19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di polietilentereftalato originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese, chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di polietilentereftalato originario del Pakistan e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 19 febbraio 2004 la Commissione ha istituito con il regolamento (CE) n. 306/2004 (2) (in seguito denominato «il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di polietilentereftalato (in seguito denominato «PET») originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (in seguito denominati «i paesi interessati»).

(2)

Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI (in seguito denominato «il periodo in esame»).

2.   PROCEDURA D’INCHIESTA PARALLELA

(3)

Si ricorda che un riesame intermedio delle importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan è stato aperto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 maggio 2003 (3).

3.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(4)

Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

(5)

Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta, hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

(6)

I servizi della Commissione hanno inoltre illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di un dazio antidumping definitivo.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

Si ricorda che al considerando 14 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20 e originario dei paesi interessati.

(8)

Inoltre, al considerando 18 del regolamento provvisorio si afferma che la Commissione ha accertato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità sono prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e trovano le stesse applicazioni.

(9)

In mancanza di osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   METODO GENERALE

(10)

Il metodo generale utilizzato per stabilire se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame siano oggetto di dumping viene descritto ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio.

1.1.   Valore normale

(11)

In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 20 a 27 del regolamento provvisorio.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(12)

Diverse imprese hanno affermato che i tassi di cambio usati dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie erano errati e non provenivano da una fonte pubblica attendibile, richiedendo la consultazione di una fonte ufficiale verificabile.

(13)

Tali richieste sono state esaminate con cura. Nel corso di una verifica sono emersi alcuni errori nei tassi di cambio applicati dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie. Si è provveduto pertanto a rivedere i calcoli sulla base dei tassi di cambio medi mensili pubblicati: i) dalla Commissione per tutte le conversioni attinenti all’euro (EUR); ii) dalla Federal Reserve degli Stati Uniti per tutte le conversioni tra dollaro USA, yuan cinese (CNY) e dollaro di Hong Kong (HKD); iii) dalla Banca di Cina per le conversioni tra HKD e CNY. Tutti i tassi di cambio sono stati applicati, come nel caso dei calcoli provvisori, sulla base del tasso di cambio medio mensile relativo al mese in cui è stata emessa la fattura di vendita.

1.3.   Confronto

(14)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per confrontare il valore normale e i prezzi all’esportazione, trova conferma il considerando 30 del regolamento.

1.4.   Margine di dumping

(15)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, si confermano i considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio.

2.   AUSTRALIA

(16)

Soltanto uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha formulato osservazioni dopo l'istituzione dei dazi provvisori.

2.1.   Valore normale

(17)

In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(18)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 12 e 13, si conferma il metodo illustrato al considerando 37 del regolamento provvisorio.

2.3.   Confronto

(19)

Un produttore esportatore ha affermato che nelle conclusioni provvisorie la Commissione non aveva tenuto conto di diversi adeguamenti per l’assistenza tecnica alla clientela e le spese di marketing. La richiesta riguardante l’assistenza tecnica è stata accolta previa verifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera h), del regolamento di base, mentre la richiesta relativa alle spese di marketing è stata accolta previa verifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

2.4.   Margine di dumping

(20)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 41 del regolamento provvisorio.

(21)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %

Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %

Margine di dumping residuo: 15,9 %.

3.   PAKISTAN

(22)

Dopo l'istituzione dei dazi provvisori i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno formulato osservazioni, in cui sostengono che non avrebbero dovuto essere considerati come due parti distinte anche se collegate, bensì, vista la loro relazione, come un unico produttore esportatore, per il quale il calcolo del dumping andrebbe eseguito una sola volta.

(23)

La richiesta è stata attentamente analizzata sulla base delle argomentazioni esposte dai produttori esportatori a seguito delle conclusioni provvisorie.

(24)

È stato riscontrato che le caratteristiche particolari della relazione esistente tra le due imprese interessate e l’elevata interconnessione delle loro attività sono tali da distinguere la loro posizione da quella tipica di due imprese collegate. In particolare, si è tenuto conto dei notevoli legami finanziari e di altra natura esistenti tra i due produttori esportatori, del fatto che questi ultimi vendono il prodotto in esame sotto lo stesso marchio, condividono gli uffici amministrativi e l’organizzazione, nonché la divisione marketing. Inoltre, fanno ampiamente ricorso allo stesso personale, anche a livello di dirigenza, e hanno un piano di produzione comune. L’insieme di tutti questi elementi è considerato sufficiente per ritenere che, in queste circostanze particolari, la situazione dei due produttori esportatori giustifichi la necessità di trattarli come un unico produttore esportatore pachistano di PET, piuttosto che come due imprese separate. Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta.

3.1.   Valore normale

(25)

In considerazione di quanto sopra, il metodo generale di cui ai considerando da 20 a 34 del regolamento provvisorio è stato applicato al produttore esportatore unico, mentre il metodo di cui ai considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio è stato riveduto.

(26)

La Commissione ha iniziato con lo stabilire se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno, effettuate dal produttore esportatore unico, fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(27)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PET venduti sul mercato interno dal produttore esportatore unico, le cui vendite interne globali sono risultate rappresentative, e che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(28)

Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal produttore esportatore unico sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di PET sono considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.

(29)

Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti, ai sensi dei considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

(30)

Quando non è risultato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno dal produttore esportatore unico, si è dovuto far ricorso al valore normale costruito.

(31)

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando alla media ponderata i costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore unico sul mercato interno fossero attendibili.

(32)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume totale delle vendite del produttore esportatore unico sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all’esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui al considerando 23.

(33)

Per i due tipi di PET esportati dal produttore esportatore unico, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per i tre tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono risultate rappresentative, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(34)

Tutte le vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario sono state effettuate dal produttore esportatore unico ad acquirenti indipendenti della Comunità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.3.   Confronto

(35)

Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze tra vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Su queste basi, sono stati operati alcuni adeguamenti per tener conto delle differenze esistenti in materia di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito e altri fattori.

3.4.   Margine di dumping

(36)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità dal produttore esportatore unico è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.

(37)

Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, è stato rivisto alla luce dei punti illustrati sopra ed è risultato essere dell’1,6 %, ovvero inferiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC)

4.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(38)

Le quattro imprese che non hanno ottenuto né il TEM, né il trattamento individuale (TI) hanno presentato comunicazioni in cui ribadiscono le richieste di cui ai considerando da 57 a 73 del regolamento provvisorio. Tuttavia, nessuna di esse ha fornito elementi di prova che potessero contraddire le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio. Pertanto la decisione di non concedere il TEM a questi quattro produttori esportatori cha hanno collaborato all’inchiesta e le conclusioni di cui ai suddetti considerando del regolamento provvisorio sono confermati.

(39)

Secondo le osservazioni ricevute, non è stato possibile calcolare un margine individuale per una delle imprese che hanno ottenuto il TI, in quanto le sue esportazioni del prodotto in esame nell'UE durante il PI non potevano essere considerate effettuate in quantitativi significativi dal punto di vista commerciale. Le altre imprese che hanno ottenuto soltanto il TI e la cui richiesta di TEM è stata rifiutata per mancata conformità al criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, hanno presentato comunicazioni in cui rinnovano la richiesta di TEM. Tuttavia, non è stato fornito nessun ulteriore elemento di prova che potesse smentire le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio. Di conseguenza, si confermano per detta impresa le conclusioni di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio.

4.2.   Trattamento individuale

(40)

Una delle quattro imprese che non hanno ottenuto né il TEM, né il TI ha sostenuto di soddisfare tutte le condizioni necessarie per la concessione del TI. Tuttavia, non avendo fornito nuovi elementi di prova al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio, mentre la richiesta viene respinta.

4.3.   Valore normale

4.3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese analogo

(41)

I produttori esportatori hanno nuovamente contestato la scelta degli Stati Uniti come paese analogo. I principali motivi addotti sono il diverso sviluppo economico e culturale, le differenze in termini di costi e il fatto che paesi, come il Pakistan o la Repubblica di Corea, costituirebbero un’alternativa decisamente migliore degli Stati Uniti.

(42)

Anzitutto, il diverso sviluppo culturale è irrilevante ai fini della scelta del paese analogo, dal momento che quest’ultimo deve riflettere le condizioni di un’economia di mercato e non tanto livelli comparabili di sviluppo culturale.

(43)

Per quanto riguarda l’uso di un paese con uno sviluppo economico diverso, va detto che, per definizione, un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione non ha le stesse caratteristiche economiche di un paese ad economia di mercato. Non di rado si riscontrano differenze di sviluppo economico tra un paese analogo e un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione. Ciò, tuttavia, non impedisce di scegliere gli Stati Uniti come paese analogo, se ritenuto più appropriato.

(44)

Per quanto riguarda la differenza in termini di costi, si ricorda che non si sono riscontrate differenze rilevanti nei prezzi pagati dai produttori americani e cinesi per la materia prima principale (il PTA), che determina gran parte del costo di produzione del PET.

(45)

Alcuni produttori esportatori hanno fatto rilevare che il costo del lavoro è più alto negli Stati Uniti che nella RPC, mentre in Pakistan ed in Corea risulta essere in linea con quello cinese. In tali circostanze, essi ritengono che il Pakistan o la Corea sarebbero più indicati degli Stati Uniti come paese analogo.

(46)

Come indicato nel precedente considerando 43, un paese con un diverso livello di sviluppo economico può essere scelto come paese analogo per un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione. Allo stesso modo, il costo del lavoro, che riflette lo stato dello sviluppo economico di un paese, non costituisce di per sé in criterio valido. Nella fattispecie, dal momento che il costo del lavoro influisce in maniera molto limitata sul costo di produzione complessivo (ovvero meno del 3 % del costo di produzione totale), rispetto al costo del PTA (oltre il 60 % del costo di produzione totale), tale criterio non è stato considerato sufficientemente rilevante per preferire il Pakistan o la Corea agli Stati Uniti. Inoltre, in considerazione del livello di competitività del paese analogo prescelto e della rappresentatività delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, rispetto alle esportazioni cinesi di PET, il Pakistan e la Corea sono stati ritenuti meno appropriati degli Stati Uniti, come illustrato nei considerando da 78 a 86 del regolamento provvisorio. La richiesta è stata pertanto respinta.

(47)

In mancanza di ulteriori osservazioni sul paese analogo, si conferma la scelta degli Stati Uniti.

b)   Determinazione del valore normale

(48)

In mancanza di osservazioni sulla determinazione del valore normale, si conferma il metodo di cui ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio.

4.3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(49)

Due produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione aveva conteggiato due volte l’importo della restituzione di dazi doganali nel costo di produzione, adducendo documenti giustificativi. Sulla base di questi nuovi elementi di prova, la richiesta è stata accolta per le due imprese interessate e si è provveduto a correggere di conseguenza il calcolo dei costi di produzione. Uno dei due produttori esportatori ha inoltre affermato che alcuni adeguamenti erano stati omessi oppure non correttamente applicati. Previa verifica, la richiesta è stata accettata con un'eccezione riguardante il costo del credito, per il quale è confermato il metodo applicato dalla Commissione in via provvisoria ed illustrato ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio.

4.4.   Prezzi all'esportazione

(50)

Due produttori esportatori hanno contestato i tassi di cambio utilizzati dalla Commissione. Come già spiegato nei precedenti considerando 12 e 13, tale richiesta è stata accolta.

4.5.   Confronto

(51)

In mancanza di osservazioni sul modo in cui sono stati confrontati il valore normale e i prezzi all’esportazione ed effettuati gli adeguamenti per garantire un confronto equo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio.

4.6.   Margine di dumping

4.6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/TI

(52)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria e rivisti alla luce degli elementi illustrati sopra, sono i seguenti:

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

2,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

18,4 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,5 %

4.6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(53)

Un produttore esportatore ha affermato che il calcolo dei dazio antidumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, cui non è stato concesso né il TEM, né il TI, ha prodotto un dazio individuale per ciascuna di queste imprese. In particolare, il produttore esportatore in questione ha affermato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, cui non è stato concesso né il TEM, né il TI, dovrebbero pagare lo stesso dazio.

(54)

In via provvisoria, tali imprese avevano lo stesso margine di dumping in percentuale del valore cif. Tuttavia, il calcolo del dazio specifico per tonnellata sulla base del valore cif delle importazioni di ciascuna di queste imprese ha prodotto dazi diversi. In particolare, per due produttori esportatori sono stati stabiliti dazi specifici di 188 e 191 EUR per tonnellata. L’importo del dazio specifico per tonnellata è stato corretto per il calcolo del dazio definitivo nel modo seguente: il margine di dumping individuale per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale determinato per il paese analogo con la media ponderata del prezzo all’esportazione riferito all’esportatore in questione. Il margine di dumping medio è stato quindi calcolato come media ponderata del margine di dumping individuale stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ai quali non sono stati concessi né il TEM, né il TI. Il dazio specifico per tonnellata è stato calcolato applicando questo margine di dumping unico alla media ponderata del valore cif per tonnellata definito per tali imprese. Se il metodo illustrato sopra fosse stato applicato in via provvisoria, il dazio specifico provvisorio per tonnellata per tutti i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM, né il TI sarebbe stato di 183 EUR. Pertanto, poiché i dazi imposti dal regolamento provvisorio sono superiori a tale importo, la differenza non andrebbe riscossa in via definitiva.

(55)

Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via definitiva al 22,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria.

D.   PREGIUDIZIO

1.   PRODUZIONE COMUNITARIA

(56)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma la base per il calcolo della produzione comunitaria di cui ai considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(57)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma la definizione dell'industria comunitaria di cui al considerando 102 del regolamento provvisorio.

3.   CONSUMO COMUNITARIO

(58)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

4.   IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DAI PAESI INTERESSATI

4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame — Quote di mercato delle importazioni

(59)

Come indicato sopra al considerando 52, è emerso che uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, come segnalato al considerando 37, il margine rilevato per i produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta era inferiore alla soglia minima. Di conseguenza, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dal volume totale delle importazioni dai paesi interessati. L’evoluzione delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio, dovrebbe pertanto essere la seguente:

 

1999

2000

2001

2002

IP

RPC

144

20

9 000

86 788

117 953

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

0,6 %

4,8 %

6,4 %

Australia

0

0

5 157

17 031

27 538

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

0,5 %

0,9 %

1,5 %

Totale paesi interessati

144

20

14 157

103 819

145 491

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

1,1 %

5,7 %

7,9 %

(60)

Non essendo pervenute nuove informazioni, dai dati indicati sopra risulta che, pur tenendo conto dello scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping di cui al considerando 59, i criteri previsti dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base restano comunque soddisfatti per quanto riguarda il cumulo delle importazioni originarie della RPC e dell’Australia. Pertanto, lo scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping non influisce sulle conclusioni circa l'opportunità di una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, di cui al regolamento provvisorio, specie alla luce del fatto che il livello di sottoquotazione riscontrato nel regolamento provvisorio corrisponde a quello accertato per i produttori esportatori restanti dopo lo scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping. Infine, si conferma la quota di mercato relativa alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Australia, di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

(61)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame e alla loro quota di mercato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(62)

Si ricorda che, come indicato ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio, nelle conclusioni provvisorie la Commissione aveva confrontato i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria con quelli dei produttori esportatori dei paesi interessati cif frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e adeguati in funzione dei costi di movimentazione e dei diversi stadi commerciali.

(63)

Sulla base dei nuovi prezzi cif frontiera comunitaria calcolati per i produttori esportatori australiani (cfr. considerando 21) e cinesi (cfr. considerando 52) e dei nuovi tassi di cambio (cfr. considerando 12 e 13), si è provveduto a calcolare nuovi margini di sottoquotazione.

(64)

I nuovi margini con cui le importazioni dei prodotti in esame originari dei paesi interessati risultavano inferiori ai prezzi medi dell’industria comunitaria, espressi in percentuale di questi ultimi, sono i seguenti:

Australia: dal 9,5 % al 13,8 %,

PRC: dal 10,49 % al 14,09 %.

(65)

Le differenze rispetto al livello di sottoquotazione dei produttori esportatori australiani e cinesi, di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, non sono considerate rilevanti. Si conferma pertanto la conclusione sul livello di sottoquotazione esposta nel regolamento provvisorio.

(66)

Alcuni produttori esportatori hanno affermato che gli adeguamenti effettuati per i costi di movimentazione e i diversi stadi commerciali (1 %) sono insufficienti, perché non bastano a coprire i costi reali sostenuti per l’importazione dei beni.

(67)

Tuttavia, gli adeguamenti si basano sulle informazioni effettivamente raccolte durante l’inchiesta. In mancanza di nuovi elementi che provino che gli adeguamenti effettuati non sono corretti, ovvero non basati sui dati fattuali raccolti, si respingono le argomentazioni di tali produttori esportatori e si confermano gli adeguamenti operati nel regolamento provvisorio.

(68)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito ai prezzi delle importazioni e alla sottoquotazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

5.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(69)

Si ricorda che al considerando 147 del regolamento provvisorio la Commissione aveva concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

(70)

Numerosi produttori esportatori hanno messo in dubbio l’interpretazione dei dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria, di cui ai considerando da 117 a 144 del regolamento provvisorio. A loro avviso, i dati non dimostrerebbero alcun pregiudizio grave, bensì un notevole incremento del volume della produzione, della capacità di produzione, del volume delle vendite e dei prezzi medi dall'inizio del periodo in esame (1999), il che porterebbe alla conclusione che l’industria comunitaria non ha subito alcun grave pregiudizio.

(71)

I produttori esportatori hanno inoltre fatto riferimento all’aumento del 37 % registrato dal consumo comunitario durante il periodo in esame (considerando 106 del regolamento provvisorio). Secondo loro, se l’industria comunitaria non ha potuto raggiungere in tali circostanze vantaggiose un livello di efficienza che potesse garantire un margine di profitto duraturo, pur in presenza di importazioni da paesi terzi, le sue scarse prestazioni sono da attribuirsi a fattori interni all’industria stessa piuttosto che alla concorrenza delle importazioni.

(72)

Va notato che nessun produttore esportatore ha messo in dubbio i dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria, quanto piuttosto la loro interpretazione.

(73)

Analizzando l’evoluzione degli indicatori economici dell’industria comunitaria dal 1999 al PI, va ricordato che nel 1999 l’industria comunitaria era fortemente in crisi, con perdite del 16,4 % dovute ad importazioni in dumping del prodotto in esame dall’India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia.

(74)

Come affermato al considerando 129 del regolamento provvisorio, nel 2000 sulle importazioni del prodotto in esame dall’India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia sono stati istituiti dazi antidumping (4).

(75)

A seguito dell’istituzione dei dazi antidumping nel 2000, il mercato comunitario si è stabilizzato e gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno registrato un miglioramento. La Commissione ha sottolineato questo andamento particolare al considerando 143 del regolamento provvisorio, concludendo che nel 2001 l’industria comunitaria si era ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(76)

In tali circostanze, per misurare gli effetti delle importazioni in dumping dai paesi interessati, si ritiene che occorra esaminare gli indicatori economici in questione soprattutto dal momento in cui l’industria comunitaria si era ripresa del tutto dalle precedenti pratiche di dumping, ovvero nella fattispecie il 2001. Esaminando i dati economici dal 2001 in poi, emerge che, diversamente dalle suddette osservazioni, ma come già rilevato dalla Commissione nelle sue conclusioni provvisorie (considerando 135 e 146 del regolamento provvisorio), l’industria comunitaria ha registrato un notevole calo degli utili, dei prezzi e delle quote di mercato, specie dal 2002 in poi e durante il PI.

(77)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 144 del regolamento provvisorio.

6.   CONCLUSIONI

(78)

Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(79)

Si ricorda che ai considerando da 150 al 153 del regolamento provvisorio, la Commissione conferma l’esistenza di un nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(80)

Poiché uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il PI, e il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato inferiore alla soglia minima, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

(81)

Le esportazioni nella Comunità da parte del produttore esportatore cinese in questione rappresentavano meno del 5 % delle importazioni originarie della RPC durante il PI (meno dell’1 % in termini di quota di mercato del consumo comunitario). Si ritiene pertanto che lo scorporo delle esportazioni di tale produttore abbia un effetto marginale sul nesso causale stabilito nell’inchiesta che ha preceduto l’adozione del regolamento provvisorio.

(82)

Le esportazioni nella Comunità da parte dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 4 % in termini di quota di mercato del consumo comunitario durante il PI e pertanto sono state ritenute considerevoli. D’altronde, se confrontate alle importazioni complessive dai paesi interessati, le esportazioni originarie del Pakistan ammontavano soltanto al 33,4 %, per cui il 66,7 % delle importazioni dai paesi interessati risultavano ancora vendute a prezzi con un margine di dumping superiore alla soglia minima. Si ritiene pertanto che continui a sussistere un nesso causale tra le importazioni in dumping dall’Australia e la RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(83)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che si è avuta una correlazione positiva tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori, dal momento che gli aumenti e le riduzioni si verificavano simultaneamente. Ciò starebbe ad indicare che le flessioni dei prezzi subite negli ultimi anni dall’industria comunitaria non sono derivate dalla concorrenza delle importazioni in dumping, quanto piuttosto da aggiustamenti all’andamento del costo delle materie prime.

(84)

Si ricorda che circa due terzi dei costi di produzione dipendono dalle materie prime (cfr. considerando 162 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, poiché sia i produttori esportatori che l’industria comunitaria utilizzano la stessa materia prima, si ritiene che la questione dell’eventuale reazione simultanea dei prezzi alle variazioni nella struttura dei costi non sia di per sé pertinente. In ogni caso, come verrà illustrato oltre, un’analisi dei prezzi effettivi non conferma l’esistenza di una correlazione positiva.

(85)

I considerando da 162 a 172 del regolamento provvisorio illustrano in dettaglio come il costo delle materie prime possa aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Va inoltre rilevato che da un’analisi dei prezzi delle importazioni in dumping dai paesi interessati dopo il 2001, ovvero quando l’industria comunitaria si era ripresa dalle precedenti pratiche di dumping, emerge quanto segue:

i prezzi delle importazioni del prodotto in esame originario dell’Australia sono scesi da 868 EUR/t nel 2002 a 838 EUR/t nel PI, segnando un – 3,4 %,

i prezzi delle importazioni del prodotto in esame originario della PRC sono aumentati da 788 EUR/t nel 2002 a 825 EUR/t durante il PI, registrando un + 4,5 %.

(86)

Se l’aumento del prezzo delle importazioni dalla RPC (+ 4,5 %) coincide con la contemporanea evoluzione del prezzo della principale materia prima, il PTA (+ 5,1 %, cfr. il considerando 168 del regolamento provvisorio), nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dall’Australia sono calati, mentre quelli dell’industria comunitaria sono cresciuti di meno dell’1 %. Pertanto non si può concludere che vi sia stata una correlazione positiva tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori, dal momento che l’evoluzione dei rispettivi prezzi non è analoga. A tale proposito, va anche ricordato che nel corso dell’inchiesta la Commissione aveva riscontrato una notevole sottoquotazione dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria da parte di tutti i produttori esportatori.

(87)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio. Va comunque rilevato che le esportazioni di un produttore cinese che nel regolamento provvisorio risultavano oggetto di dumping, non sono state vendute a prezzi di dumping. Inoltre il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta, le cui esportazioni risultavano oggetto di dumping nel regolamento provvisorio, è inferiore alla soglia minima. Tali esportazioni non andrebbero più valutate sotto il profilo dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping, bensì dell’effetto di altri fattori.

2.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

(88)

Poiché uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il PI, e il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato inferiore alla soglia minima, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dal volume totale delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, i prezzi di tali produttori esportatori sono risultati decisamente inferiori ai prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria. Come indicato ai precedenti considerando 81 e 82, i volumi delle importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati hanno rappresentato tra il 4 e il 5 % del consumo comunitario. Non si può quindi escludere che le esportazioni nella Comunità da parte di questo esportatore produttore cinese e dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta abbiano notevolmente contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(89)

Secondo alcuni esportatori la Commissione non avrebbe valutato a sufficienza l’effetto del deprezzamento del dollaro USA e del RMB rispetto all’euro. Essi affermano che, grazie al deprezzamento intervenuto durante il PI, hanno potuto guadagnare quote di mercato nella Comunità mantenendo i prezzi in dollari e quindi beneficiare effettivamente di una riduzione dei prezzi espressi in euro. Su tale base i produttori esportatori hanno espresso dubbi sull'origine del grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria, che non deriverebbe tanto dal dumping, quanto dal calo dei prezzi dovuto all’effetto valutario.

(90)

Le singole fluttuazioni valutarie non vengono normalmente prese in considerazione nelle inchieste antidumping, dal momento che non possono essere ritenute durature. Tuttavia, nell’analisi si è di fatto tenuto conto degli effetti delle fluttuazioni valutarie, nella misura in cui hanno influito sul costo delle materie prime utilizzate dall’industria comunitaria (considerando da 162 a 173 del regolamento provvisorio) e sul prezzo delle importazioni oggetto di dumping (considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio).

(91)

Si ricorda che nel corso dell’inchiesta sono emersi notevoli livelli di dumping da parte degli esportatori australiani e cinesi (cfr. considerando 21 e 52). Si è inoltre riscontrato che gli stessi produttori esportatori hanno praticato notevoli sottoquotazioni dei prezzi dell'industria comunitaria (cfr. considerando 64).

(92)

Non si può escludere che le importazioni non sottoposte a dumping dalla RPC e le importazioni originarie dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta, il cui margine di dumping è risultato inferiore alla soglia minima, abbiano potuto contribuire al grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tuttavia, questo effetto non è tale da spezzare il nesso causale stabilito dal regolamento provvisorio tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Pertanto, non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’effetto delle importazioni oggetto di dumping e all’effetto di altri fattori, si confermano le conclusioni di cui rispettivamente ai considerando da 150 a 153 e da 154 a 178 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(93)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 183 e 184 del regolamento provvisorio.

2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI

(94)

È stata ricevuta una comunicazione da parte di un importatore indipendente, mentre si è provveduto a sentire un altro importatore (agente). Le argomentazioni del primo importatore coincidevano con quelle dei produttori esportatori e sono state discusse al precedente considerando 70. Le argomentazioni del secondo importatore (agente) sono illustrate oltre, al considerando 102, poiché coincidono con quelle di due produttori di acqua minerale.

(95)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 185 a 187 del regolamento provvisorio.

3.   INTERESSE DEI FORNITORI

(96)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dei fornitori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 188 a 189 del regolamento provvisorio.

4.   INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

4.1.   Osservazioni preliminari

(97)

Il modo in cui il consumo comunitario del prodotto in esame è stato distribuito tra le varie categorie di utilizzatori è illustrato ai considerando da 190 a 192 (Osservazioni preliminari) del regolamento provvisorio. In mancanza di ulteriori informazioni al riguardo, tale descrizione è confermata.

4.2.   Convertitori di preformati/bottiglie

(98)

Si ricorda che nelle conclusioni provvisorie (considerando 196 del regolamento provvisorio) la Commissione non ha potuto stabilire se fosse nell’interesse dei convertitori di preformati/bottiglie istituire dazi antidumping. Infatti, mentre due convertitori di preformati/bottiglie che hanno collaborato all’inchiesta erano favorevoli all’istituzione di dazi antidumping, l’Associazione dei convertitori di materie plastiche si era detta contraria.

(99)

A seguito dell’istituzione di dazi antidumping provvisori, l’Associazione dei convertitori di materie plastiche non ha presentato alcuna comunicazione, né ha chiesto di essere sentita. Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi concludere che gli interessi dei convertitori di preformati/bottiglie costituiscano un motivo valido per non istituire le misure antidumping. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 193 a 195 del regolamento provvisorio.

4.3.   Produttori di acque minerali e sorgive

(100)

Una volta reso noto il motivo dell’istituzione dei dazi provvisori, si è provveduto a rettificare un errore di trascrizione, inserendo L'Européenne d'embouteillage nell’elenco degli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta. Tale utilizzatore si era opposto all’istituzione dei dazi provvisori, portando a due il numero dei produttori di acque minerali e sorgive contrari all’istituzione di dazi antidumping, mentre altri due restavano a favore.

(101)

Si ricorda che nell’inchiesta che ha preceduto l’istituzione dei dazi provvisori, la Commissione aveva concluso quanto segue in merito alle bottiglie di acqua minerale:

per i produttori di acque minerali e sorgive il costo del PET rappresenta circa il 30 % dei costi di fabbricazione (cfr. considerando 198 del regolamento provvisorio),

per i consumatori finali il costo del PET equivale a soli 3 centesimi, ovvero al 6-10 % del prezzo di vendita (cfr. considerando 199 del regolamento provvisorio),

una maggiorazione del 10 % del prezzo del PET comporterebbe un aumento massimo dello 0,6-1,0 % del prezzo al dettaglio, se tutti i costi vengono trasferiti al consumatore finale. Tale aumento è stato giudicato irrilevante nel regolamento provvisorio, poiché potrebbe essere assorbito dall’industria a valle oppure ripercosso sui dettaglianti o sui consumatori (cfr. considerando 202 del regolamento provvisorio).

(102)

A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, due produttori di acque minerali e sorgive ed un importatore (in seguito denominati «il gruppo») hanno presentato una comunicazione comune, affermando quanto segue:

non si è tenuto nel debito conto l’interesse dei convertitori di preformati/bottiglie di piccole e medie dimensioni. Non sarebbe infatti possibile ripercuotere sui produttori di bevande analcoliche l’aumento dei prezzi conseguente all’imposizione di dazi, che resterebbe invece a carico dei convertitori di prefor mati/bottiglie, con un effetto negativo sulla stabilità finanziaria delle piccole e medie imprese,

nel regolamento provvisorio la Commissione ha sovrastimato il prezzo al dettaglio di una bottiglia di acqua minerale, sottovalutando l’incidenza del costo del PET per bottiglia. Più che intorno al 6-10 % del prezzo al dettaglio, come indicato dalla Commissione, secondo il gruppo il costo del PET si colloca sul 20 % circa. Il gruppo ritiene pertanto che la Commissione abbia sottovalutato l’impatto di un aumento dei costi del PET sull’industria a valle,

non è stato sufficientemente preso in considerazione il rischio di un’esternalizzazione dei processi aziendali (outsourcing) dalla Comunità europea.

(103)

Per quanto riguarda l’impossibilità di ripercuotere gli aumenti di prezzo del PET sul livello successivo di utilizzatori (ovvero venditori al dettaglio, consumatori finali e, nel caso dei convertitori di preformati/bottiglie, produttori di bevande analcoliche), l’affermazione del gruppo non è stata suffragata da elementi di prova. Inoltre, durante l’inchiesta non si è manifestato nessun venditore al dettaglio, né nessuna associazione dei consumatori. L'argomentazione è pertanto respinta.

(104)

Quanto alla presunta stima eccessiva del prezzo di vendita al dettaglio da parte della Commissione nel regolamento provvisorio (con la conseguente sottovalutazione degli effetti che un aumento dei costi del PET avrebbe sull’industria a valle), i prezzi al dettaglio sono stati riesaminati. Tuttavia, sono risultati rientrare nella fascia indicata nel regolamento provvisorio. L'argomentazione è pertanto respinta.

(105)

In merito al rischio di esternalizzazione dei processi aziendali, si ricorda che la normativa sanitaria relativa all’imbottigliamento dell’acqua minerale richiede che, in linea di massima, le bottiglie preformate siano prodotte nel luogo in cui vengono riempite. Di conseguenza, i preformati utilizzati dai produttori di acque minerali vengono autoprodotti nei pressi delle linee di soffiaggio e d’imbottigliamento. Pertanto, il rischio che i processi di produzione dei preformati/bottiglie vengano esternalizzati si limiterebbe al caso dei preformati utilizzati dai produttori di bevande analcoliche, che rappresentano soltanto il 40 % del consumo totale del prodotto in esame. Inoltre, come rilevato al precedente considerando 99, non si può concludere che gli interessi dei convertitori di preformati/bottiglie costituiscano un motivo valido per non istituire misure antidumping. In tali circostanze, l’argomentazione del gruppo sul presunto rischio di esternalizzazione dei processi di produzione dei preformati/bottiglie è respinta.

(106)

Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 197 a 202 del regolamento provvisorio.

4.4.   Produttori di bevande analcoliche

(107)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dei produttori di bevande analcoliche, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 203 a 206 del regolamento provvisorio.

4.5.   Carenza di PET sul mercato comunitario

(108)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla carenza di PET sul mercato comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio.

5.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(109)

Tenuto conto delle conclusioni del regolamento provvisorio e delle comunicazioni presentate dalle varie parti, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni in dumping di PET originario dei paesi interessati.

G.   DAZI ANTIDUMPING DEFINITIVI

(110)

In base al metodo illustrato ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello dei dazi da istituire in via definitiva.

(111)

Nel calcolare il margine di pregiudizio nel regolamento provvisorio, l’utile che l’industria comunitaria avrebbe dovuto ottenere è stato fissato al 7 %, rifacendosi all'indagine che aveva preceduto l'istituzione nel 2000 di dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario, tra l’altro, dell’India. In tale occasione, il dato si basava sulla stima dell’utile che l’industria comunitaria avrebbe realizzato in assenza di dumping e di un livello considerato necessario per garantire l’efficienza delle imprese.

(112)

Tuttavia, nella presente inchiesta alcuni elementi di prova hanno fatto emergere che in assenza di dumping sarebbe possibile ottenere un utile del 7,6 %. Si ritiene pertanto che tale valore sia più indicato per calcolare il margine di pregiudizio, rispetto al 7 % utilizzato nel regolamento provvisorio.

(113)

In mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, ad eccezione della modifica esposta sopra, si conferma il metodo di cui ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio.

1.   MISURE DEFINITIVE

(114)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorrerebbe istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, essendo questi ultimi comunque risultati inferiori ai margini di pregiudizio.

(115)

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Paese

Impresa

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping proposto

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

19,8 %

7,8 %

7,8 %

66 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

Tutte le altre imprese

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

RPC

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

27,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

20,9 %

18,4 %

18,4 %

157 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

2,6 %

2,6 %

22 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

26,2 %

18,5 %

18,5 %

151 EUR/t

Tutte le altre imprese

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Novatex Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Tutte le altre imprese

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

(116)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per paese, applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle imprese espressamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(117)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(118)

Come indicato al considerando 162 del regolamento provvisorio, i prezzi del PET variano seguendo le fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo, ma ciò non deve di per sé comportare l'istituzione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno dare al dazio la forma di un importo specifico per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

2.   IMPEGNI

(119)

A seguito dell’adozione dei dazi antidumping provvisori, un produttore esportatore australiano che ha collaborato all’inchiesta ha proposto un impegno sul prezzo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Con tale impregno, il produttore esportatore in questione si è offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano l’effetto pregiudizievole del dumping.

(120)

Con la decisione 2004/600/CE (6), la Commissione ha accettato l’impegno proposto dal produttore esportatore in questione. I motivi che hanno indotto la Commissione ad accettare l’impegno sono illustrati in tale decisione.

3.   RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(121)

In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004, vengano riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Se i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, vanno riscossi in via definitiva soltanto gli importi depositati al livello dei dazi provvisori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Impresa

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

66

A503

Novapex Australia Pty Ltd

128

A504

Tutte le altre imprese

128

A999

RPC

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

184

A505

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

157

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

22

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

184

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

184

A511

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co. Ltd (Sichuan)

184

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

151

A513

Tutte le altre imprese

184

A999

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

0

A514

Novatex Ltd

0

A515

Tutte le altre imprese

0

A999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali indicate per le 16 imprese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota relativa a «tutte le altre imprese».

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il dazio definitivo non si applica alle importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.

6.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dalle imprese che hanno proposto impegni accettati e di cui alla decisione 2004/600/CE della Commissione sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali imprese al primo acquirente indipendente della Comunità e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 2. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono inoltre corrispondere esattamente alla descrizione figurante nella fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004 sulle importazioni di polietilentereftalato, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan, vanno riscossi in via definitiva alle aliquote istituite definitivamente dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Una correzione del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di polietilentereftalato classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese si applica alle imprese seguenti, dal momento che il dazio corretto sarebbe stato inferiore al dazio provvisorio istituito:

Paese

Impresa

Dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004

(EUR/t)

Dazio antidumping provvisorio corretto

Codice addizionale TARIC

RPC

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

188

183

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

183

A511

Il dazio antidumping provvisorio a carico di tali imprese viene riscosso in via definitiva soltanto all’aliquota del dazio antidumping provvisorio corretto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

(3)  GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

(4)  Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48) e regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21).

(5)

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

(6)  Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO 1

La fattura commerciale valida, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile dell’impresa interessata, contenente i seguenti elementi:

1)

il nome e la funzione del responsabile dell’impresa che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che [volume] di polietilentereftalato venduto per l’esportazione nella Comunità europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

la data e la firma.


ALLEGATO 2

Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all'articolo 2

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite del prodotto in esame che sono soggette ad un impegno e per le quali si richiede l’esenzione dal dazio antidumping vanno indicati i seguenti elementi:

1)

l'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2)

il nome dell’impresa di cui all'articolo 2, che emette la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di emissione della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la designazione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP),

il codice NC,

i quantitativi (in t);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome dell’impresa operante come importatore, nei confronti della quale l’impresa in questione emette direttamente la fattura;

9)

il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci indicate nella presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2004/600/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»