23.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2004
che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Lamb)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità del Regno Unito hanno chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione «Scotch Lamb», registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2). |
(2) |
Dall’esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza. |
(3) |
Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all’articolo 6. |
(4) |
Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del succitato regolamento. |
(5) |
Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2004 (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 3).
(3) GU C 99 del 25.4.2003, pag. 3 (Scotch lamb).
ALLEGATO I
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (articolo 9)
N. CE: UK/0275/24.1.1994
1. Denominazione registrata: I.G.P. Scotch Lamb
2. Modifiche richieste:
— |
Sezione del disciplinare:
|
— |
modifiche: Descrizione Al fine di tenere maggiormente conto della prassi attualmente seguita e delle esigenze dei consumatori in merito a un'etichettatura più trasparente nonché di migliorare la qualità dello Scotch Lamb, l'attuale descrizione: «Il prodotto è ottenuto da agnelli ingrassati per un periodo minimo di due mesi e macellati e trattati nelle zone stabilite.» è così modificata: «Il prodotto è ottenuto da agnelli nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.» Metodo di ottenimento A seguito delle modifiche apportate alla descrizione di cui sopra, occorre modificare la descrizione dettagliata del metodo di produzione. Inoltre, quando è stata presentata la richiesta iniziale, non vi era in pratica alcun quantitativo di Scotch Lamb venduto in stato di congelazione. Pur non essendo tale pratica ancora molto diffusa, il richiedente desidera eliminare la frase «può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato» per consentire la vendita dello Scotch Lamb congelato, se il trasformatore lo desidera. Pertanto l'attuale descrizione: «Gli agnelli sono ingrassati in Scozia per un periodo non inferiore a due mesi. La macellazione ed il trattamento sono effettuati conformemente alla normativa in materia. Può essere venduto come prodotto fresco o refrigerato.» è così modificata: «Gli agnelli sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.» |
ALLEGATO II
SCHEDA CONSOLIDATA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«SCOTCH LAMB»
N. CE: UK/0275/24.1.1994
DOP ( ) IGP (x)
La presente scheda è una sintesi elaborata a fini informativi. Per informazioni complete, in particolare per i produttori di prodotti contemplati dalla relativa DOP o IGP, consultare la versione completa del disciplinare a livello nazionale o presso i servizi della Commissione europea (1).
1.
Nome: |
Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division |
||||
Indirizzo: |
|
||||
Tel. |
(44-207) 238 66 87 |
||||
Fax |
(44-207) 238 57 28 |
||||
e-mail: |
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
Composizione: produttori (6 633), trasformatori (32), altri (310) |
3.
4.
4.1. Nome: «Scotch Lamb»
4.2. Descrizione Il prodotto è ottenuto da agnelli nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (Guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.
4.3. Zona geografica La zone indicata è la Scozia continentale, comprese le isole al largo della costa occidentale, le Orcadi e le Shetland.
4.4. Prova dell’origine Lo Scotch Lamb è noto fin dall’Ottocento per le sue qualità superiori ottenute grazie ai sistemi tradizionali di alimentazione utilizzati. Il prodotto ha ottenuto un’ottima reputazione sul mercato della carne, nel Regno Unito e all’estero.
4.5. Metodo di ottenimento Gli agnelli sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (Guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.
4.6. Legame La qualità e le caratteristiche dello Scotch Lamb sono il risultato di un pascolo estensivo sulle praterie caratteristiche della Scozia.
4.7. Organismo di controllo
Nome: |
Scottish Food Quality Certification |
||||
Indirizzo: |
|
||||
Tel. |
(44-131) 335 66 15 |
||||
Fax |
(44-131) 335 66 01 |
||||
e-mail: |
enquiries@sfqc.co.uk |
4.8. Etichettatura: IGP
4.9. Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea — Direzione generale dell’Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.