1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1699/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 275/2004 relativamente alla registrazione delle importazioni di cavi di acciaio fabbricati da un produttore esportatore marocchino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Nell’agosto 1999 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi di acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In data 5 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, della Federazione europea delle industrie dei cavi di acciaio (EWRIS) per l’apertura di un’inchiesta relativa alla asserita elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originari della RPC. In base alla domanda, le pratiche di elusione consistevano nella spedizione di cavi di acciaio originari della Cina attraverso il Marocco nella Comunità. La domanda è stata presentata a nome di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di cavi di acciaio e conteneva sufficienti elementi di prova sui fattori enunciati nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)

La Commissione ha avviato un’inchiesta sulla asserita elusione con il regolamento (CE) n. 275/2004 (3) («il regolamento di apertura»).

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l’articolo 2 del regolamento di apertura invitava le autorità doganali a registrare le importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco, fossero o meno dichiarate originarie di questo paese, a partire dal 19 febbraio 2004.

(5)

L’articolo 2 del regolamento di apertura prevedeva anche che la Commissione potesse, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

B.   DOMANDA DI ESENZIONE

(6)

La Commissione ha ricevuto, entro il termine stabilito dall’articolo 3 del regolamento di apertura, la domanda di esenzione dalla registrazione e dalle misure di un produttore esportatore, Remer Maroc SARL, Settat, Marocco («il richiedente»).

C.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(7)

Il periodo dell’inchiesta va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («il PI»). Sono stati raccolti dati dal 1999 fino alla fine del PI per accertare l’asserita modificazione della configurazione degli scambi.

D.   RISULTANZE RELATIVE A REMER MAROC SARL

(8)

Il richiedente ha risposto al questionario inviatogli dalla Commissione nel corso dell’inchiesta. La Commissione ha effettuato una visita di verifica nella sede della società in Marocco.

(9)

Il richiedente è una società costituita nel 2001 dalla società italiana Remer Italia, che detiene la totalità del capitale della società marocchina. Durante il PI il richiedente ha esportato solo una quantità molto limitata del prodotto in esame nella Comunità, pari a meno del 5 % delle importazioni totali di cavi di acciaio dal Marocco effettuate nello stesso periodo. Da quando è nata la società (2001) la maggior parte delle sue vendite sono state destinate al mercato locale marocchino.

(10)

Si è inoltre accertato che il richiedente è fabbricante e esportatore di cavi di acciaio e dispone di impianti di produzione che coprono l’intero processo produttivo del prodotto in esame, per il quale acquista fili di acciaio, imbottitura tessile e materia grassa. La società vende solo la produzione propria o quella della società madre italiana e non ha mai acquistato cavi di acciaio o altro materiale dalla RPC. Si è giunti pertanto alla conclusione che la società non ha eluso le misure antidumping in vigore.

(11)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, è opportuno sospendere la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco e prodotti dal richiedente.

(12)

In questa fase qualsiasi decisione relativa agli esportatori dovrebbe limitarsi all’esenzione dalla registrazione. Se in seguito il Consiglio adotterà un regolamento di estensione delle misure antidumping a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, esso deciderà se esentare determinati esportatori anche da tali misure estese.

(13)

La Commissione ritiene pertanto appropriato modificare il suo regolamento di apertura, in quanto prevede la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno.

(14)

Il presente regolamento si fonda su risultanze riguardanti esclusivamente il richiedente e non osta a decisioni eventualmente adottate dal Consiglio per estendere le attuali misure antidumping sui cavi di acciaio originari della RPC allo stesso prodotto spedito dal Marocco, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Marocco o meno.

(15)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva sospendere la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio prodotti dal richiedente e hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro osservazioni. Non sono state ricevute obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione viene aggiunto il seguente quarto comma:

«4.   In deroga al primo comma, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all’articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

Produttore

Codice addizionale TARIC

Remer Maroc SARL

Zone Industrielle

Tranche 2, Lot 10

Settat

Marocco

A567»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13.