5.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, (1)
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), viene attuato per fasi e la terza fase si concluderà il 31 dicembre 2004. |
(2) |
Visto il contributo positivo che LIFE ha fornito al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente e al fine di garantire un ulteriore contributo all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica in materia di ambiente e della normativa ambientale della Comunità, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle istanze ambientali in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile, la durata della terza fase dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. |
(3) |
Il 22 luglio 2002 è stato adottato il Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è pertanto necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1655/2000 agli obiettivi e alle priorità fissati nel programma in questione. |
(4) |
Occorre colmare il vuoto che si verrebbe a creare tra la scadenza della terza fase di LIFE e le nuove prospettive finanziarie post 2006 e che riguarda un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2006. |
(5) |
LIFE dovrebbe essere potenziato in quanto si tratta di uno strumento finanziario specifico, complementare ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo rurale e ai fondi strutturali. Sarebbe opportuno cercare di incoraggiare un utilizzo più efficace di questi strumenti comunitari per finanziare elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura. Occorrerebbe predisporre appropriate misure per evitare che sia possibile un duplice finanziamento. |
(6) |
Il 25 marzo 2003 la Commissione ha adottato la comunicazione «Verso un piano d'azione per le tecnologie ambientali», che è stata seguita da un piano d'azione per le tecnologie ambientali adottato il 28 gennaio 2004 che, a sua volta, dovrebbe ispirare le linee guida per il programma LIFE-Ambiente. |
(7) |
La relazione speciale n. 11/2003 della Corte dei conti (5) ha esaminato la concezione, la gestione e l'attuazione di LIFE ed è opportuno tener conto delle raccomandazioni in essa formulate. |
(8) |
Il 1o maggio 2004 dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea e gli stanziamenti di bilancio destinati a LIFE dovrebbero rispecchiare questa situazione. |
(9) |
Occorrerebbe migliorare la valorizzazione e la divulgazione dei risultati e aumentare lo stanziamento di bilancio a tal fine. |
(10) |
È opportuno continuare a monitorare i progetti ancora in corso alla fine del 2006 e a garantirne il controllo finanziario. |
(11) |
Nella sentenza del 21 gennaio 2003 (6) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1655/2000, sostenendo che «gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fino a che il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento». |
(12) |
Ai sensi dell'articolo 233 del trattato, l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. |
(13) |
Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare nell'ambito dei poteri di attuazione conferiti dal regolamento (CE) n. 1655/2000 sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha notevoli implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). Le misure in questione dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione summenzionata, fatta salva la procedura di comitato da scegliere per qualsiasi futuro sviluppo di LIFE o per strumenti finanziari esclusivamente destinati al settore ambientale. |
(14) |
Il presente regolamento stabilisce per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (8), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
3) |
All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.» |
4) |
All'articolo 7, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 7 Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari 1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. La Commissione assicura che sia attirata l'attenzione dei richiedenti sul fatto che non possono cumulare sussidi di vari fondi comunitari. Sono predisposte misure appropriate per evitare che sia possibile un duplice finanziamento. La Commissione e gli Stati membri informano i richiedenti in merito ai vari strumenti finanziari comunitari disponibili per il finanziamento di elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura.» |
5) |
L'articolo 8 è modificato come segue:
|
6) |
L'articolo 9 è modificato come segue:
|
7) |
L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.» |
8) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE 1. Entro il 30 settembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
2. Una volta che la Commissione abbia adottato la proposta in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità con il disposto del trattato, decidono entro il 1o maggio 2006 in merito all'attuazione di tale strumento finanziario a decorrere dal 1o gennaio 2007. 3. L'importo necessario all'interno del quadro finanziario per predisporre misure di monitoraggio e controllo finanziario nel periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato soltanto se conforme alle nuove prospettive finanziarie che cominciano nel 2007.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 15 settembre 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
A. NICOLAÏ
(1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 57.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 luglio 2004.
(3) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU C 61 del 10.3.2004, pag. 1.
(6) Causa C-378/00, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio, Racc. 2003, pag. I-937.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
(9) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»
(10) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.»