5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (1), in particolare gli articoli 18, 35 e 37,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 fonde e rafforza le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (2).

(2)

Occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio senza preventiva richiesta, la periodicità e le modalità pratiche di scambio.

(3)

È opportuno adottare le modalità che disciplinano lo scambio, per via elettronica, delle informazioni trasmesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(4)

Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(5)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 18, 35 e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«operatore scorretto»: un operatore cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA, che, con intenzioni potenzialmente fraudolente, si porta o simula di portarsi acquirente di beni o servizi senza pagare l’IVA, e che fornisce questi beni o servizi fatturando l’IVA, senza tuttavia corrisponderla alle autorità nazionali interessate;

2)

«eludere un numero di identificazione IVA»: utilizzare in maniera illecita un numero di identificazione IVA attribuito ad un altro operatore.

Articolo 3

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni che possono formare oggetto di uno scambio automatico o di uno scambio automatico organizzato, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono le seguenti:

1)

informazioni relative a soggetti passivi non stabiliti;

2)

informazioni sui mezzi di trasporto nuovi;

3)

informazioni relative alla vendita a distanza non soggetta ad IVA nello Stato membro di origine;

4)

informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari;

5)

informazioni sui (potenziali) «operatori scorretti».

Articolo 4

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1.   Per quanto riguarda i soggetti passivi non stabiliti, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

l'attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b)

le modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, secondo la procedura di cui alla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio (3).

2.   Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (4), delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 4, titolari di un numero di identificazione IVA;

b)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA;

c)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA.

3.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle vendite a distanza non soggette ad IVA nello Stato membro di origine, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

le cessioni superiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE;

b)

le cessioni inferiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, quando il soggetto passivo sceglie di essere assoggettato a imposta nello Stato membro di destinazione, ai sensi dell’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 3, della menzionata direttiva.

4.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

i casi in cui è manifesto che il valore delle cessioni intracomunitarie di beni di cui al sistema di scambio d’informazioni IVA (VIES) differisce sensibilmente dall’importo dichiarato per le corrispondenti acquisizioni intracomunitarie di beni;

b)

le cessioni intracomunitarie di beni non esentati da IVA, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A della direttiva 77/388/CEE ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro.

5.   Per quanto riguarda le informazioni sui (potenziali) «operatori scorretti», lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

i soggetti passivi il cui numero di identificazione IVA è stato annullato o non è più valido a seguito dell’assenza o della simulazione di un’attività economica e che hanno effettuato operazioni intracomunitarie;

b)

i soggetti passivi che sono (potenziali) «operatori scorretti» ma il cui numero di identificazione IVA non è stato annullato;

c)

i soggetti passivi che effettuano cessioni intracomunitarie di beni e loro clienti in altri Stati membri, quando il cliente è un (potenziale) «operatore scorretto» o ha «eluso un numero di identificazione IVA».

Articolo 5

Notifica di partecipazione allo scambio di informazioni

Ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 18, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1798/2003, sulla partecipazione allo scambio di una categoria o sottocategoria d’informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e precisa, se del caso, se vi procede in modo automatico o automatico organizzato. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Uno Stato membro che modifica ulteriormente le categorie o sottocategorie di informazioni oggetto di scambio o il modo di partecipazione a tale scambio di informazioni è tenuto a informarne la Commissione per iscritto. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 6

Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico occorre fornire le informazioni:

a)

al più tardi entro la fine del terzo mese successivo all’anno civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 1 e 3;

b)

al più tardi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafo 2.

Le informazioni relative alle categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono trasmesse non appena sono disponibili.

Articolo 7

Trasmissione delle informazioni da comunicare

1.   Le informazioni comunicate per iscritto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a)

della richiesta di notifica di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 e dell'atto o della decisione da notificare;

b)

dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di rinunciare alla comunicazione su carta delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 8

Valutazione

Il dispositivo di cooperazione amministrativa è valutato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1798/2003, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003 figura in allegato.

Ciascuno Stato membro comunica tali elementi statistici alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, se possibile per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui in allegato.

Articolo 10

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

(3)  GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.

(4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


ALLEGATO

Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, contemplata dall’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003

Stato membro:

Anno civile:

NOTE ESPLICATIVE:

Parte A. Statistiche da suddividere per Stato membro

Caselle nn. 1 e 2

.

Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso dell’anno civile. Una richiesta è considerata pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi. Tutte le richieste devono essere menzionate, anche se non sono trasmesse dall’ufficio centrale di collegamento stesso.

Casella n. 3

.

Frequenza con cui il termine di tre mesi è stato superato nell’anno di riferimento, anche se la richiesta è stata trasmessa nell’anno precedente o se la risposta non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno di riferimento. Una risposta che non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno successivo non può essere contabilizzata una seconda volta nelle cifre trasmesse per il periodo di riferimento successivo.

Casella n. 4

.

Numero di volte in cui uno Stato membro particolare ha trasmesso una risposta entro un termine di un mese successivo alla domanda. Occorre contabilizzare le risposte alle domande trasmesse nell’anno precedente, ma non quelle pervenute nell’anno successivo e corrispondenti a richieste trasmesse nel periodo di riferimento.

Casella n. 5

.

Numero di notifiche pervenute ai sensi dell’articolo10 nell’anno di riferimento.

Caselle nn. 6 e 7

.

Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso delll’anno civile. Una richiesta è pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi.

Parte B. Statistiche da indicare globalmente, senza suddivisione per Stato membro

Caselle nn. 8 e 9

.

Numero totale di operatori nazionali che hanno dichiarato di aver effettuato tali operazioni perlomeno una volta nel periodo di riferimento.

Caselle nn. 10 e 11

.

Le cifre indicate devono comprendere i controlli finanziati sul programma Fiscalis 2003-2007 nonché tutti gli altri controlli (in particolare i controlli puramente bilaterali). I controlli simultanei sono dichiarati nell’anno in cui è effettuata la notifica contemplata dall’articolo 13.

Caselle nn. 12 e 13

.

Indagini amministrative dichiarate nell’anno in cui è formulata la richiesta contemplata dall’articolo 5, paragrafo 3.

Casella n. 14

.

Numero di informazioni trasmesse nel corso dell’anno civile senza preventiva richiesta. Si tratta in particolare di scambi di informazioni spontanei e automatici ed automatici organizzati.

Parte A: statistiche per Stato membro:

 

Richieste di informazioni (articolo 5)

Risposte tardive di altri Stati membri (articolo 8, paragrafo 1)

Risposte rapide di altri Stati membri (articolo 8, paragrafo 2)

Notifiche ai sensi dell’articolo 10

Richieste di notifica (articoli da 14 a 16)

Numero di richieste pervenute (casella n. 1)

Numero di richieste trasmesse (casella n. 2)

Numero di casi in cui il termine di 3 mesi è stato superato (casella n. 3)

Numero di casi in cui il termine di 1 mese è stato rispettato (casella n. 4)

Numero di notifiche pervenute (casella n. 5)

Numero di richieste pervenute (casella n. 6)

Numero di richieste trasmesse (casella n. 7)

Belgio

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica ceca

 

 

 

 

 

 

 

Danimarca

 

 

 

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

 

Ungheria

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica slovacca

 

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

 

 

 


Parte B: altre statistiche globali:

Statistiche riguardanti gli operatori

Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno dichiarato acquisizioni intracomunitarie di beni (casella n. 8)

 

Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno indicato cessioni intracomunitarie di beni nelle dichiarazioni trimestrali (casella n. 9)

 

Statistiche sui controlli e le indagini

Numero di controlli simultanei organizzati (articoli 12 e 13) (casella n. 10)

 

Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato (articoli 12 e 13) (casella n. 11)

 

Numero di indagini amministrative richieste (articoli 5, paragrafo 3) (casella n. 12)

 

Numero di indagini amministrative effettuate su richiesta di un altro Stato membro (articoli 5, paragrafo 3) (casella n. 13)

 

Statistiche sugli scambi di informazioni senza preventiva richiesta

Numero di informazioni trasmesse spontaneamente (articoli da 17 a 21) (casella n. 14)

 

Statistiche riguardanti il sistema VIES

Percentuale di casi in cui i numeri di identificazione IVA dei clienti non rispettavano le regole di presentazione (righe inesatte/totale delle righe) alla data della raccolta dei dati (casella n. 15)

 

Quantitativo di numeri IVA nei messaggi O_MCTL pervenuti (casella n. 16)