2.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/18


REGOLAMENTO (CE) N. 2064/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

relativo alla sospensione della pesca del pesce sciabola nero da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di pesce sciabola nero per il 2004.

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pesce sciabola nero nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 3 novembre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di pesce sciabola nero nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004.

La pesca del pesce sciabola nero nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.