che esistevano al momento del suo acquisto o alla data della sua emissione e alle condizioni correnti di mercato o ai tassi di interesse correntemente applicati dall’entità o da altri per strumenti di debito similari (ossia similare periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi finanziari, valuta, rischio di credito, garanzia e interesse). Alternativamente, se il rischio di credito del debitore non subisce variazioni e il credito applicabile si distribuisce dopo l’emissione dello strumento di debito, una stima del tasso di interesse corrente di mercato può essere ottenuta utilizzando un tasso di interesse di riferimento riflettendo una qualità di credito migliore dello strumento di debito sottostante, mantenendo la distribuzione del credito costante e rettificando per variazione nel tasso di interesse di riferimento dalla data di emissione. Se dall’operazione di mercato più recente le condizioni sono cambiate, la variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dello strumento finanziario che viene valutato è determinata facendo riferimento ai prezzi o tassi correnti per strumenti finanziari similari, rettificati come appropriato, per eventuali differenze rispetto allo strumento in fase di valutazione.

AG78.

La stessa informazione può non essere disponibile ad ogni data di valutazione. Per esempio, alla data in cui un’entità chiede un prestito o acquista uno strumento di debito che non è commercializzato attivamente, l’entità dispone di un prezzo dell’operazione che è anche un prezzo di mercato. Tuttavia, nessuna nuova informazione su operazioni può essere disponibile alla data successiva di valutazione e, per quanto l’entità possa determinare il livello generale dei tassi di interesse di mercato, può non sapere quale livello di credito o quali altri rischi di mercato le parti considererebbero nel prezzare lo strumento in tale data. Un’entità può non avere l’informativa relativa a operazioni recenti per determinare lo spread di interesse appropriato al credito da applicare sul tasso di interesse di base da utilizzare nella determinazione di un tasso di attualizzazione per il calcolo del valore attuale. Sarebbe ragionevole assumere, in assenza di prova contraria, che non sono avvenuti cambiamenti nello spread di interesse che esisteva alla data in cui è stato emesso il prestito. Tuttavia ci si aspetterebbe che l’entità si impegnasse nel determinare se vi siano prove di cambiamento di tali fattori. Quando esiste la prova di un cambiamento, l’entità considererebbe gli effetti del cambiamento nel determinare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario.

AG79.

Nell’applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, un’entità utilizza uno o più tassi di attualizzazione pari ai tassi prevalenti di rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi la qualità di credito dello strumento, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la moneta di conto in cui i pagamenti devono essere effettuati. I crediti e debiti a breve termine sprovvisti di un tasso di interesse prestabilito possono essere valutati al loro valore originale se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante.

Nessun mercato attivo: Strumenti rappresentativi di capitale

AG80.

Il fair value (valore equo) di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale (vedere paragrafo 46(c) e 47) è valutabile attendibilmente se (a) la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è significativa per tale strumento o (b) le probabilità delle varie stime all’interno della gamma possono essere accertate ragionevolmente e utilizzate nella stima del fair value (valore equo).

AG81.

Vi sono molte situazioni in cui la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli di fair value (valore equo) di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato e dei correlati derivati che devono essere regolati con la consegna di tale strumento rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) è probabile che non sia significativa. Normalmente è possibile stimare il fair value (valore equo) di un’attività finanziaria che l’entità ha acquistato da terzi. Tuttavia, se la gamma di stime ragionevoli di fair value (valore equo) è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolemente, a un’entità è precluso di valutare lo strumento al fair value (valore equo).

Fattori delle tecniche di valutazione

AG82.

Una tecnica adeguata per la stima del fair value (valore equo) di un particolare strumento finanziario incorporerebbe dati di mercato osservabili circa le condizioni di mercato e altri fattori che probabilmente condizionano il fair value (valore equo) dello strumento. Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario si baserà su uno o più dei seguenti fattori (e forse altri).

(a)

Il valore temporale del denaro (ossia l’interesse al tasso base o privo di rischio). I tassi di interesse di base possono generalmente derivare dai prezzi osservabili dei titoli di Stato e sono spesso quotati in pubblicazioni finanziarie. Questi tassi tipicamente variano a seconda delle date previste dei flussi finanziari proiettati lungo una curva di rendimento dei tassi di interesse per diversi orizzonti temporali. Per motivi pratici, un’entità può usare un tasso generico prontamente osservabile e ben accettato, quale un LIBOR o uno swap rate, come tasso di riferimento. (Poiché il tasso quale un LIBOR non è un tasso di interesse privo di rischio, la rettifica del rischio di credito appropriata per quel particolare strumento finanziario è determinata sulla base del suo rischio di credito in rapporto al rischio di credito in questo tasso di riferimento). In alcuni Paesi, i titoli di Stato possono portare un rischio di credito significativo e possono non fornire un tasso di interesse di base di riferimento stabile per strumenti denominati in tale valuta. Alcune entità in questi Paesi possono avere una migliore affidabilità creditizia e un tasso inferiore di finanziamento rispetto al Governo centrale. In tale caso, i tassi di interesse base possono essere determinati più adeguatamente facendo riferimento ai tassi di interesse per i titoli di società con miglior rating emessi nella valuta di tale giurisdizione.

(b)

Rischio di credito. L’effetto sul fair value (valore equo) del rischio di credito (ossia il premio sul tasso di interesse di base per il rischio di credito) può essere determinato dai prezzi di mercato osservabili per strumenti trattati di diversa qualità creditizia o da tassi di interesse osservabili applicati dai finanziatori per finanziamenti di diverso merito creditizio.

(c)

Tassi di cambio di valuta estera. Mercati valutari attivi esistono per la maggior parte delle valute, e i prezzi sono quotati quotidianamente nelle pubblicazioni finanziarie.

(d)

Prezzi dei beni. Vi sono prezzi di mercato osservabili per molti beni.

(e)

Prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Prezzi (ed indici di prezzi) di strumenti rappresentativi di capitale trattati sono prontamente osservabili in alcuni mercati. Le tecniche che si basano sul valore attuale possono essere utilizzate per stimare il prezzo corrente di mercato di strumenti rappresentativi di capitale per i quali non sussistono prezzi osservabili.

(f)

Volatilità (ossia la dimensione delle variazioni future nel prezzo di uno strumento finanziario o altro elemento). Misurazioni della volatilità di elementi attivamente negoziati possono normalmente essere stimati ragionevolmente sulla base di dati storici di mercato o utilizzando la volatilità implicita nei prezzi correnti di mercato.

(g)

Il rischio di rimborso anticipato e di riscatto. La tendenza attesa di rimborso anticipato per attività finanziarie e di riscatto per passività finanziarie possono essere stimate sulla base di dati storici. (Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria che può essere riscattata dalla controparte non può essere inferiore al valore attuale dell’importo di riscatto — vedere paragrafo 49).

(h)

I costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria. I costi di servizio possono essere stimati utilizzando confronti con i costi correnti applicati da altri operatori del mercato. Se i costi di servizio di un’attività o di una passività finanziaria sono significativi e gli altri operatori del mercato si troverebbero a sostenere costi simili, l’emittente dovrebbe tenerne conto nella determinazione del fair value (valore equo) di tale attività o passività finanziaria. È probabile che il fair value (valore equo) all’inizio di un diritto contrattuale per compensi futuri sia pari ai costi di emissione corrisposti, a meno che i compensi futuri e costi correlati non siano in linea con situazioni comparabili sul mercato.

Utili e perdite (paragrafi 55-57)

AG83.

Un’entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. Secondo lo IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi in valuta estera su attività e passività monetarie è imputato al conto economico. Un’eccezione è un elemento monetario che è designato come uno strumento di copertura in una copertura di un flusso finanziario (vedere paragrafi 95-101) o una copertura di un investimento netto (vedere paragrafo 102). Ai fini della rilevazione di proventi ed oneri su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, un’attività finanziaria disponibile per la vendita è trattata come se fosse contabilizzata al costo ammortizzato nella valuta estera. Di conseguenza, per tale attività finanziaria, le differenze di cambio che derivano dai cambiamenti nel costo ammortizzato sono rilevate a conto economico e altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 55(b). Per attività finanziarie disponibili per la vendita che non sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per esempio, strumenti rappresentativi di capitale), l’utile o la perdita rilevato direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 55(b) include eventuali correlate differenze di cambio. Se sussiste una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni nel componente in valuta estera di tali strumenti finanziari sono rilevate a conto economico.

Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie (paragrafi 58-70)

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (paragrafi 63-65)

AG84.

Una riduzione di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo dello strumento finanziario poiché l’attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value (valore equo) per quelle attività che sono diversamente valutate al costo ammortizzato. Se le condizioni di un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza sono rinegoziate o diversamente modificate a causa delle difficoltà finanziarie del debitore o del finanziatore, una riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo prima della modifica delle condizioni. I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine non sono attualizzati se l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante. Se un finanziamento, credito o investimento posseduto sino alla scadenza ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 63 è il tasso (tassi) corrente di interesse effettivo determinato secondo contratto. Come espediente pratico, un creditore può valutare le riduzioni di valore di un’attività finanziaria riportata al costo ammortizzato sulla base del fair value (valore equo) di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato osservabile. Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un’attività finanziaria con pegno riflette i flussi finanziari che possono risultare dal pignoramento meno i costi per l’ottenimento e la vendita del pegno, a seconda se il pignoramento sia probabile o meno.

AG85.

Il processo per la stima della riduzione di valore considera tutte le esposizioni di credito, non soltanto quelle di bassa qualità di credito. Per esempio, se un’entità utilizza un sistema interno di valutazione del credito considera tutti i livelli di credito, non soltanto quelli che riflettono un serio deterioramento del credito.

AG86.

Il processo per la stima di una perdita per riduzione di valore può risultare in un importo singolo o in una gamma di importi possibili. Nel secondo caso, l’entità rileva una perdita per riduzione di valore pari alla stima migliore all’interno della gamma (2) considerando tutte le informazioni disponibili prima dell’approvazione del bilancio in merito alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio.

AG87.

Al fine di una valutazione collettiva della riduzione di valore, le attività finanziarie sono raggruppate sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, sulla base di una valutazione di rischio di credito o di un processo di classificazione che considera il tipo di attività, industria, posizione geografica, tipo di garanzia, stato insoluto e altri fattori rilevanti). Le caratteristiche scelte sono rilevanti per la stima di flussi finanziari futuri per gruppi di tali attività in quanto indicano la capacità dei debitori di pagare tutti gli importi dovuti secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle attività oggetto di valutazione. Tuttavia, le probabilità di perdita e altre statistiche di perdita differiscono a livello di gruppo tra (a) attività che sono state valutate singolarmente per riduzione di valore e sono risultate non soggette a riduzione di valore e (b) attività che non sono state valutate singolarmente per riduzione di valore, con il risultato che può essere richiesto un importo di riduzione di valore diverso. Se un’entità non ha un gruppo di attività con caratteristiche di rischio simili, non effettua l’ulteriore valutazione.

AG88.

Le perdite per riduzione di valore rilevate per un gruppo rappresentano un passo intermedio in attesa dell’identificazione di perdite per riduzione di valore su attività individuali nel gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore. Non appena è disponibile l’informazione che identifica specificamente le perdite per riduzione su singole attività nel gruppo, tali attività sono rimosse dal gruppo.

AG89.

I flussi finanziari futuri in un gruppo di attività finanziarie che sono collettivamente valutate per riduzione di valore sono stimate sulla base di esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo. Le entità che non hanno un’esperienza specifica di perdita o esperienza insufficiente, utilizzano un’esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di attività finanziarie. L’esperienza storica di perdita è rettificata sulla base di dati osservabili correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno influenzato l’esercizio su cui l’esperienza storica di perdita si basa ed elimina gli effetti di condizioni nell’esercizio storico che non esistono correntemente. Le stime delle variazioni nei flussi finanziari futuri riflettono e sono discrezionalmente coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti e altri fattori che sono indicativi delle perdite sostenute nel gruppo e la loro dimensione). La metodologia e le stime utilizzate per stimare i flussi finanziari futuri sono riviste regolarmente per ridurre eventuali differenze tra esperienza stimata di perdita ed effettiva.

AG90.

Come esempio dell’applicazione del paragrafo AG89, un’entità può determinare, sulla base dell’esperienza storica, che una delle cause principali dell’inadempienza per finanziamenti con carte di credito è la morte del debitore. L’entità può osservare che il tasso di morte è invariato da un anno al successivo. Nonostante ciò, alcuni dei debitori nel gruppo di finanziamenti di carte di credito di un’entità possono essere morti quell’anno, indicando che una perdita per riduzione di valore si è verificata su tali finanziamenti, anche se, alla fine dell’anno, l’entità non conosce ancora quale particolare debitore è deceduto. Sarebbe appropriato che una perdita per riduzione di valore fosse rilevata per queste perdite «sostenute», ma non «riportate». Tuttavia, non sarebbe appropriato rilevare una perdita per riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro, poiché l’evento di perdita necessario (il decesso del debitore) non è ancora avvenuto.

AG91.

Quando si utilizzano tassi storici di perdita nella stima di flussi finanziari futuri, è importante che l’informazione sui tassi storici di perdita si applichi a gruppi che sono definiti in modo uniforme con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita sono stati osservati. Quindi, il metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di essere associato alle informazioni sull’esperienza di perdita passata in gruppi di attività con caratteristiche di rischio di credito simile e dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.

AG92.

Gli approcci fondati su una formula, o su metodi statistici possono essere utilizzati per determinare le perdite per riduzione di valore in un gruppo di attività finanziarie (ossia per finanziamenti minori) purché siano coerenti con i requisiti dei paragrafi 63-65 e AG87-AG91.Eventuali modelli utilizzati incorporerebbero l’effetto del valore temporale del denaro, considererebbero i flussi finanziari per tutta la vita residua di un’attività (non soltanto l’anno successivo), considererebbero l’età dei finanziamenti all’interno del portafoglio e non darebbero origine a una perdita per riduzione di valore al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria.

Interessi attivi successivi alla rilevazione di una riduzione di valore

AG93.

Una volta che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie simili è stata svalutata come risultato di una perdita per riduzione di valore, gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore.

Coperture (paragrafi 71-102)

Strumenti di copertura (paragrafi 72-77)

Strumenti qualificabili (paragrafi 72 e 73)

AG94.

La perdita potenziale su una opzione che l’entità emette può essere significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un’opzione emessa non è efficace nella riduzione dell’esposizione dall’utile o dalla perdita dell’elemento coperto. Perciò, un’opzione emessa non soddisfa le condizioni di uno strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario, d esempio una opzione ad acquistare usata per coprire una obbligazione convertibile. Al contrario, una opzione acquistata presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre l’esposizione economica alle variazioni di fair value (valore equo) o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come uno strumento di copertura.

AG95.

Un investimento posseduto sino alla scadenza iscritto al costo ammortizzato può essere designato come uno strumento di copertura in una copertura di un rischio di cambio.

AG96.

Un investimento in uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è iscritto al fair value (valore equo) perché il suo fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente o un derivato che è legato e deve essere regolato con la consegna di tale strumento non quotato rappresentativo di capitale (vedere paragrafi 46(c) e 47) non può essere indicato come uno strumento di copertura.

AG97.

Gli strumenti propri rappresentativi di capitale di un’entità non sono attività o passività finanziarie dell’entità e quindi non possono essere indicati come strumenti di copertura.

Elementi coperti (paragrafi 78-84)

Elementi qualificabili (paragrafi 78-80)

AG98.

Un impegno irrevocabile ad acquistare un’impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.

AG99.

Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva a conto economico la quota di pertinenza dell’investitore dell’utile o della perdita maturata dalla partecipata, e non cambiamenti di fair value (valore equo) nell’investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) poiché il consolidamento comporta la rilevazione al conto economico dell’utile o della perdita della controllata, piuttosto che i cambiamenti nel fair value (valore equo)dell’investimento. Una copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è una copertura di un’esposizione di valuta estera, non una copertura di fair value (valore equo) del cambiamento nel valore dell’investimento.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81-81A)

AG99A.

[…] L’entità può designare tutti i flussi finanziari dell’intera attività o passività finanziaria come l’elemento coperto e coprirli soltanto per un rischio particolare (per es. per cambiamenti che sono attribuibili a variazioni del LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto il LIBOR, un’entità può designare come elemento coperto l’intera passività (ossia l’importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione nel fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell’intera passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L’entità può inoltre scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

AG99B.

Inoltre, se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l’entità può designare una parte pari al tasso di riferimento […]. Per esempio, si supponga che un’entità origini un’attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui LIBOR è 4 per cento. L’entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all’8 per cento e il fair value (valore equo) dell’attività è diminuita a CU90. L’entità calcola come se avesse acquistato l’attività alla data in cui l’aveva designata come elemento coperto al fair value (valore equo) di allora di CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9.5 per cento. […] L’entità può designare una parte di LIBOR dell’8 per cento che consiste parzialmente di flussi finanziari di interesse contrattuale e parzialmente della differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e l’importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)

AG100.

Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un’attività o passività non finanziaria non hanno un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio, all’effetto di una variazione dei tassi d’interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi, un’attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio. Se c’è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l’elemento coperto (quale per una copertura di un acquisto previsto di caffè brasiliano utilizzando un contratto a termine per acquistare caffè colombiano a condizioni altrimenti simili), la relazione di copertura tuttavia può qualificarsi come una relazione coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l’importo dello strumento di copertura può essere maggiore o minore di quello dell’elemento coperto se questo migliora l’efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si potrebbe effettuare un’analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l’elemento coperto (per es. un’operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per es. un’operazione in caffè colombiano). Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè brasiliano e il caffè colombiano), la curva della linea della regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto di copertura che ottimizzerà l’efficacia prevista. Per esempio, se la curva della linea di regressione è 1.02, un rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0.98 di elementi coperti e 1.00 dello strumento di copertura ottimizza l’efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare l’inefficacia che è rilevata a conto economico durante il periodo della relazione di copertura.

Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti (paragrafi 83 e 84)

AG101.

Una copertura di una posizione netta complessiva (ossia il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che uno specifico elemento coperto, non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Tuttavia, si può ottenere quasi il medesimo effetto sul conto economico designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti. Per esempio, se una banca ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l’esposizione netta di CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se le attività e le passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura di fair value (valore equo), o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura di flusso finanziario. In maniera simile, se un’entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come uno strumento di copertura associato con CU10 dell’impegno di acquisto di CU100.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 85-102)

AG102.

Un esempio di una copertura di fair value (valore equo) è una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata dall’emittente o dal possessore.

AG103.

Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l’utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un’operazione futura quando i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse).

AG104.

Una copertura di un impegno irrevocabile (per es. una copertura di una variazione dei prezzi del carburante relativi a un impegno contrattuale non rilevato da un’impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un’esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87 una copertura di un rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzato come una copertura di un flusso finanziario.

Valutazione dell’efficacia della copertura

AG105.

Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(a)

All’inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere dimostrata in diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo) dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un’alta correlazione statistica tra il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. L’entità può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per migliorare l’efficacia della copertura come descritto nel paragrafo AG100.

(b)

I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell’80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l’utile sugli strumenti liquidi è CU100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in (a) l’entità concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.

AG106.

L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l’entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.

AG107.

Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell’efficacia della copertura. Il criterio che l’entità adotta per valutare l’efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. Per esempio, se la strategia della gestione del rischio dell’entità consiste nel rettificare periodicamente l’importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione coperta, l’entità deve dimostrare che la copertura prevede di essere altamente efficace soltanto per il periodo fino a quando l’importo dello strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l’entità adotta metodi differenti per differenti tipologie di coperture. La documentazione di un’entità della sua strategia di copertura include le sue procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificheranno se la valutazione include tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.

AG107A.

[…]

AG108.

Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’attività coperta, passività, impegno irrevocabile o dell’operazione prevista sono le medesime, i cambiamenti di fair value e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto potrebbero compensarsi l’un l’altro completamente, sia quando la copertura è stipulata sia successivamente. Ad esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno strumento efficace se sia lo strumento di copertura sia quello coperto presentano eguali valori nozionali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto previsto altamente probabile di una merce con un contratto a termine è probabile essere altamente efficace se:

(a)

il contratto a termine riguarda l’acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell’acquisto coperto previsto;

(b)

il fair value (valore equo) del contratto a termine alla sottoscrizione è pari a zero;

e

(c)

il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto a termine è escluso dalla valutazione dell’efficacia e rilevato nel conto economico oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull’operazione prevista altamente probabile è basato sul prezzo a termine (forward) della merce.

AG109.

A volte lo strumento di copertura compensa soltanto parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in valute diverse che non si muovono in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore equo) del derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.

AG110.

Per qualificarsi per la speciale contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento ad un rischio specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all’attività imprenditoriale dell’entità e deve, in ultima analisi, incidere sul risultato economico dell’entità. Una copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile non è accettabile per la contabilizzazione di copertura; infatti, l’efficacia non può essere valutata perché tali rischi non sono valutabili attendibilmente.

AG111.

Nel caso del rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di scadenze per attività e passività finanziarie che mostrano l’esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo di tempo, a patto che l’esposizione netta sia associata a un’attività o passività specifica (o un gruppo specifico di attività o passività o una parte specifica di queste) dando origine all’esposizione netta, e l’efficacia della copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.

AG112.

Nella valutazione di efficacia della copertura, l’entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse su di uno swap designato come copertura di fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di un’attività o su di una passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di interesse variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value (valore equo) di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.

AG113.

Se un’entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dall’ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto l’efficacia della copertura. Tuttavia, se l’entità identifica l’evento o il cambiamento delle circostanze che hanno portato la relazione di copertura a non soddisfare i criteri di efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell’evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l’entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data dell’evento o cambiamento delle circostanze.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

AG114.

Per la copertura di un fair value (valore equo) dal rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, un’entità soddisferebbe i requisiti del presente Principio se soddisfa le procedure esposte in (a)-(i) e i paragrafi AG115-AG132 di seguito.

(a)

Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l’entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L’entità può identificare due o più portafogli (ossia l’entità può raggruppare le proprie attività disponibili alla vendita in un portafoglio separato), caso in cui applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.

(b)

L’entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste piuttosto che contrattuali. L’analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusi la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi; o la programmazione degli importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si verifichi la revisione dei prezzi.

(c)

Sulla base della presente analisi, l’entità decide l’importo che desidera coprire. L’entità individua come elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato pari all’importo che desidera designare come coperto. […]

(d)

L’entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del rischio di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di riferimento (per es. LIBOR).

(e)

L’entità individua uno o più strumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.

(f)

Utilizzando le individuazioni fatte in (c)-(e) sopra, l’entità accerta all’inizio e in esercizi successivi, se si prevede che la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.

(g)

Periodicamente, l’entità misura la variazione del fair value (valore equo) dell’elemento coperto (come indicato in (c)) che è attribuibile al rischio coperto (come indicato in (d)) […]. A condizione che si determini effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il metodo documentato dell’entità per la valutazione dell’efficacia, l’entità rileva la variazione nel fair value (valore equo) dell’elemento coperto come un’utile o una perdita nel conto economico e in una di due voci distinte nello stato patrimoniale come descritto nel paragrafo 89A. La variazione nel fair value (valore equo) non può essere ripartita in singole attività o passività.

(h)

L’entità valuta la variazione nel fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura (come indicato in (e)) e la rileva come utile o perdita nel conto economico. Il fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività nello stato patrimoniale.

(i)

Eventuali situazioni di inefficacia (3) saranno rilevate nel conto economico come la differenza tra la variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in (g) e quella in (h).

AG115.

Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L’approccio deve essere applicato soltanto alla copertura del fair value (valore equo) del rischio di tasso di interesse con un portafoglio di attività e passività finanziarie.

AG116.

Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114(a) potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è utilizzato per determinare l’importo delle attività o passività che l’entità desidera coprire. Tuttavia, il portafoglio di per sé non è indicato come l’elemento coperto.

AG117.

Nell’applicazione del paragrafo AG114(b), l’entità determina la data di revisione prevista dei prezzi di un elemento come la prima delle date in cui tale elemento è previsto giungere a scadenza o subire una revisione dei prezzi in base ai tassi di mercato. Le date di revisione dei prezzi previste sono stimate all’inizio della copertura e durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell’esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l’interazione tra questi. Le entità che non hanno una loro esperienza specifica di perdite o una esperienza insufficiente, utilizzano un’esperienza di un gruppo simile per gruppi confrontabili di strumenti finanziari. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce dell’esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data di revisione dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato se non si rivedono i prezzi dei tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l’analisi in periodi di tempo che si basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo, piuttosto che di elementi singoli, per ogni periodo di tempo. Un’entità può applicare altre metodologie per tali fini di ripartizione. Per esempio, può utilizzare un moltiplicatore del tasso di pagamento anticipato per ripartire finanziamenti a periodi di tempo che si basano sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia per tale ripartizione deve soddisfare le condizioni delle procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell’entità.

AG118.

Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114(c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi un’entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività) (4). L’individuazione è espressa come «importo in una valuta» (per es. un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che attività individuali. Ne segue che tutte le attività (o passività) da cui l’importo coperto è preso — ossia tutte le attività pari a CU100 nell’esempio di cui sopra — devono essere […] elementi il cui fair value (valore equo) varia in seguito alle variazioni del tasso di interesse che è stato coperto […].

AG119.

L’entità inoltre soddisfa le disposizioni di altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88(a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e documentazione specificano la politica dell’entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare l’importo che è coperto e come l’efficacia è misurata, incluso quanto segue:

(a)

quali attività e passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal portafoglio.

(b)

come l’entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l’attività o la passività sono incluse nel portafoglio di copertura e per eventuali revisioni successive di tali stime.

(c)

il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.

(d)

con quale frequenza l’entità verifica l’efficacia […].

(e)

la metodologia utilizzata dall’entità per determinare l’importo di attività o passività che sono designate come elemento coperto […].

(f)

[…] se l’entità verificherà l’efficacia per ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi individualmente, per tutti i periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.

Le politiche specificate nella designazione e documentazione della relazione di copertura devono soddisfare le condizioni delle procedure e degli obiettivi della gestione del rischio dell’entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad altri fattori ed essere fondati ed essere coerenti con le procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell’entità.

AG120.

Lo strumento di copertura a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114(e) può essere un derivato singolo o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un’esposizione al rischio di tasso di interesse coperto indicato nel paragrafo AG114(d) (per es. un portafoglio di swap di tasso di interesse ognuno dei quali contiene un’esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati può contenere posizioni di rischio che si compensano. Tuttavia, potrebbe non includere opzioni emesse o opzioni emesse nette, perché il Principio (5) non concede che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un’opzione emessa è designata a compensazione di un’opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l’importo indicato nel paragrafo AG114(c) per più di un periodo di tempo di revisioni dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi di tempo che copre. Tuttavia, tutto lo strumento di copertura deve essere ripartito a quei periodi di revisione dei prezzi perché il Principio (6) non concede che una relazione di copertura sia designata per soltanto una parte del periodo di tempo durante il quale uno strumento di copertura rimane in essere.

AG121.

Quando un’entità misura la variazione nel fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo quanto previsto dal paragrafo AG114(g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair value (valore equo) dell’elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari contrattuali e sul fair value (valore equo) dell’opzione di pagamento anticipato che è contenuta in un elemento pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che un’entità individui una parte di un’attività o di una passività finanziaria, che condivide un’esposizione a un rischio comune, come l’elemento coperto, a condizione che l’efficacia sia misurata. […]

AG122.

Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l’importo a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114(g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto. […] Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto siano pari ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.

AG123.

Il paragrafo 89A richiede che se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è un’attività, il cambiamento nel fair value (valore equo) è presentato in una voce distinta dell’attivo. Viceversa, se l’elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambiamento nel valore è presentato in una voce distinta nel passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114(g). Una attribuzione specifica a singole attività (o passività) non è richiesta.

AG124.

Il paragrafo AG114(i) nota che l’inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value (valore equo) dell’elemento coperto che è attribuibile al rischio coperto, differisce dal cambiamento del fair value (valore equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, incluse:

(a)

[…]

(b)

elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;

(c)

le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell’elemento coperto;

e

(d)

altre cause […].

Tale inefficacia (7) deve essere identificata e rilevata nel conto economico.

AG125.

Generalmente, l’efficacia della copertura sarà migliorata:

(a)

se l’entità programma elementi con caratteristiche di pagamento diverse in un modo che tiene in considerazione le differenze di comportamento nel pagamento anticipato.

(b)

quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel portafoglio, è probabile che si verifichi un’inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi paga anticipatamente o posticipatamente rispetto a quanto previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi elementi, il metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.

(c)

quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per es. un mese invece di tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione dei prezzi riducono l’effetto di eventuali diversità tra le date di revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell’elemento coperto e di quelli dello strumento coperto.

(d)

se maggiore è la frequenza con cui l’importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i cambiamenti nell’elemento coperto (per es. a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento anticipato).

AG126.

Un’entità verifica l’efficacia periodicamente. […]

AG127.

Quando si valuta l’inefficacia, l’entità distingue le revisioni delle stimate date di revisione dei prezzi di attività (o passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine all’inefficacia. […] Una volta che l’inefficacia è stata rilevata come illustrato sopra, l’entità stabilisce una nuova stima delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività (o passività) che si sono originate dall’ultima volta in cui si è verificata l’efficacia, e individua un nuovo importo come l’elemento coperto e una nuova percentuale come la percentuale coperta. […]

AG128.

Elementi che erano originariamente programmati in un periodo di revisione dei prezzi possono essere cancellati a causa dei pagamenti anticipati rispetto a quanto previsto o di totale svalutazione dovuta a una riduzione di valore o vendita. Quando ciò si verifica, l’importo della variazione di fair value (valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114(g) che fa riferimento alla voce stornata deve essere eliminato dallo stato patrimoniale e incluso nel conto economico in seguito all’eliminazione dell’elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i) periodo(i) di tempo della revisione dei prezzi in cui l’elemento eliminato era programmato poiché questo determina il(i) periodo(i) di revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l’importo da rimuovere dalla voce distinta a cui si fa riferimento nel paragrafo AG114(g). Quando un elemento è eliminato, se si può determinare in quale periodo di tempo era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è rimosso dal periodo di tempo immediatamente precedente se l’eliminazione risultava da maggiori pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero ripartito a tutti i periodi di tempo che contenevano l’elemento eliminato su una base sistematica e razionale se l’elemento era venduto o era soggetto a una riduzione di valore.

AG129.

In aggiunta eventuali importi relativi a periodi di tempo particolari che non sono stati stornati quando il periodo di tempo scadeva sono stornati nel conto economico in quel periodo (vedere paragrafo 89A). […]

AG130.

[…]

AG131.

Se l’importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o passività) connesse siano stornate, l’importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114(g) che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 92.

AG132.

Un’entità può desiderare di applicare l’approccio esposto nei paragrafi AG114-AG113 a una copertura di portafoglio che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi finanziari secondo quanto previsto dal paragrafo 101(d) e potrebbe applicare le disposizioni esposte in tale paragrafo. Essa inoltre potrebbe rideterminare la copertura come una copertura di fair value (valore equo) e potrebbe applicare prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114AG131 a esercizi successivi.


(1)  Nel presente Principio, gli importi monetari sono determinati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

(2)  IAS 37, paragrafo 39 contiene una guida su come determinare la stima migliore in una gamma di risultati possibili.

(3)  Le stesse considerazioni sulla materialità trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.

(4)  Il Principio permette a un’entità di designare qualsiasi importo delle disponibili attività e passività qualificabili, ossia in questo esempio qualunque importo di attività tra CU0 e CU100.

(5)  vedere paragrafi 77 e AG94.

(6)  vedere paragrafo 75.

(7)  Le stesse considerazioni sulla materialità trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.


APPENDICE B

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

Modifiche a IFRS 1

B1.

L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.

Principio

Paragrafi 25A, 27A, 36A e 47A sono stati aggiunti e i paragrafi 13, 27 e 30 sono rettificati come segue:

13

L’entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a)

(e)

strumenti finanziari composti (paragrafo 23);

(f)

attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi 24 e 25);

e

(g)

designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo 25A).

Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati

25A

Lo IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione permette che uno strumento finanziario venga designato, al momento della rilevazione iniziale, come una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o come disponibile per la vendita. Nonostante questa disposizione, a una entità è concesso effettuare tale designazione nella data del passaggio agli IFRS.

27

Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo 27A, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni per l’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dal 1o gennaio 2004. In altri termini, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in base ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima del 1o gennaio 2004, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo).

27A

Nonostante quanto disposto dal paragrafo 27, una entità può applicare le disposizioni per l’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 retroattivamente a partire da una data a sua scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate fossero ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni.

30

Se, prima della data di transizione agli IFRS, una entità ha designato una operazione come operazione di copertura ma quest'ultima non possiede i requisiti per essere contabilizzata come tale ai sensi dello IAS 39, l'entità deve applicare i paragrafi 91 e 101 dello IAS 39 per sospendere la contabilizzazione dell’operazione di copertura. Le operazioni effettuate prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

Esenzione dalla disposizione che prevede la rideterminazione dei valori delle informazioni comparative per lo IAS 39

36A

Nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS, una entità che adotti gli IFRS prima del 1o gennaio 2006 deve esporre informazioni comparative per almeno un anno, ma non è necessario che tali informazioni comparative siano conformi allo IAS 32 e allo IAS 39. L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32 e allo IAS 39 nel primo anno di transizione deve:

(a)

applicare i precedenti Principi contabili alle informazioni comparative relative agli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39;

(b)

rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione di tali informazioni;

e

(c)

indicare la natura delle principali rettifiche eventualmente necessarie per ottenere le informazioni conformi allo IAS 32 e allo IAS 39. L'entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche. Tuttavia, l'entità deve trattare qualsiasi rettifica tra la data di riferimento dello stato patrimoniale dell'esercizio comparativo (ossia lo stato patrimoniale in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base ai precedenti Principi contabili) e la data dello stato patrimoniale all'inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi allo IAS 32 e allo IAS 39) come originatasi in conseguenza di un cambiamento di principio contabile e fornire l'informativa prevista dal paragrafo 28(a)-(f) dello IAS 8. Il paragrafo 28(f) si applica solo agli importi esposti nello stato patrimoniale alla data di riferimento del periodo comparativo.

Nel caso in cui un'entità scelga di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32 e allo IAS 39, i riferimenti alla «data di passaggio agli IFRS» devono indicare, solo per quanto riguarda tali Principi, l'inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS.

Individuazione delle attività o passività finanziarie

43A

Una entità può designare una attività o passività finanziaria precedentemente rilevata come attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designarla come posseduta per la vendita in conformità al paragrafo 25A. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie designate in ciascuna categoria, oltre alla classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

Appendice A

È stata aggiunta la seguente definizione:

primo esercizio redatto in base agli IFRS

L’esercizio che si conclude alla data di riferimento del primo bilancio della entità redatto in conformità agli IFRS

Modifiche allo IAS 12

B2.

Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come descritto di seguito.

La prima frase del paragrafo 20 è stata modificata come segue:

20.

Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (vedere, per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 39 Strumenti Finanziari:Rilevazione e Valutazione, e IAS 40 Investimenti immobiliari).

Modifiche allo IAS 18

B3.

Lo IAS 18 Ricavi è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 30 è modificato come segue:

30.

I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri:

(a)

gli interessi devono essere rilevati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo come illustrato nello IAS 39, paragrafi 9 e AG5-AG8;

(b)

le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo la sostanza dell’accordo relativo;

e

(c)

i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

Il paragrafo 31 è stato eliminato.

Modifiche allo IAS 19

B4.

[Rettifica non applicabile ai soli Principi].

Modifiche allo IAS 30

B5.

Lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 8 è modificato come segue:

8.

Le banche utilizzano differenti criteri di rilevazione e di valutazione delle voci nel loro bilancio. Anche se l’armonizzazione di questi criteri è auspicabile, essa è al di fuori dell’ambito del presente Principio. Allo scopo di conformarsi allo IAS 1 Presentazione del bilancio e, quindi, di rendere possibile agli utilizzatori la comprensione dei criteri sulla base dei quali è preparato il bilancio di una banca, devono essere illustrati i principi contabili che riguardano i seguenti aspetti:

….

(d)

i criteri base per la determinazione delle perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni e per la cancellazione dei finanziamenti e delle anticipazioni irrecuperabili (vedere paragrafi da 43-49);

e

….

Il paragrafo 10 è modificato come segue:

10.

Oltre alle disposizioni degli altri Principi, le informazioni nel conto economico o le note al bilancio devono includere, senza limitarsi a queste, le voci seguenti di proventi e oneri:

 

Interessi attivi e proventi assimilati;

 

Interessi passivi e oneri assimilati;

 

Dividendi;

 

Compensi e commissioni attive;

 

Compensi e commissioni passive;

 

Utili, al netto di perdite, derivanti dalla negoziazione di titoli;

 

Utili, al netto di perdite, derivanti dall’investimento di titoli;

 

Utili, al netto di perdite, derivanti da operazioni in valute estere;

 

Altri proventi di gestione;

 

Perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni;

 

Spese generali amministrative;

e

 

Altri oneri di gestione.

Il paragrafo 13 è modificato come segue:

13.

Proventi e oneri non devono essere compensati, con l’eccezione di quelli relativi alla copertura di un rischio e ad attività e passività che siano state compensate secondo quanto previsto dallo IAS 32.

Il paragrafo 14 è modificato come segue:

14.

La compensazione, in casi diversi da quelli relativi alla copertura di un rischio e ad attività e passività che siano state compensate come richiesto nello IAS 32, impedisce agli utilizzatori di accertare il risultato economico delle gestioni distinte della banca e il rendimento che essa ottiene da particolari categorie di attività.

Il paragrafo 23 è stato eliminato.

I paragrafi 24 e 25 sono rettificati come segue:

24.

Una banca deve indicare i fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività e passività finanziaria così come richiesto dallo IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

25.

Lo IAS 39 prevede quattro classi di attività finanziarie: finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza, attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e le attività finanziarie disponibili per la vendita. Una banca deve indicare, come requisito minimale, i fair value (valore equo) delle proprie attività finanziarie per le quattro classi sopra riportate.

Nel paragrafo 26, i sottoparagrafi (b) (iv) e (v) sono stati eliminati.

Nel paragrafo 28 l’ultima frase è stata eliminata.

I paragrafi 43 e 44 sono rettificati come segue:

43.

Una banca deve indicare quanto segue:

(a)

il principio contabile che illustri il criterio sulla base del quale i finanziamenti e le anticipazioni irrecuperabili sono imputati a perdita e cancellati.

(b)

i dettagli dei movimenti degli accantonamenti per perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni, intervenuti durante l’esercizio. Devono essere indicati distintamente l’ammontare degli accantonamenti effettuati nel periodo per perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni irrecuperabili, l’ammontare dell’accantonamento utilizzato nell’esercizio a fronte di cancellazioni di finanziamenti e anticipazioni e l’ammontare dell’accantonamento accreditato nell’esercizio in seguito all’effettivo recupero di finanziamenti e anticipazioni precedentemente cancellati.

(c)

il valore complessivo degli accantonamenti per perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio.

44.

Eventuali importi accantonati per perdite su finanziamenti o anticipazioni oltre alle perdite di valore rilevate secondo lo IAS 39 su finanziamenti e anticipazioni devono essere contabilizzati come utilizzazione di utili portati a nuovo. Eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali valori si traducono in un aumento degli utili portati a nuovo e non sono imputati al conto economico dell’esercizio.

Il paragrafo 45 è stato eliminato.

Il paragrafo 46 è modificato come segue:

46.

Le circostanze o la legislazione locale possono richiedere o permettere a una banca di accantonare ammontari per perdite per riduzione di valore su finanziamenti o anticipazioni in aggiunta a quelle perdite che sono state rilevate secondo lo IAS 39. Eventuali tali ammontare accantonati rappresentano utilizzazione di utili portati a nuovo e non oneri da rilevare a conto economico. Analogamente, eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali ammontari comportano un aumento degli utili portati a nuovo e non sono rilevati a conto economico.

Il paragrafo 47 è modificato come segue:

47.

Gli utilizzatori del bilancio di una banca hanno la necessità di conoscere l’effetto che le perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni hanno avuto sulla situazione finanziaria e sul risultato economico della banca; questo li aiuta a valutare l’efficacia con la quale la banca ha impiegato le sue risorse. La banca, perciò, deve indicare il valore complessivo degli accantonamenti per perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio e i movimenti intervenuti negli accantonamenti durante l’esercizio. I movimenti negli accantonamenti, compresi i valori precedentemente stornati che sono stati recuperati durante l’esercizio devono essere esposti distintamente.

Il paragrafo 48 è stato eliminato.

Il paragrafo 49 è modificato come segue:

49.

Quando finanziamenti e anticipazioni non possono essere recuperati, essi sono stornati utilizzando l’accantonamento per perdite per riduzione di valore. In alcuni casi essi non sono stornati fino a che tutte le procedure legali siano state completate e l’importo della perdita per riduzione di valore definitivamente accertato. In altri casi essi sono stornati prima quando, ad esempio, il debitore non ha pagato alcun interesse o rimborsato il capitale che era dovuto in un determinato periodo. Poiché i tempi nei quali sono stornati i finanziamenti e le anticipazioni irrecuperabili possono differire, l’importo lordo di finanziamenti e anticipazioni e degli accantonamenti per perdite per riduzione di valore può variare notevolmente in circostanze similari. La banca, di conseguenza, indica il criterio adottato per cancellare i finanziamenti e le anticipazioni irrecuperabili.

Nel paragrafo 58, il sottoparagrafo (c) è stato modificato come segue:

(c)

l’importo degli oneri rilevati nell’esercizio per perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni e il valore degli accantonamenti alla data di riferimento del bilancio;

e

Modifiche allo IAS 32

B6.

Lo IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e informazioni integrative è rettificato come descritto di seguito.

Il Paragrafo 96 è modificato come segue (il nuovo testo è sottolineato):

96.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. L’entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel Marzo 2004. Qualora l’entità applichi il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 36

B7.

Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività è rettificato come descritto di seguito.

Principio

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

1.

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

(e)

attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;

Modifiche allo IAS 37

B8.

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è rettificato come descritto di seguito.

I paragrafi 1 e 2 sono rettificati come segue:

1.

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:

(a)

quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso;

(b)

quelli inerenti le entità assicurative per contratti stipulati con i propri titolari di polizza;

e

(c)

quelli trattati da un altro Principio.

2.

Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Per le garanzie finanziarie escluse dall’ambito di applicazione dello IAS 39, si applica il presente Principio come illustrato nel paragrafo 2(f) dello IAS 39.

Modifiche al SIC 27

B9.

[Rettifica non applicabile al solo Principio].