16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1785/2004 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2004

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2003 (2), possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o gennaio 2004, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono fissati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del 22.3.2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori gennaio 2004

Afganistan (1)

0,0

Albania

80,6

Algeria

86,7

Angola

117,7

Arabia Saudita (1)

0,0

Argentina

61,0

Australia

100,1

Bangladesh

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bolivia

49,9

Bosnia-Erzegovina

74,5

Botswana

74,8

Brasile

58,5

Bulgaria

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Cambogia

64,3

Camerun

99,1

Canada

79,5

Capo Verde

75,1

Ciad

114,6

Cile

73,4

Cina

75,9

Cipro

99,2

Cisgiordania — Striscia di Gaza

87,8

Colombia

55,7

Congo

129,8

Congo (ex Zaire)

140,9

Corea del Sud

88,1

Costa d'Avorio

107,0

Costa Rica

72,1

Croazia

93,9

Cuba

91,5

Ecuador

69,6

Egitto

45,4

Eritrea

42,6

Estonia

74,1

Etiopia

69,6

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

74,8

Figi

72,9

Filippine

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Georgia

81,7

Ghana

70,5

Giamaica

82,5

Giappone (Naka)

128,7

Giappone (Tokyo)

137,3

Gibuti

96,6

Giordania

75,0

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hong Kong

86,6

India

48,5

Indonesia

84,5

Isole Salomone

81,4

Israele

91,4

Kazakstan

91,9

Kenya

76,7

Laos

71,2

Lesotho

71,0

Lettonia

70,3

Libano

91,3

Liberia (1)

0,0

Lituania

73,2

Madagascar

89,4

Malawi

69,5

Malesia

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Marocco

84,1

Mauritania

63,0

Mauritius

73,7

Messico

73,0

Mozambico

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Norvegia

128,5

Nuova Caledonia

120,9

Pakistan

50,5

Papua Nuova Guinea

74,0

Paraguay

61,5

Perù

79,8

Polonia

66,2

Repubblica ceca

80,1

Repubblica centrafricana

112,5

Repubblica dominicana

42,7

Romania

49,5

Ruanda

77,1

Russia

101,3

Senegal

79,1

Sierra Leone

68,8

Singapore

94,7

Siria

56,8

Slovacchia

80,3

Slovenia

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Stati Uniti (New York)

103,6

Stati Uniti (Washington)

100,1

Sudafrica

69,0

Sudan

37,9

Suriname

52,8

Svizzera

116,1

Swaziland

68,7

Taiwan

87,0

Tanzania

60,0

Thailandia

60,7

Togo

97,5

Trinidad e Tobago

69,7

Tunisia

75,8

Turchia

80,7

Ucraina

91,4

Uganda

66,9

Ungheria

69,5

Unione di Serbia e Montenegro

62,9

Uruguay

58,5

Vanuatu

118,9

Venezuela

76,4

Vietnam

51,0

Yemen (1)

0,0

Zambia

47,6

Zimbabwe

128,1


(1)  Non disponibile.