5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda (1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per i suddetti prodotti.

(2)

La partecipazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (qui di seguito: «gli Stati di recente adesione») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l'accordo sull'allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e i suoi Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e gli Stati di recente adesione.

(3)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'adozione dell'accordo sull'allargamento del SEE, è stato approvato un accordo in forma di scambio di lettere, che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE. Siffatto accordo è stato approvato con la decisione 2004/368/CE (2).

(4)

L'accordo sull'allargamento del SEE prevede un protocollo addizionale all'accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972, che dispone un nuovo contingente tariffario comunitario per un prodotto della pesca. Occorre aprire tale contingente tariffario.

(5)

Tra il 15 febbraio e il 15 giugno di ciascun anno, per quel prodotto della pesca è prevista l’esenzione dal dazio convenzionale della tariffa doganale comune e, pertanto, in quel periodo non è necessario applicare il contingente tariffario summenzionato.

(6)

Il regolamento (CE) n. 499/96 dovrebbe essere opportunamente modificato.

(7)

Dato che l'accordo sull'allargamento del SEE ha effetto dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue:

1)

All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Il beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 giugno.»

2)

L'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il 2004 il volume annuale del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 è ridotto proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima della data prevista al secondo comma dell'articolo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è inserita la voce seguente:

«09.0792

ex 0303 50 00

0303500020

Aringhe della specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)  (2)

950

0


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Il beneficio del contingente tariffario non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.».